Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA  
ACCORDO 18 novembre 1997
  Riammissione delle persone alla frontiera  
  Pubblicato in GU, n. 241 del 15/10/1998


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1997-11-18;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania di seguito denominate "Parti Contraenti"

Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente;

Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità;

Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale, attraverso in accordo inteso a consolidare, anche nei suoi termini operativi, la collaborazione già in atto tra le competenti autorità dei due Paesi;

Animati dall'intenzione di confermare lo spirito di tolleranza e di solidarietà, anche, nell'accoglienza, che ha sempre ispirato l'azione delle rispettive autorità preposte ai controllo dei movimenti delle persone tra i due paesi;

Richiamandosi al rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'uomo ed in particolare di quelli del lavoratore migrante;

Hanno convenuto quanto segue:

I - Riammissione dei cittadini degli Stati contraenti

Art. 1

1. Nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base di quanto, previsto dal presente Accordo e dall'annesso Protocollo, ciascuna Parte Contraente ammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente qualora sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2. I documenti presi in considerazione per l'accertamento della cittadinanza sono: Il certificato di cittadinanza, gli atti di naturalizzazione, il passaporto, la carta d'identità, il libretto di navigazione marittima, anche se detti documenti sono scaduti. In mancanza di tali documenti, e qualora la cittadinanza dello Stato sia presunta, la riammissione viene regolata tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati Contraenti.

3. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona presa in carico allontanata dal proprio territorio in conformità al paragrafo 1 su richiesta dell'altra Parte Contraente, se controlli successivi dimostrino che questa non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della sua uscita del territorio della Parte Contraente richiedente.

II - Riammissione di cittadini di Stati terzi

Art. 2

1. Ciascuna Parte Contraente ammette sul proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte Contraente richiedente qualora venga accertato che tali cittadini sono entrati nel territorio di detta parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

Art. 3

1. La richiesta prevista dall'articolo 2 non si applica per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con una delle Parti Contraenti.

b) i cittadini di Stati terzi, ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della Parte Contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte Contraente un titolo dl soggiorno di durata superiore ai 3 mesi.

c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano regolarmente da più di 6 mesi sul territorio Parte Contraente richiedente.

d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto di rifugiato, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 , ovvero lo Status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi.

e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Art. 4

La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati. terzi che, a seguito di accertamenti svolti posteriormente alla ammissione da parte della Parte Contraente richiesta, non soddisfano le condizioni fissate all'articolo 2 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

III - Procedura di riammissione dei cittadini degli Stati contraenti

Art. 5

Le procedure per l'esecuzione dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono definite sulla base dell'annesso Protocollo il presente Accordo.

Art. 6

Sono a carico della Parte Contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta delle persone di cui è stata disposta la riammissione.

IV - Ammissione in transito di cittadini di Stati terzi

Art. 7

1. Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte Contraente, l'ingresso o il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono sottoposti ad un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente. il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2. La Parte Contraente richiedente è responsabile del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato Terzo verso il Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione se per qualsiasi ragione la misura di allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che il cittadino del Paese Terzo, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 8

La richiesta di autorizzazione al transito per allontanamento è trasmessa direttamente dalle Autorità della Parte Contraente Richiedente a quelle dell'altra Parte Contraente. I modi dell'applicazione del Capitolo IV verranno stabiliti nel Protocollo annesso al presente Accordo.

Art. 9

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

- se per il cittadino di un Paese Terzo, nel Paese di destinazione, sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa delle propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un (certo) gruppo sociale o opinione politica.

Art. 10

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come le spese per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

V - Disposizioni generali

Art. 11

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 12

I Ministeri dell'interno della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri. Essi stabiliranno inoltre l?elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 13

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 14

Le Parti Contraenti si consulteranno almeno una volta all'anno per esaminare lo stato di attuazione del presente Accordo e gli eventuali problemi che potrebbero insorgere al riguardo nonché per formulare proposte in merito.

Art. 15

Le Parti Contraenti determineranno di comune intesa le modifiche da apportare al presente Accordo.

Art. 16

Il presente Accordo, completo del Protocollo esecutivo tra i Ministeri degli Interni dei due paesi, come stabilito dall'articolo 5, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

Fermo restando quanto disposto dalle legislazioni nazionali, le nuove procedure e modalità previste dal presente Accordo e dal Protocollo annesso, si applicheranno a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti dei cittadini degli Stati Contraenti che entreranno successivamente nei rispettivi territori.

Il presente Accordo potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di novanta giorni.

Fatto a Tirana, il diciotto novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana: Piero Fassino - Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica d'Albania: Maqo Lakrori - Segretario di Stato per l'Integrazione Euroatlantica