stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 agosto 2014, n. 109

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. (14G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2014, n. 141 (in G.U. 3/10/2014, n. 230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/2015)
nascondi
  • Articoli

  • Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
  • 1
  • 2
  • orig.
  • 3
  • orig.
  • 4
  • orig.
  • 5
  • agg.1
  • orig.
  • 6
  • 7

  • Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
    processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
    organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
    pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per il
    rinnovo dei comitati degli italiani all'estero
  • 8
  • orig.
  • 9
  • orig.
  • 10
  • orig.

  • Disposizioni finali
  • 11
  • orig.
  • 12
Testo in vigore dal:  4-10-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
((
1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, informano le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalità di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attività e per area geografica
))
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 333.000;
b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113;
c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;
d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»;
c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani».
((
4-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonché per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq
))
5. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.