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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  2-9-2010
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Art. 44

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))
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