Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE  
ACCORDO 9 dicembre 2015
  Accordo di cooperazione bilaterale in materia di migrazione per lavoro  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2015-12-09;nir-1

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle filippine, denominati qui di seguito "Partì contraenti";

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia e Cooperazione tra i due Paesi;

Nel rispetto dei principi sanciti dagli Strumenti internazionali relativi ai diritti dei migranti e dei diritti fondamentali dei lavoratori;

Intenzionati a sviluppare i rapporti di Cooperazione esistenti tra essi, a promuovere una gestione coordinata ed efficace dei flussi migratori e a sviluppare meccanismi di cooperazione includenti iniziative di formazione linguistica e professionale in campo migratorio;

Con lo scopo di facilitare le procedure di reclutamento e inserimento di cittadini filippini nel mercato del lavoro italiano in caso di carenza di manodopera locale;

Determinati a migliorare i meccanismi di lavoro stagionale e migrazione circolare;

Convengono quanto segue:


 
 
CAPO I 

PRINCIPI GENERALI

 
 
  Articolo 1 

Autorità competenti

 
  1.  Le Autorità Competenti per, l'applicazione del presente Accordo sono:
   a) Per il Governo della Repubblica italiana:
   il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvarrà di:
   Italia Lavoro S.p.a. - Agenzia in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
   gli enti italiani autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
   gli enti italiani di formazione accreditati;
   b) Per il Governo della Repubblica delle Filippine:
   il Dipartimento del Lavoro e Occupazione e le sue agenzie collegate;
   L'Amministrazione filippina dell'Impiego ali'Estero;
   L'Ufficio dell'Impiego dei filippini all'estero (POLO);
   L'Amministrazione del Welfare dei Lavoratori all'Estero (OWWA);
   L'Autorità per l'Istruzione Tecnica o lo sviluppo delle Competenze (TESDA) e, La Commissione della Regolamentazione- Professionale (PRC).
 
 
  Articolo 2 

Finalità

 
  1.  Con la finalità di attuare il presente Accordo, le Parti Contraenti scambieranno regolarmente informazioni sulla situazione dei rispettivi mercati del lavoro, in particolare sui profili professionali maggiormente richiesti.
 
  2.  Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e monitorare le offerte di lavoro disponibili nei due Paesi.
 
 
  Articolo 3 

Ingresso in ltalia per lavoro

 
  1.  Sulla base dei dati inerenti l'effettiva demanda di lavoro e conformemente alla normative nazionale in vigore, incluso il documento programmatico triennale relativo alle politiche di immigrazione, la Parte italiana valuterà con favore l'ingresso in Italia di cittadini filippini per lavoro stagionale o non stagionale, incluse le alte qualifiche.
 
  2.  Ai lavoratori migranti sarà consentito fare ingresso, soggiornare e lavorare nei limiti e nei modi ed in conformità delle procedure contemplate dalla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.
 
 
  Articolo 4 

Tutela dei diritti

 
  1.  I cittadini delle Parti contraenti che lavorano e risiedono regolarmente sul territorio dell'altra Parte, dovranno ricevere uguale trattamento e piena eguaglianza dei diritti di cui godono i lavoratori del paese di accoglienza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i diritti sociali laddove applicabili ed il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa nazionale in vigore.
 

 
CAPO II 

FLUSSI MIGRATORI

 
 
  Articolo 5 

Gestione dei flussi

 
  1.  Le Autorità competenti collaboreranno per il controllo e la gestione dei flussi di lavoratori tra i due paesi.
 
  2.  In caso di carenza di manodopera, le Parti favoriranno il reclutamento e l'inserimento ei cittadini filippini nel mercato del lavoro, sia italiano che filippino, e promuoveranno iniziative di cooperazione, incluso il settore della formazione professionale, che rispondano ai bisogni espressi dal mercato del lavoro italiano e filippino.
 
 
  Articolo 6 

Quota privilegiata

 
  1.  Sulla base delle effettive condizioni del mercato del lavoro e conformemente alla legislazione nazionale in vigore, la Parte italiana esaminerà con favore l'attribuzione di una quota riservata di ingressi per i cittadini filippini.
 
  2.  L'uso della quota privilegiata potrà essere gestito anche facendo ricorso al sistema delle liste di cui agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
 

 
CAPO III 

RICERCA E SELEZIONE DEI LAVORATORI

 
 
  Articolo 7 

Ricerca di manodopera

 
  1.  Le imprese ed enti autorizzati che intendano selezionare e impiegare cittadini filippini dovranno osservare la pertinente legislazione vigente nei due Paesi e attenersi alle procedure di selezione e assunzione stabilite dalle Parti Contraenti nel presente Accordo ed in eventuali protocolli aggiuntivi.
 
