Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA ARABA DI EGITTO  
ACCORDO 15 febbraio 2001
  Trasferimento delle persone condannate  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2001-02-15;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, desiderosi di permettere ai condannati di scontare la loro pena privativa della liberta' nel Paese di cui sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo, l'espressione:

1) «Condanna», significa esclusivamente qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un illecito penale;

2) «sentenza», significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;

3) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;

4) «Stato di esecuzione», significa lo Stato in cui la persona puo' essere, o e' gia' stata trasferita;

5) «Persona condannata», significa ogni persona nei cui confronti e' stata pronunciata una decisione di condanna.

Art. 2.

1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone condannate.

2) Una persona condannata nel territorio di uno Stato, puo', conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Art. 3.

1) La domanda di trasferimento puo' essere presentata:

a) dallo Stato di condanna;

b) dallo Stato di esecuzione.

2) La persona condannata puo' esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo.

3) Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

Art. 4.

1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni:

a) il fatto che motiva la domanda deve essere punito come reato dalla legislazione di ciascuno dei due Stati;

b) la decisione giudiziaria di cui all'articolo 1 deve essere irrevocabile ed esecutiva conformemente alle rispettive legislazioni dei due Stati;

c) la persona condannata detenuta deve avere la nazionalita' dello Stato in cui sara' trasferito;

d) la persona condannata detenuta deve essere consenziente conformemente alle condizioni previste dall'articolo 8;

e) la persona condannata detenuta deve avere ancora, al momento della domanda di trasferimento, almeno un anno di pena privativa della liberta' da scontare. In casi eccezionali i due Stati possono concordare un trasferimento quando la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a quella di cui sopra;

f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Ogni Stato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, valuta se il trasferimento e' tale da portare pregiudizio alla sua sovranita', alla sua sicurezza, al suo ordine pubblico, ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o ad altri suoi interessi essenziali.

2) Lo Stato di condanna puo' chiedere che il trasferimento della persona condannata sia sottoposto ad altre condizioni. In questo caso, se accetta le condizioni, lo Stato di esecuzione, previo consenso della persona condannata, si impegna a rispettarle. I Ministri della giustizia degli Stati contraenti sono competenti ad accettare le suddette condizioni.

Art. 5.

1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un cittadino di questo Stato che potrebbe dare luogo ad un trasferimento, in applicazione del presente Accordo.

2) Le autorita' competenti dello Stato di condanna informano ogni cittadino dell'altro Stato che e' oggetto di una condanna irrevocabile, della possibilita' che gli e' offerta di ottenere, alle condizioni della presente Accordo, il suo trasferimento per scontare la sua pena nel Paese del quale ha la nazionalita'.

3) La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento nonche' delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Art. 6.

Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei due Stati Parte:

1) se la richiesta di trasferimento e' relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne e' stata inflitta una in questo Stato, e' stata eseguita o e' prescritta;

2) se la condanna e' stata pronunciata per un reato puramente militare.

Art. 7.

Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato da uno dei due Stati parte:

1) se le autorita' competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti;

2) se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione;

3) se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico;

4) se la persona condannata possiede anche la nazionalita' dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna;

5) se il massimo della pena privativa della liberta' prevista dalla legge dello Stato di esecuzione e' fortemente inferiore alla pena privativa della liberta' inflitta nello Stato di condanna.

Art. 8.

1) La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'eta' o dello stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo rappresentante. La procedura da seguire in materia e' disciplinata dal diritto dello Stato di condanna.

2) Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua richiesta, la possibilita' di verificare, tramite l'intermediario di un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.

Art. 9.

1) La pena inflitta dallo Stato di condanna e' eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato.

2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non e' prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire.

3) La pena sostituita non puo' aggravare, per natura o durata, la pena privativa della liberta' inflitta dallo Stato di condanna.

Art. 10.

Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo richiede, del seguito dato all'esecuzione della condanna.

Art. 11.

Le modalita' di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, che e' l'unico competente a prendere tutte le decisioni relative.

Art. 12.

Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su qualsiasi ricorso di revisione presentato avverso la condanna.

Art. 13.

1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena.

2) Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.

Art. 14.

Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo puo' essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.

Titolo 2 PROCEDURA

Art. 15.

1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la prosecuzione dell'esecuzione della pena esclusivamente in tale Stato.

2) Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se questa e' stata interamente scontata nello Stato di esecuzione.

Art. 16.

Ogni domanda di trasferimento e' formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identita' del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione. Vi e' allegata una dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.

Art. 17.

1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove e' stato commesso nonche' la sua qualificazione giuridica. Trasmette ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione provvisoria gia' subita e sulle riduzioni di pena gia' concesse, nonche' sulla personalita' del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna.

2) Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.

Art. 18.

Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della giustizia a Ministero della giustizia.

Art. 19.

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da qualsiasi formalita' di legalizzazione; sono muniti della firma e del sigillo dell'autorita' competente.

Art. 20.

1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente su territorio dell'altro Stato.

2) Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta.

3) Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si e' fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

Art. 21.

Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonche' qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.

Art. 22.

Il presente Accordo sara' applicabile all'esecuzione delle condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

Titolo 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

1) Ognuno degli Stati notifichera' per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al piu' presto possibile.

2) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica. Ognuno dei due Stati potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso.

Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001

In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo francese.

In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

p. Il Governo della Repubblica italiana

p. Il Governo della Repubblica araba d'Egitto