Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE  
ACCORDO 9 dicembre 1960
  In materia di emigrazione  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1960-12-09;nir-1

 

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,

Convinti della necessità di regolare la cooperazione tra i duePaesi in materia di emigrazione e di organizzare e assistere l'emigrazionein maniera corrispondente ai rispettivi interessi,

Consapevoli che la realizzazione di una politica obiettiva e adeguata, basata sullo spirito di collaborazione internazionale e intesa a favorire lo sviluppo economico del Brasile utilizzando la tecnica e la mano d'opera italiane, verrebbe a rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,

Hanno stabilito di concludere un Accordo di emigrazione ed a tal finehanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza l'on. dott. Ferdinando Storchi, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Sua Eccellenza il signor Horacio Lafer, Ministro per gli affari esteri;

I quali hanno convenuto quanto segue:

Finalità dell'Accordo

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di orientare, organizzare e assisterele correnti emigratorie italiane per il Brasile, riunendo gli sforzi di entrambe le Alte Parti Contraenti, affinchè i problemi emigratori e di colonizzazione tra i due Paesi abbiano una soluzione pratica, rapida ed efficace, tenendo conto della convenienza di mantenere l'unità dei nuclei familiari.

Articolo 2

L'emigrazione italiana verso il Brasile può essere libera o assistita; entrambe le forme sono aiutate e tutelate dalle Alte Parti Contraenti. Queste possono avvalersi della collaborazione e dell'assistenza del ComitatoIntergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismiinternazionali, nel quadro di programmi da concordarsi previamente.

Emigrazione libera

Articolo 3

L'emigrazione libera è quella che si attua per iniziativa ed aspese degli emigranti, sia considerati individualmente che a gruppi di personeo a nuclei familiari.

Articolo 4

I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi diNote, stabilire particolari disposizioni allo scopo di facilitare e favorirel'emigrazione libera degli italiani verso il Brasile, impegnandosi inoltrea fornire tutte le informazioni atte ad orientarla.

Emigrazione assistita

Articolo 5

L'emigrazione assistita è quella che si attua sulla base di programmi previamente stabiliti, di comune accordo fra le Alte Parti contraenti e con l'assistenza di cui agli articoli seguenti.

Articolo 6

L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre,le seguenti categorie:

a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semiqualificati, che si trasferiscano in base alle necessità del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;

b) unità di produzione o imprese a carattere industriale e tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;

c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle industrie agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attività accessorie, cheemigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualità di prestatori d'opera o proprietari;

d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera c) cheemigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi come prestatori d'operao proprietari, in <<fazendas>>, imprese agricole e di allevamento,o in nuclei di colonizzazione già esistenti in Brasile o che sarannocostituiti in avvenire;

e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano richiamatida connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.

Articolo 7

Gli emigranti Italiani che si stabiliscono in Brasile, nel quadro dell'emigrazione assistita, godono delle facilitazioni stabilite nel presente Accordo e di quelle che saranno concesse mediante accordi speciali, da concretarsi per mezzo di Scambi di Note tra i due Governi.

Articolo 8

Il Governo italiano autorizza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalità valutarie,gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con sè i seguentimateriali e merci:

a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per artigiani che per lavoratori di professione qualificata;

b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una macchinada cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente lavori di maglieria;

c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;

d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed economico ed animali da riproduzione.

Articolo 9

Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonchè da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese. Paragrafo unico. - I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualità che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della decorrenza di tale periodo, sarà autorizzato a portare con sè i suoi beni.

Articolo 10

I benefici concessi con gli articoli 8 e 9 si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantità corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attività in Brasile. Reclutamento e selezione

Articolo 11

Le autorità italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva. Le autorità brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate notizie sulle condizionigenerali di vita in Brasile, nonchè sulle particolari condizioni diambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste. Le autorità italiane promuoveranno all'adeguata diffusione di dette notizie, allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.

Articolo 12

Le autorità brasiliane procederanno alla selezione definitiva degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall'art. 11, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente.

Paragrafo 1. - Il Governo brasiliano manterràin Italia, per i fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnicodi selezione.

Paragrafo 2. Le spese per il funzionamento e l'attività di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano.

Paragrafo 3. Il Governo italiano darà ogni appoggio perchè detto Serviziopossa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventualiprove pratiche per l'accertamento dell'idoneità professionale degliemigranti. Il Servizio tecnico brasiliano concorderà previamentecon il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il lavoro organizzativodelle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorieda selezionare.

