Regione Toscana
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REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA JUGOSLAVA  
ACCORDO 18 febbraio 1983
  Riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da universita' e da istituti di istruzione superiore.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1983-02-18;nir-1

 

Accordo sottoforma di scambio di lettere

TESTO DELLE LETTERE

S.E. LAZAR MOJSOV - Segretario Federale per gli affari esteri

Eccellenza,

Accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:

"Eccellenza, riferendomi all'art. 10 dell'Accordo culturale tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana del 3 dicembre 1960, nonche' allo scambio di note effettuato a Osimo il 10 novembre 1975, con cui le due Parti convennero di concludere un Accordo sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da Universita' e da Istituti di istruzione superiore, ho l'onore di proporLe, a nome del Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, quanto segue:

Ciascuna Parte si impegna a riconoscere i diplomi ed i titoli accademici conseguiti da cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore dell'altra Parte.

Il termine "riconoscimento" va inteso nel senso che ciascuna Parte equipara i diplomi conseguiti da cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente presso Universita' ed Istituti di istruzione superiore dell'altra Parte, ai corrispondenti diplomi conseguiti alla stregua del proprio ordinamento. Il riconoscimento puo' essere subordinato al superamento di esami integrativi. Il riconoscimento non esenta il titolare del diploma dall'assolvimento delle altre condizioni cui e' subordinato l'esercizio della professione in ciascuna delle due Parti contraenti.

I diplomi ed i titoli accademici conseguiti da cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e nella Repubblica italiana di cui all'elenco allegato alla presente nota, concordato nel corso della riunione di delegazioni delle due Parti svoltasi a Roma dal 12 al 14 febbraio 1978, vengono reciprocamente riconosciuti senza obbligo di sostenere esami integrativi.

L'elenco fa parte integrante del presente Accordo.

Al fine di proporre le necessarie modifiche ed integrazioni dell'elenco succitato e' costituita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due Parti, con il compito di confrontare i piani di studi e di elaborare tabelle di equipollenza, con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno sottoposte all'approvazione delle due Parti contraenti per via diplomatica.

Qualora il Governo della Repubblica italiana concordi su quanto precede, mi permetto di proporLe, a nome del Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che la presente nota e la sua di risposta costituiscano un Accordo fra i nostri due Paesi, che entrera' in vigore 60 giorni dalla data in cui le Parti si saranno data reciproca comunicazione dell'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti".

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione.

EMILIO COLOMBO