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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA  
ACCORDO 2 dicembre 2008
  In materia di lavoro  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2008-12-02;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, denominati qui di seguito "Parti Contraenti";

Con l'obiettivo di rafforzare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due i a Paesi;

Tenendo conto dei principi sanciti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dei migranti e dei diritti fondamentali dei lavoratori;

Allo scopo di promuovere una gestione coordinata ed efficace dei flussi di lavoratori migranti tra i due Stati;

Con l'obiettìvo di consolidare i rapporti di cooperazione esistenti tra le Parti Contraenti nel contesto degli interessi comuni ai due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, il Ministero "del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità.

Articolo 2

Le Autorità-competenti collaboreranno per la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori migranti tra i due Paesi e faciliteranno il reclutamento e l'inserimento dei cittadini dell'altra Parte nel mercato del lavoro interno in caso di carenza di manodopera locale.

Articolo 3

Sulla base delle condizioni del mercato del lavoro e secondo la legislazione nazionale in vigore, la parte italiana esaminerà con favore l'attribuzione di una quota riservata di ingressi per i Cittadini albanesi.

Articolo 4

I cittadini albanesi che intendono esercitare un'attività di lavoro subordinato, anche stagionale, in Italia, possono essere inclusi in una lista redatta dalla parte albanese secondo i criteri indicati dalla parte italiana sulla base della propria legislazione.

La lista sarà trasmessa per via telematica dalla parte albanese alla parte italiana che la diffonderà secondo le modalità previste dalle disposizioni normative 3 italiane.

Articolo 5

Una percentuale della quota privilegiata assegnata al'Albania, pari a un quarto del totale, potrà essere utilizzata in via prioritaria facendo ricorso al sistema delle liste di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Le parti Contraenti scambieranno regolarmente informazioni relative ai due mercati del lavoro

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche attraverso il sostegno e l'assistenza agli organismi competenti in questo settore nei due Paesi, e a condurre operazioni di monitoraggio delle offerte di lavoro disponibili nell'uno o nell'altro Paese.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la formazione dei lavoratori candidati alla migrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese di accoglienza.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la partecipazione dei potenziali candidati all'emigrazione a corsi di formazione professionale e di lingua italiana è organizzati in Albania.

Articolo 9

L'ingresso, il soggiorno e l'attività del lavoratore migrante saranno regolati conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 10

I lavoratori delle Parti Contraenti, residenti nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, possono trasferire i loro guadagni nel Paese di origine conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 11

I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza, per quanto riguarda tanto le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i benefici sociali, quanto i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 12

I rappresentanti delle Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:

- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;

- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;

- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;

- Proporre emendamenti all'Accordo.

Articolo 13

Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate da Protocolli esecutivi che entreranno in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Parti Contraenti.

Articolo 14

Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, concludere Protocolli addizionali che entreranno in vigore conformemente alle procedure interne previste in ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 15

Il presente Accordo ha una durata indeterminata, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 16

Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 17

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tirana il 2 dicembre 2008, in due esemplari originali, in lingua italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.



ALLEGATI:  
- Allegato   -