Articolo 13

Verificato, da parte dell'autorità consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle norme indicate nell'articolo precedente, vengono concessi all'emigrante il visto d'ingresso gratuito e l'autorizzazione all'introduzione dei beni di cui agli articoli 8 e 9. Imbarco e trasporto

Articolo 14

Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione. Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonchè le spese di trasporto fino al porto d'imbarco dei beni elencati nell'art. 8.

Articolo 15

Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni,i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo perle Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi. Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni più convenienti per assicurare tale trasporto.

Ricevimento, avviamento e collocamento

Articolo 16

Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino allalocalità di destinazione, provvederà:

I) al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed all'assistenza medico sanitaria;

II) allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprietà;

III) al rilascio del documenti necessari per la residenza e il lavoro;

IV) al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione eal suo collocamento;

V) al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza veterinaria.

1. L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli emigranti e deiloro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le autorità italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse generale di evitare ritardi espese superflue.

2. Le operazioni di controllo allo sbarco dell'emigrante e dei suoi benie animali avverranno in conformità alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'art. 9.

Articolo 17

Il Governo brasiliano concederà particolari facilitazioni per la costituzione e l'attività di associazioni assistenziali, compostedi elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo difavorire e aiutare l'emigrazione italiana. Gli statuti e la composizionedi tali associazioni dovranno essere approvati dalle autorità brasiliane,sentita la Rappresentanza diplomatica italiana. Tali associazioni avrannofacoltà di sottoporre alle competenti autorità delle due Partitutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispettodei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Articolo 18

La responsabilità del Governo brasiliano per le obbligazioni stabilite dall'art. 16 verrà a cessare con il collocamento dell'emigrante edei suoi beni nel luogo di destinazione, salve le ipotesi di cui al primoed al secondo capoverso dell'art. 19.

Articolo 19

Si considera collocato l'emigrato che sia giunto nella località di destinazione e abbia iniziato la sua attività professionale, oultimato l'eventuale periodo di prova.

1. L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente edi lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attivitàprofessionale, potrà chiedere il suo ricollocamento alle autoritàbrasiliane competenti.

2. Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigranteed alla sua famiglia potranno essere prese in considerazione dalle predetteautorità entro il termine di un anno. Colonizzazione e stabilimento

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione prendendo le misure amministrative, tecniche e finanziarie atte a facilitarne l'attuazione.

Articolo 21

I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinatia nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorità brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonchè gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.

Articolo 22

I programmi di colonizzazione verranno attuati nelle aree del territorio brasiliano più adatte allo sviluppo del Paese ed alla prosperità dei coloni italiani, secondo un piano generale di orientamento delle correnti migratorie e di colonizzazione elaborato dal Governo brasiliano.

Articolo 23

Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore, proprietario o no, che, per iniziativa ufficiale o privata, si stabilisca in zona rurale, svolgendo in essa le attività caratteristiche di quell'ambiente.

Articolo 24

La zona rurale comprende le regioni nelle quali gli abitanti si dedichino prevalentemente ad attività caratteristiche dell'ambiente rurale.

Articolo 25

Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie c) e d), di cui all'art. 6, sarà condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'art. 22.

Articolo 26

Gli emigranti destinati ad esercitare attività nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimangano in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell'art. 6, lettere c) e d), eccettuati i casi previamente autorizzati dalle autoritàbrasiliane competenti.

Articolo 27

Nel caso di concessione di terre da parte dei Governi statali o delleautorità municipali, il prezzo verrà fissato in conformitàalla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasilead esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minimo inrelazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguatefacilitazioni di pagamento.

Articolo 28

Il Governo brasiliano si adopererà presso i Governi statali e le autorità municipali affinchè sia concessa ai coloni italiani, durante i tre primi anni del loro stabilimento sui lotti rurali, l'esenzione da tutte le imposte e tasse che incidano o potranno venire ad incidere sopra i loro lotti, sulle coltivazioni, sui veicoli destinati al trasporto delle persone e dei prodotti, sulle installazioni per l'utilizzazione e la trasformazione di tali prodotti, nonchè sul loro collocamento, incluse le imposte territoriali di trasferimento di proprietà <<inter vivos>> e <<mortis causa>> per i lotti pagati integralmente.

Articolo 29

Le autorità brasiliane competenti provvederanno all'assistenzascolastica, medica e sociale. Paragrafo unico. Nelle zone delle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza medica ed eccezionalmente assistenza scolastica primaria, purchè gli insegnanti, che debbono essere dinazionalità brasiliana, siano debitamente abilitati secondo le leggi.

Articolo 30

Il Governo brasiliano prenderà accordi con i Governi statali affinchè siano costruite, a carico degli stessi, le strade di accesso ai comprensori di colonizzazione italiana e, se possibile, le strade interpoderali.

