Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ACCORDO 11 novembre 2010
  Accordo quadro finalizzato a stabilire le modalità condivise di intervento per valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche nell'applicazione del decreto ministeriale 4 giugno 2010  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:accordo:2010-11-11;nir-1

 

ACCORDO QUADRO

fra

il MINISTERO DELL'INTERNO individuato nel Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, nella persona del Prefetto Angelo Malandrino, Direttore Centrale per le Politiche dell'lmmigrazione e dell'Asilo

e

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con sede in Roma, viale Trastevere,75, nella persona del Dott. Giuseppe Cosentino, Capo Dipartimento per l'lstruzione

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- l' art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009  , stabilisce che "il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

- il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2010  ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di lingua italiana che i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno;

- l' art. 1, Comma 632 della L. 296/2006  stabilisce che "ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati <Centri provinciali per l'istruzione degli adulti>.

- il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso Il Piano il nazionale per l'apprendimento dell'italiano L2 nelle scuole, intende dare risposta ai bisogni comunicativi e linguistici degli stranieri;

- il Ministero dell'interno, attraverso l'attività del Dipartimento per le Libertà civili e l'lmrnigrazione, Direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e a dell'Asilo e dei Consigli Territoriali per l'lmmigrazione, promuove, sviluppa e realizza interventi di integrazione rivolti ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, anche con riferimento a percorsi di apprendimento della lingua italiana e di orientamento civico

CONSIDERATO CHE

- i Centri Territoriali Permanenti, istituiti con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 455 del 29 luglio 1997  , svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza degli stranierie nella diffusione della conoscenza della lingua italiana sia tramite l'erogazione di percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio sia con l'attivazione di corsi di integrazione linguistica e sociale;

- il decreto 25 ottobre 2007  del Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca recante norme in materia di "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, applicativo dell' art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  " nel definire i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai Centri ha individuato tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri medesimi quelli relativi alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati stranieri per la loro integrazione linguistica e sociale;

- lo schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell' art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  ", approvato in prima lettura il 12 giugno 2009, prevede, tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri, corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri, riconducendoli nell'ambito dei percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo l ciclo di istruzione e della certificazione riguardanti l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione di cui agli Allegati 1) e 2) del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;

- l' art. 4 del Decreto Ministeriale  esonera dallo svolgimento del test gli stranieri che hanno frequentato, tra l'altro, corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e siano in possesso della relativa attestazione dagli stessi rilasciata;

- l' art. 6, comma 1  , del suddetto decreto stabilisce che "il Prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche";

- l' art. 6, comma 2  , del citato decreto prevede che "i consigli territoriali per l'immigrazione di cui all' art. 3, comma 6, del Testo unico  , anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di s'oggiomo CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3";

- nel Piano per l'integrazione nella sicurezza "Identità e Incontro" viene sottolineata la necessità di potenziare la collaborazione interistituzionale in modo da valorizzare le esperienze di successo, sistematizzandole in un quadro capace di superare la frammentazione, e da ottimizzare l'impiego delle risorse;

RITENUTO

- necessario potenziare la collaborazione interistituzionale al fine di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi in materia di integrazione degli stranieri, anche ai fini dell'innalzamento dei livelli di istruzione e del potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili e valorizzazione dei risultati conseguiti nelle esperienze finora maturate;

- necessario assicurare agli stranieri richiedenti il pennesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la possibilità di svolgere il test di conoscenza della lingua italiana senza oneri a loro carico;

Tutto ciò premesso

LE PARTI

PER DARE APPLICAZIONE AL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2010  RECANTE

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua Italiana, previsto dall' art. 9 del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1(Oggetto)

Con il presente Accordo quadro le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione, al fine di realizzare gli interventi volti ad assicurare la piena applicazione del decreto ministeriale 4 giugno 2010 di cui alle premesse.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra il Ministero dell'lnterno e il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attuazione di quanto disposto dall' art. 6 del DM 4 giugno 2010  in modo coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili sia nazionali che comunitarie valorizzando il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi dei Centri per l'istruzione degli adulti, anche in relazione alle professionalità ivi operanti.

2. L'Accordo, in particolare, è finalizzato a definire un piano integrato di interventi volti, da un lato a realizzare le attività necessarie per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana e, dall'altro, ad agevolare l'acquisizione della conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri, anche ai fini dell'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze in materia di orientamento civico.

3. Il Piano, che intende coniugare accoglienza e sicurezza ai fini di un inclusione sociale attiva e responsabile, è articolato in Azioni a sostegno dello svolgimento del test e Progetti pilota.

Art. 3 (Obiettivi)

L'obiettivo strategico del Piano, di cui al presente Accordo è quello di definire i criteri e le modalità per:

a. l'individuazione delle istituzioni scolastiche, sedi dello svolgimento del test;

b. lo svolgimento del test presso le suddette istituzioni scolastiche;

c. la valutazione della prova;

d. la comunicazione degli esiti alla Prefettura;

e. la predisposizione e realizzazione dei progetti pilota, di cui al successivo art. 6.

Art. 4 (Criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test)

1. L'individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test sarà effettuata dal Prefetto territorialmente competente attraverso la stipula di un protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) Articolazione in reti territoriali e sedi operative.

b) Collocazione geografica in relazione all'eventuale bacino d'utenza.

c) Percentuale dei docenti di italiano che abbiano frequentato corsi di aggiornamento e formazione in Italiano Lingua seconda.

d) Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di ricerca e di innovazione nel campo dell'insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua seconda.

e) Percentuale degli stranieri frequentanti negli ultimi due anni.

f) Dotazione informatica.

