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LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  21-4-1942

Art. 1



Onorari dovuti agli avvocati.

Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.