Articolo 31. - Rimpatrio

Le autorità italiane concederanno in base alle norme vigenti in materia, il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sarà richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'art. 45. Paragrafo unico. Il mantenimento di tale emigrante in Brasile sino alsuo imbarco verrà assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verrà assicurato dal Governo italiano.

Articolo 32. - Assistenza finanziaria

Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinchè agli emigranti, alle Cooperative ed agli enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di organizzazioni creditizie. 1. La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sarà subordinata alla previa approvazione del relativo piano da parte dell'ente finanziatore. 2. Il Governo brasiliano esenterà da qualsiasi onere fiscale glieventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo. Assicurazioni

Articolo 33

Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione a favore dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennità nelcaso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini unaincapacità lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantiscaaltresì ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortuniosia mortale.

Articolo 34

Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di colonizzazione la stipulazione di assicurazioni agricole contro rischi e danni derivanti da fenomeni naturali.

Addestramento professionale e riconoscimento di titoli di studio

Articolo 35

Le Alte Parti Contraenti convengono di promuovere, in ogni suo grado,l'addestramento professionale dei lavoratori emigranti attraverso corsi dipreparazione professionale e corsi di perfezionamento.

Articolo 36

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilità di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da istituti e scuole ufficialmente riconosciuti. Previdenza sociale

Articolo 37

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.

Articolo 38

Il Brasile e l'Italia concordano - entro i limiti dei benefici stabiliti per i nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi - di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli articoli 39 e 40.

1. Qualora l'emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periododi attesa, si terrà conto del periodo di assicurazione ivi compiutoagli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento.

2. La concessione dei benefici di cui al presente articolo avràluogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuatenel Paese di origine dal lavoratore emigrato.

Articolo 39

La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avrà luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti istituti del Paese di origine.

Articolo 40

I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attività soggettaalle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardanoesclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l'assistenzaper la maternità ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invaliditàe la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.

Articolo 41

Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine ditre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) eriprenda a svolgervi un'attività tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione edi contribuzione ivi anteriormente compiuti. Paragrafo unico. Restano salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.

Articolo 42

Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.

Articolo 43

Le autorità competenti dei due Paesi concorderanno le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Accordo in materia di previdenza sociale.

Articolo 44. - Rimesse di fondi

Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e lapossibilità di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delleloro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, allecondizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigentein materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamentotra l'Italia e Brasile. Comitato misto

Articolo 45

Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi delpresente Accordo, è istituito un Comitato misto composto di sei delegati,di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.

1. I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto saranno designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio consultivo dell'Istituto stesso.

2. I rappresentanti italiani saranno designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte Parti Contraenti potrà designare uno dei suoi rappresentanti come capo Delegazione.

4. Oltre ai delegati di cui sopra, potranno essere designati anche degliesperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.

Articolo 46

Il Comitato Misto avrà la sua sede nella capitale del Brasile e potrà riunirsi ovunque, in Italia o in Brasile, secondo le necessità dettate dalla esecuzione del presente Accordo.

Articolo 47

Il Comitato Misto potrà essere convocato, oltre che per le riunioni ordinarie, in via straordinaria, a richiesta di una delle due Delegazioni.

Articolo 48

Il Comitato Misto, che svolgerà la sua azione in collaborazionecon gli Organi competenti dei due Governi, avrà le seguenti principali attribuzioni:

a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell'art. 5;

b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarieper l'istituzione dei servizi previsti nell'art. 29 e accertare, nel casodi cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati sianoin condizione di prestare i servizi di cui trattasi;

c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati,secondo il disposto dell'art. 31;

d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autoritàcompetenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;

e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;

f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso;

g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comuneaccordo, dai due Governi.

Articolo 49

Qualora il Comitato Misto non fosse in grado di decidere in merito aduna questione ad esso sottoposta, la rimetterà ai rispettivi Governi.

Articolo 50. - Revisione

Le Alte Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, per iniziativa propria o del Comitato Misto, per promuovere gli opportuni aggiornamentie perfezionamenti del presente Accordo o delle intese da esso derivanti.

Articolo 51. - Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo verrà ratificato non appena siano compiutele formalità previste dalla legislazione di ognuna delle Alte PartiContraenti. Entrerà in vigore a partire dal giorno dello Scambiodegli strumenti di ratifica e sarà valido fino a che non saràdenunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi. Lo Scambio degli strumenti di ratifica dovrà essere effettuato nellacapitale del Brasile nel più breve tempo possibile. Paragrafo unico. La denuncia non colpirà in alcun modo le iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno <<ipso facto>> il loro corso indipendente, purchè non vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana: FERDINANDO STORCHI

Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile: HORACIO LAFER