Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ALGERINA  
ACCORDO 8 marzo 1999
  In materia di sanità.  
 


 
  urn:nir:ministero.sanita:accordo:1999-03-08;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, che saranno chiamate "le Parti Contraenti:

- animati dalla volontà di promuovere relazioni bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche; e

- riconoscendo che questa cooperazione contnbuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive oopolazioni;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche e si sforzerarmo di promuovere scambi di esperienze e programmi reciproci di collaborazione per le attività considerate prioritarie.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti, su temi considerati prioritari, proposti da una delle Parti Contraenti e approvati di comune accordo, allo scopo di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi sanitari dei due Paesi e del loro funzionamento e di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.

Una qualunque delle Parti che prenderà l'iniziativa, dovrà informare l'altra Parte, 30 giorni prima della data congiuntamente concordata, sui nominativi, titoli, specialità e temi proposti per lo scambio di esperienze. La data di arrivo e l'itinerario verranno comunicati almeno 15 giorni prima, dalla Parte invitante.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni sanitarie dei due Paesi. A tale scopo, tali istituzioni comunicheranno un calendario di incontri scientifici che saranno organizzati entro il 5 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le strutture sanitarie, e gli istituti di ricerca e formazione, sulla base di accordi conclusi tra tali istitùzioni, e ciò dopo l'approvazione da parte degli Organismi competenti dei due Paesi, e in conformità con la legislazione in vigore in questi ultimi.

La cooperazione tra tali istituzioni e strutture sanitarie avverrà tramite scambi di materiale scientifico, documentazione tecnica e attraverso la realizzazione di programmi di ricerca congiunti su temi di interesse comune.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si impegneranno a promuovere gli scambi reciproci di riviste mediche, di materiali e poster riguardanti l'educazione sanitaria.

Ogni Parte Contraente comunicherà all'altra le statistiche sanitarie e i rapporti epidemiologici.

Le Parti Contraenti scambieranno, su richiesta, le informazioni sulle rispettive legislazioni sanitarie.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al presente Memorandum si attueranno in funzione delle disponibilità di bilancio dei Ministeri della Sanità, nonché degli istituti e delle strutture sanitarie interessate.

Trattandosi degli esperti che viaggeranno secondo quanto previsto all'art 2. e dei membri del gruppo monitoraggio e di coordinamento previsto all art. 7 gel presente Memorandum, la Parte che ha preso l'iniziativa coprirà le spese di viaggio di andata e ritorno tra le due capitali.

La Parte ospitante coprirà le spese di trasporto all'interno del Paese durante la visita, le spese alberghiere e una indennità giornaliera il cui ammontare verrà fissato di comune accordo.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento che soprintenderà alla realizzazione delle azioni concordate nel quadro della cooperazione.

Ogni Parte Contraente sarà rappresentata in seno al gruppo da quattro (04) alti funzionari. Questo gruppo si riunirà ogni anno alternativamente a Algeri ed a Roma.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum avrà validità di cinque (05) anni. Sarà rinnovabile tacitamente per un uguale periodo, a condizione che nessuna delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto, e per via diplomatica, sei (06) mesi prima della data di scadenza. Se, al momento della denuncia, un'azione di cooperazione compresa nel quadro di questo Memorandum è in corso, essa resterà in vigore fio al suo completamento.

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno approvato e firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto ad Algeri l'8 marzo 1999, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e araba, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IL MINISTRO DELLA SANITA':Rosy Bindi

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE: Prof. Yahia Guidoum