Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO  
ACCORDO 16 febbraio 1999
  Collaborazione nel settore della sanità e delle scienze mediche.  
 


 
  urn:nir:ministero.sanita:accordo:1999-02-16;nir-1

 

Il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana ed il Ministero della Sanita della Repubblica del Libano in seguito denominate «Le Parti contraenti», animati dalla volontà di promuovere relazioni bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche.

Riconoscendo che questa cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche, promuovendo scambi di esperienze e programmi di collaborazione nei settori considerati prioritari.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su terni stimati prioritari e ciò al fine di permettere di approfondire le loro conoscenze reciproche dei sistemi sanitari cosi come dei loro modi di funzionamento e di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.

Ciascuna Parte contraente informerà l'altra Parte, trenta (30) giorni ai più tardi prima della data stabilita di comune accordo, sui nomi degli esperti, sulle loro specialità, sui loro titoli così come dei temi per i quali sono proposti per tali visite di studio.

La data di arrivo degli esperti cosi come il loro programma di viaggio saranno comunicati dalla Parte inviante a quella ospitante almeno quindici (15) giorni prima.

ARTICOLO 3

Ambedue le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi.

Le isituzioni mediche forniranno, a tale scopo, il calendario degli incontri scientifici, che esse organizzeranno, entro il 5 dicembre di ogni anno.

ARTlCOLO 4

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli ospedali, gli istituti di medicina specialistica e gli istituti di ricerca e formazione medica attraverso la stipula di accordi diretti tra tali strutture e questo dopo l'approvazione da parte degli Organismi competenti di ciascun Paese.

La cooperazione tra le rispettive istituzioni e strutture si realizzerà con scambio di materiale scientifico e documentazione tecnica, nonchè con la realizzazione di programmi di ricerca congiunti su temi di interesse comune.

ARTlCOLO 5

Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio di giornali medici, di materiale e poster riguardanti l'educazione sanitaria.

Ogni Parte contraente comunicherà all'altra Parte statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici.

Le Parti contraenti scambieranno, su richiesta, informazioni sulla rispettiva legislazione sanitaria.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al presente Memorandum d'Intesa si attueranno in funzione della disponibilita finanziaria prevista nei relativi bilanci delle due parti.

Le spese di trasporto internazionale degli esperti individuati per gli scambi di cui al presente accordo, sono a carico delle autorità del Paese inviante. Le autorità del Paese ospitante prenderanno in carico le spese di soggiorno e di trasporto interno, conformemente alla regolamentazione in vigore nel Paese ospitante.

ARTICOLO 7

Le Parti contraenti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento che soprintenderà alla definizione delle azioni concordate nel quadro della cooperazione ed alla loro realizzazione.

Il gruppo si riunirà alternativamente a Beirut ed a Roma, sulla base di accordi tra le Parti, con frequenza non superiore ad una volta per anno.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data della sua firma.

Il presente Memorandum d'Intesa è concluso per una durata di Cinque (5) anni.

Esso e rinnovabile tacitamente per periodi della stessa durata, a meno che una delle due Parti contraenti non lo denunci per scritto e per via diplomatica, sei mesi prima della fine di tale periodo.

Se, al momento della denuncia, un'azione di cooperazione rientrante nel quadro di questo Memorandum d'ntenti, è in corso, essa resterà valida fino al suo completamento.

ln fede di che, i sottoscritti Rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Beirut il 16 febbraio 1999, in due originali, nelle lingue Italiana e Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Il Ministro della Sanità della Repubblica Italiana

Il Ministro della Sanità della Repubblica del Libano