Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
ACCORDO 27 giugno 1997
  Abolizione dei visti d'ingresso  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1997-06-27;nir-1

 

Roma, 27 giugno 1997

A Sua Eccellenza Signor Lamberto Dini Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Roma

Eccellenza,

ho l'onore di proporre a nome del Governo della Repubblica di Croazia al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un Accordo sull'abolizione dei visti d'ingresso, nei seguenti termini:

1. I cittadini croati, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità italiane come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità croate come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Croazia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Croazia.

3. Ai cittadini croati sarà concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in prossesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario,

b) passaporto diplomatico,

c) passaporto di servizio,

d) passaporto collettivo,

e) carta di identità,

f) libretto di navigazione.

4. Ai cittadini italiani sarà concesso di entrare in territorio croato ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario,

b) passaporto diplomatico,

c) passaporto di servizio,

d) passaporto collettivo,

e) carta di identità,

f) tessera personale degli impiegati dello Stato,

g) libretto di navigazione.

5. Qualora una delle due parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all'altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell'accettazione dell'altra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte, dall'obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potrà sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. L'altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

9. Il presente Accordo entrerà in vigore alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

10. Il presente Accordo potrà essere denunciato, mediante notifica effettuata per via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Mate Granic

Roma, 27 giugno 1997

A Sua Eccellenza Signor Mate Granic Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia Zagabria

Eccellenza,

ho l'onore di confermare la ricezione della sua Lettera del 27 giugno 1997, del seguente tenore:

Eccellenza,

ho l'onore di proporre a nome del Governo della Repubblica di Croazia al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un Accordo sull'abolizione dei visti d'ingresso, nei seguenti termini:

1. I cittadini croati, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità italiane come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità croate come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Croazia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Croazia.

3. Ai cittadini croati sarà concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario,

b) passaporto diplomatico,

c) passaporto di servizio,

d) passaporto collettivo,

e) carta di identità,

f) libretto di navigazione.

4. Ai cittadini italiani sarà concesso di entrare in territorio croato ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario,

b) passaporto diplomatico,

c) passaporto di servizio,

d) passaporto collettivo,

e) carta di identità,

f) tessera personale degli impiegati dello Stato,

g) libretto di navigazione.

5. Qualora una delle due Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all'altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e la notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell'accettazione dell'altra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte, dall'obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle due Parti si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potrà sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. L'altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

9. Il presente Accordo entrerà in vigore alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

10. Il presente Accordo potrà essere denunciato, mediante notifica effettuata per via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data. Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

Ho l'onore di comunicarLe, Eccellenza, che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della lettera sopra riportata e concorda inoltre che la lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia piu alta considerazione.

Lamberto Dini