Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE  
ACCORDO 24 ottobre 2000
  Conversione delle patenti di guida  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2000-10-24;nir-1

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:


   
  Articolo 1   
  1.  Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai firma della conversione, le patenti di guida, non provvisorie ed in corso di validità, che sono state rilasciate dalle competenti Autorità dell'alta Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
 
 
  Articolo 2   
  1.  La patente di guida rilasciata dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Se il titolare della patente, rilasciata dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
 
  2.  Il presente articolo non esclude l'obbligo per chirichieda la conversione di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.
 
  3.  Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
 
 
  Articolo 5   
  1.  La disposizione di cui all'art. 4 - primo capoverso - si applica esclusivamente alle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 6   
  1.  Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.
 
  2.  Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.
 
  3.  Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
   a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento Trasporti Terrestri;
   b) per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero Dell'Interno e degli Enti Locali.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
 
 
  Articolo 8   
  1.  L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione pub chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.
 
  2.  In tal caso, la richiesta sarà inoltrata per il tramite delle Autorità diplomatiche.
 
 
  Articolo 9   
  1.  L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati.
 
 
  Articolo 10   
  1.  Il presente Accordo é stipulato per una durata indeterminata. Esso potrà esser modificato, per iscritto, per mutuo consenso e potrà esser denunciato, per iscritto, in qualunque momento da una delle Parti contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
 
 
  Articolo 11   
  1.  Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle loro procedure costituzionali previste per la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali.
 
  2.  In fede di che i rappresentanti delle due Parti hanno firmato il presente Accordo in due originali in italiano, arabo e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione la versione francese costituirà il testo di riferimento.
 

 

Fatto a Algeri, il 24 ottobre 2000



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

I - TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la convesione delle patenti algerine in patenti italiane:

ALGERIAITALIA
A1A1
AA
BB
CC (1)
DD
EE
FA o B speciale con adattamenti (2)

(1) La patente potrà essere convertita solo se il conducente ha compiuto 20 anni.

(2) Da valutare caso per caso.

 
- Allegato 2   -

 

II - TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la convesione delle patenti italiane in patenti algerine:

ITALIAALGERIA
A1A1
AA
BB
CC
DD
EE
A- B specialeF (1)

(1) Da valutare caso per caso.

 
- Allegato 3   -

 

III -TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la convesione delle patenti italiane valide per le sottocategorie:

ITALIAALGERIA
B1-
C1B
D1B
 
- Allegato 4   -

 

Modelli di patenti di guida rilasciate in Algeria e in Italia.

Modelli di patenti di guida rilasciate in Algeria

a) modello di patente algerina

Modelli di patenti di guida rilasciate in Italia

a) ultimo modello della patente di guida rilasciata in Italia ai sensi della Direttiva 96/47 CE. Le date di rilascio e di scadenza sono riportate rispettivamente ai punti 4 e 4b;

b) modello di patente italiana rilasciata dal 1 luglio 1996 ai sensi della direttiva 91/439/CE;

c) modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2.

 
- Allegato 5   -

 

Modelli di patenti di guida italiane rilasciate antecedentemente al 1 luglio 1996

c) autorità preposta al rilascio M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione)

c1) autorità preposta al rilascio: il Prefetto

Tale modello è precedente al modello c)

c2) autorità preposta al rilascio: il Prefetto

Tale modello è precedente al modello c1)