2. Lo svolgimento del test avviene presso i Centri per l'istruzione degli adulti, di cui all' art. 1, comma 632 della L. 296/96  e successive modifiche ed integrazioni. ln attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all' art. 64, comma 4, lett. f) della L. 133/08  , lo svolgimento del test si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all'OM 455/97.

Art. 5 (Criteri e modaiità per lo svolgimento del test presso le istituzioni scolastiche)

1. Lo svolgimento del test presso le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente art. 4, si svolge secondo le ulteriori indicazioni di seguito elencate.

2. Le istituzioni scolastiche, di cui al punto 1, costituiscono apposite commissioni per lo svolgimento del test.

3. Le commissioni, presiedute dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni scolastiche, sono composte da almeno due docenti di italiano, in servizio presso le istituzioni medesime, individuati preferibilmente tra quelli che abbiano frequentato corsi di aggiornamento e formazione in Italiano Lingua Seconda.

4. Le commissioni definiscono il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata del test sulla base delle linee guida adottate dagli Enti di certificazione, di cui all' art. 4, comma 1, lettera a) del DM 4 giugno 2010  .

5. Le istituzioni scolastiche, di cui al punto 1, concordano con la Prefettura territorialmente competente il calendario dello svolgimento del test da articolarsi in più sessioni, secondo necessità, nel corso dell'anno.

6. Fermo restando quanto previsto dall' art. 3, comma 1  e 2   del DM 4 giugno 2010 , la Prefettura, dieci giorni prima delle date previste dal suddetto calendario, comunica alle istituzioni scolastiche, di cui al punto 5, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione al test al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa.

7. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura della commissione ed esibizione della convocazione, secondo i criteri e le modalità definite dalle commissioni di cui al punto 4.

8. Le commissioni comunicano l'esito della prova alla Prefettura competente.

Art. 6 (Progetti pilota)

1. I Consigli Territoriali per l'lmmigrazione, di cui all' art. 3, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione  , promuovono i progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana, anche attraverso accordi con i Centri di istruzione per adulti.

2. Analogamente verranno promossi con le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri di istruzione per adulti, progetti volti alla formazione degli stranieri che dovranno sostenere il test.

Art 7 (Tavolo congiunto)

1. E' istituito un Tavolo congiunto, costituito da almeno due rappresentanti dotati delle necessarie competenze per ciascuna delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo, con il compito di procedere periodicamente al monitoraggio delle attività di attuazione del presente accordo e di elaborare proposte di interventi a supporto delle azioni dei Consigli Territoriali per l'lmmigrazione e dei Centri di Istruzione per adulti.

Art. 8 (Impegni del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca)

1. Il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:

- distribuire agli Uffici scolastici regionali le linee guida e di indirizzo in relazione al contenuto del test, ai criteri di assegnazione del punteggio e alla durata delle prove, ai fini della loro diffusione ai Centri territoriali;

- trasmettere il presente Accordo agli Uffici Scolastici Regionali per promuovere il loro attivo coinvolgimento anche al fine di favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, al Piano integrato di interventi, di cui all'art. 2;

- assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto tra tutti i soggetti coinvolti, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti dal Piano in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;

- partecipare con propri rappresentanti al Tavolo congiunto, di cui all'art. 7;

- diffondere ogni utile informazione sul Piano tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

- assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche coinvolte nel Piano attraverso l'Ufi'icio competente (Istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'lstruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, anche per il tramite degli Uffici scolastici regionali.

Art. 9 (Impegni del Ministero dell'lnterno)

Il Ministero dell'lnterno, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:

- fornire al Ministero del'Istruzione dell'Università e della Ricerca le linee guida e di indirizzo in relazione al contenuto del test, ai criteri di assegnazione del punteggio e alla durata delle prove, ai fini della loro distribuzione agli Uffici Scolastici Regionali;

- assegnare, per il tramite delle Prefetture, alle istituzioni scolastiche individuate ai sensi dell'art. 4 del presente accordo, il relativo finanziamento per ciascuna sessione di svolgimento del test, in misura e secondo le modalità che verranno stabilite nei protocolli di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo.

- trasmettere il presente Accordo alle Prefetture-U.T.G. per il loro attivo coinvolgimento anche al fine di agevolare la partecipazione dei Consigli Territoriali per l'lmrnigrazione al Piano integrato di interventi, di cui all'art. 2;

- assicurare la propria disponibilità, attraverso le Prefetture-UTG, a un continuo e diretto confronto con le istituzioni scolastiche, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti dal Piano in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;

- partecipare con propri rappresentanti al Tavolo congiunto, di cui all'art. 7;

- diffondere ogni utile informazione sulle attività tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

Art.10 (Efficacia e durata)

Il presente accordo quadro entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha efficacia da tale data per due anni con rinnovo tacito, salvo disdetta di una delle Parti che dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla scadenza o dal rinnovo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Modifiche)

Il presente accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

Roma, 11 novembre 2010

Letto e approvato, per il Ministero dell'Interno, dal Direttore Centrale per le Politiche dell'lmmigrazione e dell'asilo - Prefetto Angelo Malandrino

Letto e approvato, per il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Capo Dipartimento per l'Istruzione - Dott. Giuseppe Cosentino