Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
ACCORDO 9 luglio 2020, n. 73
  Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante: "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati".  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:accordo:2020-07-09;73

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 9 luglio 2020:

VISTO l' articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  »;

VISTO l'Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome». (Rep. Atti n. 255/CSR), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 ? Supplemento Ordinario n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2016, n. 234  , recante "Definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta", in attuazione dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  .

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47  recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

RITENUTO necessario definire, per la parte sanitaria, anche al fine di evitare disomogeneità, una procedura univoca a livello nazionale per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta e dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota pervenuta il 14 novembre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di apposito Accordo da parte in questa Conferenza, un documento recante "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati"che è stato diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il 19 novembre 2018.

CONSIDERATO che le tematiche relative al documento in questione, sono state affrontate nelle riunioni del 4 dicembre 2018, 6 marzo e 22 ottobre 2019;

VISTA la nota pervenuta il 24 gennaio 2020, diramata il 28 gennaio, con la quale il Ministero della Salute ha inviato una nuova versione del Protocollo indicato in oggetto, unitamente allo schema di accordo;

VISTA la nota del 19 febbraio 2020 con la quale l'ANCI ha comunicato l'assenso tecnico e le note del 31 gennaio e del 25 febbraio con le quali rispettivamente il Ministero della giustizia e il Coordinamento delle Regioni, hanno trasmesso delle osservazioni che sono state diramate il 27 febbraio 2020;

VISTA la nota pervenuta il 18 giugno 2020 con la quale il Ministero della Salute nel confermare il testo del provvedimento nella versione dello scorso 24 gennaio, ha allegato le valutazioni della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'UPI ha espresso parere favorevole all'Accordo, unitamente all?ANCI che ha consegnato un documento con delle osservazioni (allegato A), mentre le Regioni e Province Autonome hanno espresso l'avviso favorevole condizionato al fatto che quanto previsto dal protocollo potrà essere garantito esclusivamente nel limite delle risorse extra Fondo sanitario nazionale che verranno appositamente assegnate a tal fine;

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali nei seguenti termini:

Tenuto conto:

- della convenzione di New York sui diritti del fanciullo delle Nazioni unite del 20 novembre 1989, ratificata con la Legge 27 maggio 1991, n. 176  , che all'articolo 1 stabilisce che "si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile" e che all'articolo 24 prevede: "gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi";

- della Strategia globale per la salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti 2016-2030, lanciata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, che ha l'obiettivo di assicurare a donne, bambini ed adolescenti, i migliori standard di salute raggiungibili e delle conseguenti iniziative promosse dall'OMS;

- che in tutte le procedure di valutazione dell'età l'obiettivo primario deve essere il superiore interesse del minore, come adottato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo nella 624 sessione (General comment n. 14 art. 3, para. 1 - 2013);

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" e successive modifiche; -

- il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, di cui all' articolo 9 della citata legge n. 47 del 2017  , istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell' articolo 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015  ;

- il documento "Protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell?Approccio multidimensionale", prodotto nel 2009 dal Ministero della salute avvalendosi di un gruppo tecnico interistituzionale e multidisciplinare e approvato dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 febbraio 2009;

- Il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 14 luglio 2015 sulla "Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati. Aggiornamento protocollo 2009" sulla cui base è stato predisposto il protocollo multidisciplinare di cui all'allegato 1;

- Il "Protocollo per l'identificazione e l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati", approvato il 3 marzo 2016 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome (16/30/CR09/c7-15).

Dato Atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all' articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  :

Considerando che:

- Il minore è il soggetto con età fino a diciotto anni ed ha il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione in relazione alle specifiche necessità;

- minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e sono considerati soggetti vulnerabili, come indicato all' articolo 1 della Legge 7 aprile 2017, n. 47  ;

- è riconosciuta la "specificità dei soggetti in età evolutiva" nell'ordinamento sanitario in ragione della peculiarità dei bisogni, delle loro patologie, del forte e pieno coinvolgimento della famiglia nella relazione di cura, nonché delle problematiche di tipo medico-legale correlate con l'assistenza al minore:

- è presente nel nostro Paese una forte variabilità territoriale e regionale che richiede ai vari livelli, nazionale, regionale e locale, di intervenire, in modo più mirato ed incisivo, nei settori più critici per colmare le differenze e ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi, per migliorare: l'assistenza sanitaria e per impiegare nel modo più appropriato le risorse disponibili;

- è necessario definire, per gli aspetti di specifica competenza sanitaria, una procedura univoca e appropriata per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e dei minori stranieri non accompagnati, da adottare a livello nazionale, in coerenza con quanto già previsto rispettivamente nel DPCM del 10 novembre 2016, n. 234  , e nella Legge 7 aprile 2017, n. 47  ;

SI CONVIENE CHE

1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano ad adottare ai fini della determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati il documento recante "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori Stranieri non accompagnati" (Allegato 1) e la relativa procedura, prevista nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Con successivo accordo in questa Conferenza sono stabilite le modalità di accesso al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all' articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  , capitolo di spesa 2353 p.g. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per le spese sostenute dalle regioni ai fini dell'attuazione del Protocollo multidisciplinare di cui al punto 1, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel predetto Fondo.

3. Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano a effettuare un monitoraggio sull'applicazione del Protocollo multidisciplinare di cui al punto 1, anche al fine di un aggiornamento dello stesso alla luce delle nuove evidenze scientifiche.

4. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il Segretario Cons. Elisa Grande

Il Presidente On. Boccia



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -