Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 27 maggio 1991, n. 176
  Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.  
  Pubblicato in GU, n. 135 s.o. del 11/06/1991


  Vigente dal: 12/06/1991
  urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all' articolo 1  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall' articolo 49 della convenzione stessa.
 
 
  Art. 3.    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 27 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



ALLEGATI:  
- ANNESSO   -

Convenzione 20 novembre 1989
  Convenzione di New York sui diritti del fanciullo  
 
 
Prima parte 

 
  Art.1.    
  1.  Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturita' in virtu' della legislazione applicabile.
 
 
  Art.2.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
 
  2.  Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinche' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
 
 
  Art.3.    
  1.  In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
 
  2.  Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
 
  3.  Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilita' dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorita' competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonche' l'esistenza di un adeguato controllo.
 
 
  Art.4.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della coopperazione interanzionale.
 
 
  Art.5.    
  1.  Gli Stati parti rispettano la responsabilita', il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacita' l'orientamento ed i consigli adeguati allaesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
 
 
  Art.6.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
 
  2.  Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
 
 
  Art.7.    
  1.  Il fanciullo e' registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
 
  2.  Gli Stati parti vigilano affinche' questi diritti siano attuati in conformita con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio' non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
 
 
  Art.8.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari, cosi' come sono riconosciute dalla legge , senza ingerenze illegali.
 
  2.  Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinche' la sua identita sia ristabilita il piu' rapidamente possibile.
 
 
  Art.9.    
  1.  Gli Stati parti vigilano affinche' il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volonta' a meno che le autorita competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione e' necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso puo' essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
 
  2.  In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilita' di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
 
  3.  Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che cio' non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
 
  4.  Se la separazione e' il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinche' la presentazione di tale domanda non comporti di per se' conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
 
 
  Art.10.    
  1.  In conformita' con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell' articolo 9 , ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sara considerata con uno spirito positivo, con umanita' e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinche' la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro fami liari.
 
  2.  Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformita con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtu' del paragrafo 1 dell' articolo 9 , gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese puo' essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche, o dei diritti e delle liberta' di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
 
 
  Art.11.    
  1.  Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
 
  2.  A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
 
 
  Art.12.    
  1.  Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di maturita.
 
  2.  A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
 
 
  Art.13.    
  1.  Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
 
  2.  L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
   a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
   b)  alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche.
 
 
  Art.14.    
  1.  Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione.
 
  2.  Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita.
 
  3.  La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo' essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge , necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanita' e della moralita' pubbliche, oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo.
 
 
  Art.15.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente.
 
  2.  L'esercizio di tali diriti puo' essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge , necessarie in un societa' democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita' pubbliche, o i diritti e la liberta' altrui.
 
 
  Art.16.    
  1.  Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione.
 
  2.  Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
 
 
  Art.17.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti:
   a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilita' sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell' articolo 29 ;
   b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
   c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
   d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario;
   e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
 
 
  Art.18.    
  1.  Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilita' comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilita' di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
 
  2.  Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilita' che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
 
  3.  Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
 
 
  Art.19.    
  1.  Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalita' fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui e' affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
 
  2.  Le suddette misure di protezione concoreranno, in caso di necessita', procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli e' affidato, nonche' per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresi' includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
 
 
  Art.20.    
  1.  Ogni fanciullo il quale e' temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
 
  2.  Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale.
 
  3.  Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche' della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
 
 
  Art.21.    
  1.  Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
   a) Vigilano affiche' l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorita' competenti le quali verificano, in conformita' con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione puo' essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
   b) Riconoscono che l'adozione all'estero puo' essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
   c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinche' il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
   d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinche', in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono reponsabili;
   e) Ricercano le finalita' del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinche' le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorita' o dagli organi competenti.
 
 
  Art.22.    
  1.  Gli Stati parti adottano misure adeguate affinche' un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure e' considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
 
  2.  A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri fami liari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
 
 
  Art.23.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignita' favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunita'.
 
  2.  Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli e' affidato.
 
  3.  In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e' gratuito ogni qualvolta cio' e' possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore e' affidato. Tale aiuto e' concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attivita' ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la piu' completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
 
  4.  In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonche' l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capcita' e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terra' conto in particolare della necessita' dei paesi in via di sviluppo.
 
 
  Art.24.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
 
  2.  Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
   a) Diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
   b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
   c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
   d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
   e) Fare in modo che tutti i gruppi della societa' in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrita' dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
   f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
 
  3.  Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
 
  4.  Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualemnte una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessita' dei paesi in via di sviluppo.
 
 
  Art.25.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che e' stato collocato dalle Autorita' competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
 
 
  Art.26.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformita' con la loro legislazione nazionale.
 
  2.  Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
 
 
  Art.27.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
 
  2.  Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilita' fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilita' e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
 
  3.  Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
 
  4.  Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilita' finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha un responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonche' l'adozione di ogni altra intesa appropriata.
 
