Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA ROMANIA  
ACCORDO 4 marzo 1997
  Riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare  
  Pubblicato in GU, n. 241 del 15/10/1997


 
  urn:nir:ministero.esteri:accordo:1997-03-04;nir-1

 

Il Governo della Romania ed il Governo della Repubblica Italiana,

Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due parti contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente;

Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità; Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale,

Hanno convenuto quanto segue:

Capo I

Riammissione dei cittadini delle Parti contraenti

Art. 1

1. Ciascuna parte contraente riammette sul territorio del proprio Stato, dietro richiesta dell'altra Parte contraente e senza espletare altre formalità, qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi più i requisiti per il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, se viene stabilito, o si presume, che la persona è cittadino della Parte contraente ricevente.

2. La parte contraente richiedente riammette, nelle stesse condizioni, la persona in parola, se in seguito a ulteriori accertamenti risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra Parte contraente nel momento in cui ha lasciato il territorio dello Stato della Parte richiedente.

Art. 2

1. Il possesso della cittadinanza della persona che è oggetto di riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in corso di validità:

- Carta d'identità;

- Passaporto o qualunque altro documento di viaggio;

- Certificato di stato civile o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza;

- Certificato consolare di identità;

- Libretto personale o qualunque altro documento rilasciato da autorità militari;

2. La cittadinanza viene ritenuta presunta in base ad uno dei seguenti documenti:

- uno dei documenti menzionati al punto 1, se scaduto;

- un atto rilasciato dalle autorità pubbliche della parte ricevente e che comprova l'identità della persona in questione (patente di guida, libretto per marittimi, ecc.);

- Autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti;

- Fotocopie di uno dei documenti sopramenzionati;

- Dichiarazioni dell'interessato, autenticate e ricevute dalle autorità amministrative o giudiziarie della parte richiedente;

- Dichiarazioni: di testimoni di buona fede, contenute in un verbale.

3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano. prove documentali quali quelle elencate al comma 2 dell'art. 2, questa potrà essere accertata mediante l'intervento delle autorità consolari della parte richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato, entro tre giorni dalla data della richiesta, per quanto possibile, nel posto. dove egli si trova, oppure, se questo è impossibile, presso la più vicina rappresentanza diplomatico-consolare della parte richiesta. L'audizione è organizzata dalla Parte richiedente, di comune accordo con le autorità consolari in questione, quanto prima. Se ad udienza conclusa si stabilisce che la persona in parola ha la cittadinanza della Parte richiesta, l'autorità consolare rilascia subito un documento valido per il rimpatrio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una domanda di rinuncia alla rispettiva cittadinanza, in merito alla quale non si sia pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorità competente.

5. Nel caso in cui la cittadinanza viene presunta in base ai documenti elencati nei commi 2, 3, 4 del presente articolo, le Autorità consolari della parte ricevente rilasciano immediatamente un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in questione.

Capo II

Riammissione di cittadini di altri Stati

Art. 3

Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare i problemi della riammissione dei cittadini di Paesi terzi sulla base delle modalità con le quali è, o sarà regolamentato, il regime degli stranieri nella propria legislazione, in vista di un'intesa bilaterale in materia.

Art. 4

Le Parti contraenti si impegnano a riaccogliere, nelle condizioni previste dalla Convenzione di Chicago, i passeggeri arrivati via aerea dal territorio dell'altra Parte contraente il cui ingresso non. sia stato ammesso.

Capo III

Condizioni relative alla riammissione

1. La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio le persone che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni previste agli articoli 1, 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

2. Le spese di allontanamento fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché le spese per un'eventuale riammissione, sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 5

Capo IV

Procedura di riammissione

Art. 6

1. Le domande di riammissione presentate in applicazione degli articoli 1, 2 e 3 sono definite tra i Ministeri dell'interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste di ciascuna autorità.

3. Le decisioni di riammissione dovranno essere adottate nel più breve tempo possibile.

4. L'autorizzazione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Capo V

Ammissione in transito

Art. 7

1. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte contraente richiedente.

2. La Parte contraente richiedente è responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 8

1. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta, ai fini del transito, può:

- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;

- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento.

2. Se la scorta avviene, in via del tutto eccezionale, per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Art. 9

1. La richiesta di transito per allontanamento viene comunicata direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relativa all'identità e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivò nel paese di transito e all'ora ed al luogo di partenza da quest'ultimo al paese di destinazione finale, così come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua la scorta.

Art. 10

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

- se per lo straniero sono presenti, ed attuali, nel paese di destinazione pericoli di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica

- se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da un tribunale penale del paese di destinazione per reati commessi anteriormente.

Capo VI

Disposizioni generali

Art. 11

1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, derivanti dall'applicazione di altri accordi internazionali.

2. Esse non pregiudicano altresì l'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni internazionali nel campo dei diritti umani di cui le due Parti siano contraenti.

Art. 12

1. I Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Romania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione.

Art. 13

Le due Parti contraenti riconosceranno reciprocamente le condizioni più favorevoli che una delle due Parti contraenti abbia concluso o concluderà con altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi terzi.

Art. 14

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 15

1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione o ratifica.

2. Il presente accordo potrà essere denunciato, per via diplomatica, con preavviso scritto di novanta giorni.

Fatto a Bucarest il 4 marzo 1997 in duplice copia in lingua italiana e in lingua rumena, i due testi facenti ugualmente fede.