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MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITA' DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA  
ACCORDO 18 settembre 2006
  Cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:accordo:2006-09-18;nir-1

 

Il Ministero della salute della Repubblica Italiana e il Ministero della sanità del regno Hashemita di Giordania (in seguito denominate "Le Parti")

Animati dalla volontà di sviluppare, nelle aree della loro competenza una fruttuosa collaborazione tra i rispettivi Paesi nei campi della salute e delle scienze mediche.

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di uguaglianza reciproca e mutuo beneficio.

I settori specifici della cooperazione saranno stabiliti congiuntamente tenendo in considerazione gli interessi delle parti stesse.

Articolo 2

Le Parti si adopereranno nel modo migliore per favorire:

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di sanità in settori di interesse comune

- lo scambio di specialisti per motivi di studio e consultazioni, così come specificato nel piano di azioni della cooperazione indicato negli articoli 5 e 7 del presente Memorandum

- contatti diretti tra istituti e organismi medico sanitari nei due Paesi

- lo scambio di informazioni sugli alimenti, il controllo di qualità dei farmaci e le ispezioni

- lo scambio di informazioni sull'assistenza sanitaria

- altre forme di cooperazione nel campo della sanità pubblica congiuntamente concordate

Articolo 3

Le Parti si scambieranno informazioni su congressi e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di sanità e medicina, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi e, a richiesta di ciascuna parte, l?altra parte invierà il materiale pubblicato in occasione di tale attività.

Articolo 4

Le rispettive istituzione delle Parti si scambieranno elenchi di letteratura medica e filmati sulla assistenza sanitaria, nonché ogni altro materiale informativo, scritto visivo e audiovisivo nel campo della sanità e delle scienze mediche.

Articolo 5

Per dare esecuzione al presente Memorandum d'Intesa, i Ministeri adotteranno Piani di azione quinquennali nella cooperazione medico sanitaria contenenti le attività da svolgere.

Articolo 6

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto all'estero (andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dell'art. 2 del presente Memorandum, saranno a carico delle autorità del Paese inviante.

Le autorità del Paese ospitante si faranno carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, in conformità alle rispettive disposizioni regolamentari in vigore.

Articolo 7

Le Parti contraenti istituiranno una commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento che avrà il compito sia di definire le priorità nel quadro della cooperazione, tramite la elaborazione di piani di azione, sia di tenere periodicamente informati i due Ministeri sugli sviluppi della cooperazione stessa. La commissione sarà costituita da tre persone per ogni parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario del ministero della salute. Tale gruppo si riunirà, come convenuto dalle Parti non più di una volta l'anno e può essere supportato nelle differenti discipline segnalate da entrambi le Parti.

Articolo 8

L'attuazione di questo Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti.

Articolo 9

Tutte le informazioni fornite dalle Parti, nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, saranno considerate strettamente confidenziali e non dovranno essere rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte da cui hanno avuto origine.

Articolo 10

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma.

Il Memorandum rimarrà in vigore per un periodo di 5 anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, salvo l'espressa rinuncia scritta di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 11

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.

Ogni Modifica del Memorandum dovrà seguire le stesse procedure relative alla sua entrata in vigore.

Firmato ad Amman il 18 settembre 2006 in inglese, in due copie originali ugualmente autentiche.

Per il Ministero della Salute della Repubblica Italiana Il Sottosegretario di Stato per la Salute: Prof. Antonio Gaglione

Per il Ministero della Sanità del Regno Hashemita di Giordania: Il Segretario generale per gli Affari Amministrativi e Finanziari Dr. Sa?ad Kharabesh