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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 27

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno".
Note all'art. 27:
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto così recita:
" Art. 33 (Formazione dei medici chirurghi). - 1.
L'ammissione alla formazione di medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.
5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.".