Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA  
ACCORDO 3 dicembre 2009
  Sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione Russa.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2009-12-03;nir-1


   
  Art. 1.   
  1.  Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Universita', Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica italiana (di seguito denominati «Universita' ed Istituti di livello universitario»), e dei titoli di studio redatti in conformita' al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate «Istituzioni di formazione superiore») di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Universita' ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonche' l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti.
 
  2.  Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorita' competenti, l'elenco delle Universita' e Istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.
 
  3.  Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Universita' e Istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.
 
 
  Art. 2.   
  1.  I titoli italiani di «Laurea» e di «Diploma accademico di I livello» consentono al titolare:
   l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del «Diplom magistra»;
   di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del «Diplom spetsialista».
 
  2.  Il diploma russo di «Baccalaureato» consente al titolare:
   l'accesso ad Universita' ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di «Laurea specialistica/magistrale» e del «Diploma accademico di II livello» della durata legale di due anni;
   di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Universita' ed Istituti di livello universitario per conseguire la «Laurea specialistica/magistrale» per un periodo formativo non inferiore a 5 anni.
 
  3.  I titoli italiani di «Diploma di Laurea» e di «Laurea specialistica/magistrale» e il «Diplom spetsialista» ed il «Diplom magistra» russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di «Kandidat nauk» nella Federazione Russa e il «Dottorato di ricerca» nella Repubblica italiana.
 
  4.  La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte e' di competenza delle Universita' e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che puo', se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.
 
 
  Art. 3.   
  1.  Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Universita' ed Istituti di livello universitario in conformita' con la legislazione della Repubblica italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonche' il certificato accademico, rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore in conformita' con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Universita' e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti.
 
  2.  La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte e' di competenza dell'Universita' o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.
 
 
  Art. 4.   
  1.  I possessori dei titoli di studio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Universita' ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua.
 
  2.  Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Universita' o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.
 
 
  Art. 5.   
  1.  Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze:
   esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo;
   proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione.
 
  2.  Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici.
 
  3.  La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti.
 
  4.  Il luogo della riunione sara' concordato per le vie diplomatiche.
 
 
  Art. 6.   
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
 
  2.  Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni e la sua validita' si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni.
 
  3.  Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validita' dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.
 
  4.  In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validita', nonche' per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validita' del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
 

Fatto a Roma il 3 dicembre 2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.