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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 20

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati"sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati";
2) la lettera b) è abrogata;
b) al comma 2:
1) le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente";
2) la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1);
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).".
Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 21 (Condizioni per il riconoscimento). - 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati;
b) (abrogata).
2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) abrogata
c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.
3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1).
4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e)".