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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 20

Disciplina dell'imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 17 non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26) che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento".