Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELL'INTERNO  
ACCORDO 12 marzo 2010
  "Inserimento Socio-Lavorativo Immigrati"  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:accordo:2010-03-12;nir-1

 

Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990 n. 241 

tra

La Direzione Generale del Mercato del Lavoro

e

Il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione

La Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con sede in Roma, via Cesare De Lollis, 12 di seguito denominata DG Mercato del Lavoro, rappresentata dal Direttore Generale ad interim, Cons. Francesco Verbaro.

e

Il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato dal Vice Capo Dipartimento Vicario, Prefetto Mario Ciclosi.

Denominate congiuntamente Parti

PREMESSO CHE:

- il Ministero del Lavoro nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e di controllo in tema di politiche per il lavoro, l'immigrazione e la previdenza, ha in corso di realizzazione progetti ed azioni di sistema aventi come obiettivo la qualificazione dei servizi e delle misure di politica attiva nei confronti degli immigrati in possesso del permesso di soggiorno, il sostegno alle attività di programmazione e pianificazione dei servizi e delle politiche da parte di regioni e province in materia di inserimento e reinserimento di immigrati, nonchè la qualificazione dei servizi nei Paesi di origine;

- la DG Mercato del Lavoro è competente in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche per l'impiego, delle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, nonchè dell'inserimento nel lavoro dei soggetti svantaggiati. Interviene inoltre nello sviluppo coordinato del Sistema Informativo Lavoro e nella valutazione di efficienza ed efficacia delle politiche occupazionali;

- la DG Mercato del Lavoro è Organismo intermedio per l'attuazione di alcune attività previste nei Programmi Operativi Nazionali (PON) "Governance e Azioni di Sistema" e "Azioni di Sistema" e nell'ambito dei suddetti PON ha affidato a Italia Lavoro s.p.a. la realizzazione dell'azione di sistema denominata "programmazione e Organizzazione dei Servizi per il reimpiego degli immigrati";

- il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno è l'Autorità di Gestione del Fondo Europeo per l'Integrazione (F.E.I.) che promuove azioni finalizzate, tra l'altro a: integrare i sistemi informativi (Lavoro-Interni) per avere un quadro aggiornato dei nominativi delle persone residenti in Italia ai fini della programmazione e della gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro; favorire una maggiore integrazione, anche a livello procedurale, fra le attività dei servizi pubblici per l'impiego e gli sportelli unici; realizzare azioni di informazione educazione e formazione per favorire l'integrazione sociale e l'inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati nonchè l'implementazione degli accordi di cooperazione con i Paesi Terzi. Il Dipartimento è inoltre Autorità di Gestione del Fondo Europeo Rifugiati (F.E.R.), che sostiene l'azione dello Stato nella programmazione e gestione coordinata delle politiche per l'asilo ed i servizi d'integrazione socio -lavorativa;

- con ordine di servizio prof. 0003429 del 28 agosto 2009 il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione ha conferito al Vice Capo Dipartimento Vicario i compiti di coordinamento delle iniziative del Dipartimento inerenti i Fondi Comunitari Europei (PON Sicurezza, Fondo Europeo per l'lntegrazione dei ciftadini dei paesi terzi, Fondo Europeo per i Rifiugiati, Fondo Europeo per i Rimpatri), ferme restando le funzioni di autorità di gestione in capo al Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, al Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo e al Direttore Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

- il PON "Sicurezza per la legalità" prevede il ricorso alla clausola di flessibilità (art. 34 Reg. CE n. 1083/06 ), per cui è possibile, nell'ambito della linea di attività relativa alla integrazione sociale dei lavoratori immigrati, impiegare una quota di risorse per attività coerenti con il FSE;

- per la realizzazione dei progetti e delle azioni di sistema il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si avvale di Italia Lavoro s.p.a, Agenzia in house dello stesso Ministero;

- le altre Amministrazioni dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro s.p.a nell'ambito del principio della cooperazione istituzionale ed al fine del raggiungimento di obiettivi condivisi, secondo quanto previsto dall' articolo 7 - terdecies del d.l. 7/2005  , conv. dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  ;

- le parti intendono attivare forme di cooperazione volte a realizzare interventi concordati sul territorio nazionale con l'obiettivo di evitare le sovrapposizioni, favorire le necessarie sinergie e la complementarietà in coerenza con gli obiettivi e le modalità di attuazione dei Programmi Operativi e dei Fondi sopra citati;

- la collaborazione ed il coordinamento interistituzionale avverrà nel rispetto dei poteri e delle funzioni assegnate alle Regioni nelle materie di pertinenza del presente Accordo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato le parti convengono quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. II presente Accordo ha per oggetto: (i) l'individuazione dei temi di comune interesse sui quail sviluppare la cooperazione; (ii) la definizione delle modalità tecnico-organizzative necessarie ad attivare la cooperazione interistituzionale; (iii) l'individuazione della struttura attraverso la quale realizzare i programmi di comune interesse.

Art. 2 (Obiettivi e flnalità)

Viste le finalità e gli scopi degli strumenti di intervento richiamati in premessa, ed in coerenza con la programmazione autonomamente esercitata dalle singole autorità di gestione, le Parti concordano di sviluppare la cooperazione interistituzionale per realizzare interventi volti, prioritariamente, a conseguire i seguenti obiettivi:

a) l'adozione di modalità condivise e stabili di scambio tra le Amministrazioni delle informazioni in ordine a piani e programmi per l'occupazione al fine di migliorare la programmazione e gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro;

b) la cooperazione nell'evoluzione e nell'integrazione dei Sistemi Informativi (Interno - Lavoro - Previdenza) per la gestione ed il monitoraggio delle politiche attive, la tracciabilità degli eventi connessi alla presenza dei cittadini stranieri in Italia e lo sviluppo del Sistema delle Liste dei disponibili all'estero;

c) la cooperazione in materia di analisi del fabbisogno professionale e delle competenze per settore e territori di riferimento, e il supporto tecnico al raccordo tra i Servizi per il lavoro, gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e i Servizi dipendenti dall'amministrazione del Ministero dell'lnterno (Sportelli Unici, Questure), al fine di:

1. promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure anche nell'ambito del Piano di riduzione degli oneri amministrativi di cui all' art. 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112  , individuando modalità operative funzionali ad una maggiore integrazione tra le procedure amministrative sull'immigrazione e quelle relative al mercato del lavoro;

2. promuovere il rafforzamento in materia di raccordo funzionale delle DPL e dei CLES anche in funzione della lotta al sommerso;

3. accrescere la capacità delle amministrazioni competenti di monitoraggio e intervento nel reimpiego dei lavoratori in costanza di permesso di soggiorno.

d) promuovere la cooperazione operativa tra i soggetti istituzionali territoriali e gli Operatori autorizzati ed accreditati nella gestione delle politiche del lavoro, valorizzando il ruolo di coordinamento dei Consigli territoriali dell'lmmigrazione nella gestione locale dei flussi migratori per lavoro;

e) promuovere iniziative specifiche a supporto dell'inserimento al lavoro di cittadini extracomunitari che acquisiscono il permesso di soggiomo per motivi umanitari;

f) promuovere iniziative progettuali condivise nei Paesi di origine per la sperimentazione di strumenti (liste), metodologie e forme organizzative innovative per migliorare la gestione programmata dei flussi, al fine di promuovere l'immigrazione legale e contrastare l'immigrazione clandestina.

2. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse verso gli obiettivi comuni, si opererà attraverso un miglior coordinamento dei programmi già avviati, verificando l'adeguata copertura finanziaria facendo ricorso alle seguenti disponibilità:

a. risorse ordinarie del bilancio dello Stato, in capo alle Parti, per finalità coerenti o corrispondenti agli obiettivi concordati;

b. risorse comunitarie in dotazione ai seguenti Programmi Operativi Nazionali: "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo Convergenza, e "Azioni di Sistema" Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, entrambi sostenuti dal Fondo sociale europeo (FSE); PON "Sicurezza per la Legalità Obiettivo Convergenza, sostenuto dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) facendo ricorso al principio di flessibilità di cui all'articolo 34 del Reg (CE) 1083/06 ;

c. risorse comunitarie in dotazione per le finalità dei seguenti fondi: Fondo Europeo per l'lntegrazione (F.E.I.) dei cittadini dei Paesi Terzi; Fondo Europeo Rifugiati (F.E.R).

d. risorse necessarie a coprire una quota di soggetti, da utilizzare per voucher o doti formative finalizzate alla formazione o all'inserimento lavorativo, potranno altresì essere messe a disposizione dal progetto in corso di realizzazione denominato "La Mobilità Internazionale del Lavoro" la cui attuazione è stata affidata a Italia Lavoro s.p.a.

Art. 3 (Modalità di cooperazione e strumenti per l'attuazione)

1. E' istituito un "Comitato tecnico di indirizzo" composto dai Dirigenti Generali firmatari e dai Dirigenti da essi indicati per competenza, quale forma permanente di promozione e gestione della cooperazione interistituzionale.

2. II Comitato tecnico di indirizzo provvede a:

a. individuare le direttrici e le priorità funzionali allo sviluppo della cooperazione interistituzionale nelle materie oggetto del presente Accordo;

b. esprimere parere vincolante sui progetti esecutivi ad esso presentati.

c. individuare le ipotesi di sviluppo dei piani di interventi comuni al fine di favorire la sinergia tra Programmi operativi, Fondi e risorse ordinarie.

d. fornire ogni altra indicazione utile e coerente con le finalità del presente Accordo.

3. Il Comitato tecnico di indirizzo potrà essere assistito da una segreteria tecnica incaricata della preparazione degli incontri, della relativa verbalizzazione e della comunicazione delle decisioni assunte ai diversi soggetti. La segreteria tecnica sarà supportata da Italia Lavoro s.p.a., per la predisposizione dei documenti di supporto alle decisioni, tra cui:

a. dossier contenenti informazioni di tipo quali-quantitativo, anche su base territoriale, rispetto ai fenomeni prevalenti ed agli indicatori disponibili nelle materie oggetto del presente accordo.

b. Report di monitoraggio dei piani di intervento comuni oggetto del presente Accordo.

4. II Comitato tecnico di indirizzo dura in carica per l'intera durata del presente Accordo. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti in relazione alle tematiche da trattare.

5. Nell'ambito dei temi di comune interesse, in coerenza con i Programmi operativi e con i Fondi e fatte salve le modalità attuative ed i criteri di gestione delle risorse comunitarie di cui si prevede l'utilizzazione integrata, le Parti potranno avvalersi di Italia Lavoro s.p.a che avrà il compito di predisporre i piani esecutivi e realizzare gli interventi secondo le indicazioni e previa approvazione del Comitato tecnico di indirizzo di cui al presente Accordo.

6. I progetti specificano in dettaglio termini e modalità di realizzazione delle attività, l'ammontare complessivo delle risorse economiche e quant'altro necessario alla loro attuazione; l'assegnazione del contributo al soggetto attuatore avverrà con apposito decreto da parte dell'Amministrazione titolare delle relative risorse.

7. I rapporti tra l'Amministrazione titolare delle risorse e il soggetto attuatore per tutti gli aspetti di carattere gestionale, ivi comprese le modalità di rendicontazione, saranno disciplinati da apposita Convenzione operativa, sottoposta preventivamente al vaglio del Comitato tecnico di cui al comma 1 del presente articolo. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo analogo, relativamente alla preventiva approvazione della Convenzione da parte del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4 (Cause di riesame e validità)

1. II presente accordo ha validità di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e potrà essere riesaminato a richiesta di una delle due Parti firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 12 marzo 2010

Per la Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali

Il Direttore Generale ad interim: Cons. Francesco Verbaro

Per il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'lnterno

Il V. Capo Dipartimento Vicario: Prefetto Mario Ciclosi