Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
  Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (Estratti)  
  Pubblicato in GU, n. 214 del 12/09/2013
  Vigente al 12/11/2013 


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104@2013-11-08


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77  e 87, quinto comma  , della Costituzione ;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti di ricerca;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 9 

Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

 
  1.   
All' articolo 5, comma 3  ,  
 
[ ... ] [1]  
   
 
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto[2]  
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , la lettera c)  e' sostituita dalla seguente: "  
   c)  inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studiodi istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreuticao per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;  
 
secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis  ; [3]  
 
".
 
  2.  Entro sei mesi  
 
[ ... ] [4]  
   
 
dalla data di entrata[5]  
  in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del  
 
[ ... ] [6]  
   
 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 6  , del testo unico di cui al [7]  
  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . La disposizione di cui al comma 1  si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
 
  3.  Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Art. 16 

Formazione del personale scolastico

 
 
[ 1.  ] [8]  
 
 
1.  Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui e' maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
   a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticita';
   b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilita' e bisogni educativi speciali;
   c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;
   d)  all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettivita', al rispetto delle diversita' e delle pari opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119  ;
   e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
   f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
   g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese.
[9]  
 
  2.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le universita' statali e non statali,  
 
e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi,[10]  
  da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.  
 
Il decreto disciplina altresi' lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali piu' avanzati.[11]  
 
 
  3.  Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola,  
 
di ruolo e con contratto a termine[12]  
  con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addìm 12 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013