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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA  
ACCORDO 5 luglio 2011
  In materia migratoria per motivi di lavoro.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:accordo:2011-07-05;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, denominati qui di seguito "le Parti Contraenti";

nel desiderio di consolidare i rapporti di amicizia e la cooperazione tra i due Paesi;

alla luce dei principi sanciti dalla normativa internazionale in materia di diritti dei migranti e di diritti fondamentali dei lavoratori;

allo scopo di promuovere una gestione efficiente e coordinata dei flussi di lavoratori migranti tra i due Paesi;

determinati a rafforzare la cooperazione bilaterale esistente tra le "Parti Contraenti" per il comune interesse di entrambi i Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le "Autorità competenti" per l'applicazione del presente Accordo sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- per il Governo della Repubblica di Moldova - il Ministero del Lavoro, della Protezione Sociale e della Famiglia.

Articolo 2

Sulla base delle condizioni del mercato del lavoro ed in conformità con la legislazione nazionale, la Parte italiana si impegna a favorire, in caso di emanazione del decreto flussi, l'attribuzione di una quota di ingresso speciale per i cittadini Moldavi.

Articolo 3

Una percentuale della quota speciale attribuita alla Repubblica di Moldova, pari a un quarto del totale, potrà essere gestita, su base prioritaria, dal Ministero moldavo del Lavoro, della Protezione Sociale e della Famiglia secondo meccanismi operativi stabiliti di concerto dalle Parti Contraenti. La percentuale di cui al comma precedente sarà oggetto di revisione periodica al fine di incrementarne l'utilizzo nel tempo.

Articolo 4

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a promuovere progetti comuni, inclusi progetti di assistenza tecnica alla Parte moldava.

Articolo 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno la partecipazione dei lavoratori candidati all'emigrazione ai corsi di fomiazione professionale e lingua italiana organizzati sul territorio moldavo, con particolare attenzione alle possibilità di lavoro autonomo o subordinato presso imprese italiane.

Articolo 6

La Parte italiana si impegna nella realizzazione di iniziative congiunte rivolte ai cittadini moldavi soggiornanti sul territorio italiano, finalizzate alla promozione - su base volontaria - di percorsi di migrazione circolare.

Articolo 7

Le Parti Contraenti riconoscono il ruolo che la comunità moldava può giocare sia nel promuovere il processo di integrazione dei nuovi arrivati, sia nella pianificazione di iniziative di sviluppo nel paese di origine.

A questo scopo, la Parte italiana si impegna a valorizzare il ruolo della comunità moldava in Italia attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni rappresentative.

La Parte moldava si impegna a coinvolgere e sostenere le associazioni di cui sopra, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi indirizzati agli organi istituzionali moldavi deputati a mantenere i legami con i propri cittadini all'estero.

Articolo 8

Sulla base delle condizioni del mercato del lavoro e conformemente alla legislazione nazionale, la quota di ingresso di lavoratori stagionali fissata nel decreto flussi annuale potrà essere utilizzata dai lavoratori moldavi che desiderino svolgere un'attività stagionale.

Articolo 9

Le Parti Contraenti scambieranno regolarmente informazioni inerenti l'andamento dei rispettivi mercati del lavoro.

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche garantendo supporto e assistenza alle istituzioni competenti di entrambi i Paesi, nonché attraverso il monitoraggio delle offerte di lavoro disponibili nell'uno o nell'altro Paese, anche al fine di favorire il ritorno nel Paese di origine.

Articolo 10

L'ingresso, il soggiomo e l'assunzione di lavoratori migranti saranno regolati conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 11

I lavoratori migranti che soggiornano regolarmente nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno effettuare rimesse, conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 12

I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza per quanto riguarda le condizioni di lavoro e i diritti fondamentali dei lavoratori, conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza. Tali lavoratori saranno soggetti alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglienza.

Articolo 13

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che causino il decesso o l'inabilità temporanea o permanente al lavoro, il lavoratore migrante godrà di tutti i benefici previsti dalla legislazione in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 14

Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate nel Protocollo esecutivo, che entrerà in vigore contestualmente al presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Articolo 15

Le delegazioni delle Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:

I. seguire l'app1icazione dell'Accordo e del relativo Protocollo esecutivo;

II. proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;

III. procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo e del Protocollo esecutivo;

IV. risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolarne l'applicazione;

V. proporre emendamenti al presente Accordo e al Protocollo esecutivo.

Articolo 16

Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, concludere Protocolli addizionali che entrerarnno in vigore conformemente alle procedure interne previste in ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 17

Il presente Accordo ha una durata indeterminata. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo, previa notifica all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giomi dalla sua notifica.

Articolo 18

Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un'ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 19

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 20

Il presente Accordo abroga e sostituisce l'Accordo tra il Govemo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lavoro ed il Protocollo esecutivo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lavoro, sottoscritti a Roma il 27 novembre 2003.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 5 luglio 2011 in tre esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana, Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: Maurizio Sacconi

Per il Governo della Repubblica di Moldova, Il Ministro del lavoro, protezione sociale e famiglia: Valentina Buliga



ALLEGATI:  
- Allegato   -