 
  Art.28.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilita':
   a) Rendono l'insegnamento primario abbligatorio e gratuito per tutti;
   b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come.. la gratuita dell'insegnamento e' l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessita';
   c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacita' di ognuno;
   d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
   e) adottano misure per promouovere la regolarita' della frequenza scolastica e la diminuizione del tasso di abbandono della scuola.
 
  2.  Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinche' la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignita' del fanciullo in quanto essere umano ed in conformita' con la presente Convenzione.
 
  3.  Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.
 
 
  Art.29.    
  1.  Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalita':
   a) di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialita';
   b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
   c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua;
   d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoc tona;
   e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
 
  2.  Nessuna disposizione del presente articolo o dell' articolo 28 sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
 
 
  Art.30.    
  1.  Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non puo' essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
 
 
  Art.31.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua eta' e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
 
  2.  Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivita' ricreative, artistiche e culturali.
 
 
  Art.32.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repntaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
 
  2.  Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
   a) stabiliscono un'eta' minima oppure eta' minime di ammissione all'impiego;
   b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
   c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.
 
 
  Art.33.    
  1.  Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legis- lative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, cosi' come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
 
 
  Art.34.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
   a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attivita' sessuale illegale;
   b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
   c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
 
 
  Art.35.    
  1.  Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
 
 
  Art.36.    
  1.  Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
 
 
  Art.37.    
  1.  Gli Stati parti vigilano affinche':
   a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ne' la pena capitale ne' l'imprigionamento a vita senza possibilita' di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di eta' inferiore a diciotto anni;
   b) nessun fanciullo sia privato di liberta' in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere affettuati in conformita' con la legge , costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata piu' breve possibile;
   c)  ogni fanciullo privato di liberta' sia trattato con umanita' e con il rispetto dovuto alla dignita' della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua eta'. In particolare, ogni fanciullo privato di liberta' sara' separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avra' diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
   d) i fanciulli privati di liberta' abbiano diritto ad avere repidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonche' il diritto di contestare la legalita' della loro privazione di liberta' dinnanzi un Tribunale o altra autorita' competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.
 
 
  Art.38.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
 
  2.  Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'eta' di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilita'.
 
  3.  Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'eta' di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi piu' di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i piu' anziani.
 
  4.  In conformita' con l'obbligo che spetta loro in virtu' del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affiche' i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
 
 
  Art.39.    
  1.  Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il ririnserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignita' del fanciullo.
 
 
  Art.40.    
  1.  Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignita' e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali e che tenga conto della sua eta' nonche' della necessita' di facilitare il suo riinserimento nella societa' e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
 
  2.  A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
   a) affinche' nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
   b) affinche' ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
   i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
   ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle ac- cuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
   iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorita' o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonche' in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che cio' non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua eta' o della sua situazione;
   iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi compevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parita';
   v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorita' o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformita' con la legge ;
   vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
   vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
    
 
  3.  Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorita' e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
   a)  di stabilire un'eta' minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacita' di commettere reato;
   b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta cio' sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
 
  4.   Sara' prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la liberta' condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonche' soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
 
 

 
Seconda parte 

 
  Art.41.    
  1.  Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni piu' propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
   a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
 
 
  Art.42.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
 
 
  Art.43.    
  1.  Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e' istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
 
  2.  Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralita' ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
 
  3.  I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte puo' designare un candidato tra i suoi cittadini.
 
  4  . La prima elezione avra' luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilira' l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporra' tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
 
  5.   Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sara' rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonche' la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
 
  6.  I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura e' ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
 
  7.   In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter piu' esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
 
  8.  Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
 
  9.  Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
 
  10.   Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sededella Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessione e' determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
 
  11.   Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
 
  12.   I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dall'Assemblea Generale.
 
 
  Art.44.    
  1.  Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
   a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
   b) in seguito, ogni cinque anni.
 
  2.  I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficolta' che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresi' contenere - informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
 
  3.  Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformita' con il capoberso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
 
  4.  Il Comitato puo' chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
 
  5.  Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attivita' del Comitato.
 
  6.  Gli Stati parti fanno in modo affinche' i loro rapporto abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
 
 

 
Terza parte 

 
  Art.45.    
  1.  Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
   a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato puo' invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterra' appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato puo' invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attivita'.
   b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessita' in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
   c) Il Comitato puo' raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
   d) Il Comitato puo' fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.
 
 
  Art.46.    
  1.  La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
 
 
  Art.47.    
  1.  La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 
  Art.48.    
  1.  La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 
  Art.49.    
  1.  La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
 
  2.  Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
 
 
  Art.50.    
  1.  Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza e' sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
 
  2.  Ogni emendamento adotta in conformita con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
 
  3.  Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
 
 
  Art.51.    
  1.  Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
 
  2.  Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalita' della presente Convenzione.
 
  3.  Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informera' quindi tutti gli Stati. Tale notifica avra' effetto alla data in cui e' ricevuta dal Segretario Generale.
 
 
  Art.52.    
  1.  Ogni Stato parte puo' denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
 
 
  Art.53.    
  1.  Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente Convenzione.
 
 
  Art.54.    
  1.  L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.