 
  Articolo 8 

Candidature dei lavoratori e liste di disponibilità

 
  1.  Ogni cittadino filippino desideroso di essere impiegato in Italia, può essere inserito in specifiche liste di disponibilità elaborate dalle Autorità filippine.
 
  2.  La parte italiana si impegna a fornire il supporto tecnico necessario per l'elaborazione delle liste citate.
 
  3.  Le autorità filippine attraverso le proprie agenzie di selezione autorizzate divulgheranno informazioni sulle opportunità di lavoro rivendibili nel mercato del lavoro italiano e assisteranno i propri candidati per l'inclusione nella lista di disponibilità dopo aver verificato la conformità dei requisiti italiani e filippini per l'occupazione all'estero.
 
 
  Articolo 9 

Elaborazione delle liste

 
  1.  Le liste saranno elaborate secondo i criteri e gii standard forniti dalla Parte italiana e conterranno il profilo professionale, il titolo di studio, le competenze e le esperienze professionali del candidato ed ogni altra utile informazione per l'inserimento lavorativo;
 
  2.  In ogni caso, le liste dovranno uniformarsi ai criteri stabiliti dalla Parte italiana ed essere in armonia con la normativa italiana vigente.
 
  3 .  La Parte italiana divulgherà le liste agili enti italiani autorizzati così come alle imprese italiane.
 
 
  Articolo 10 

Selezione dei candidati

 
  1.  La selezione dei candidati sarà effettuata dalle imprese italiane e dagli enti autorizzati attraverso le liste di disponibilità di cui agli artt. 8 e 9 del presente Accordo; la Parte filippina faciliterà l'intero processo di selezione.
 
  2.  Le Parti concordano nell'assicurare che i candidati siano a conoscenza dei criteri di ingresso e residenza stabiliti dalle leggi dai regolamenti in vigore nel Pese di accoglienza.
 
  3.  Per le attività di ricerca, selezione ed eventuale inserimento lavorativo dei lavoratori, l'intero costo sarà coperto dalle imprese italiane e dagli enti autorizzati.
 
  4.  I candidati filippini non sosterranno alcun costo.
 
 
  Articolo 11 

Contratto di lavoro

 
  1.  L'assunzione e l'inquadramento del lavoratore deve avvenire nel rispetto di un contratto di lavoro vincolante per il datore ed il lavoratore.
 
  2.  Il contratto di lavoro deve essere in linea con la legislazione di riferimento in vigore in Italia e deve includere informazioni sui salario e sulle condizioni lavorative.
 

 
CAPO IV 

FORMAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONALE, TIROCINI

 
 
  Articolo 12 

Corsi di formazione

 
  1.  Le Parti contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la formazione linguistica e professionale dei lavoratori candidati alla migrazione, al fine di soddisfare le richieste del mercato del lavoro per profili professionali qualificati.
 
  2.  I candidati filippini non sosterranno alcun costo.
 
  3.  La Parte italiana coprirà il costo di eventuali corsi di formazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore o attraverso risorse finanziate da programmi europei.
 
 
  Articolo 13 

Titoli di prelazione

 
  1.  I cittadini filippini che avranno positivamente frequentato corsi di formazione nelle Filippine riceveranno un titolo di preferenza per l'ingresso in Italia per ragioni di lavoro conformemente alla legislazione interna vigente.
 
 
  Articolo 14 

Tirocini formativi

 
  1.  Le imprese italiane e gli enti autorizzati selezioneranno i candidati attraverso la consultazione delle liste di disponibilità.
 
  2.  I candidati faranno ingresso nel mercato del lavoro italiano in conformità con quanto previsto dalla legislazione in materia.
 

 
CAPO V 

SOSTEGNO ALLA COMUNITA' RESIDENTE E RIMESSE

 
 
  Articolo 15 

Vertenze Contrattuali

 
  1.  In caso di controversia sorta tra il lavoratore e il datore prima della scadenza del contratto di lavoro, il cittadino filippino potrà avversi delle procedure di conciliazione stabilite dalla legislazione italiana in materia. Nella risoluzione della menzionata disputa, i cittadini filippini potranno essere assistiti da persona di propria scelta.
 
  2.  Le Parti Contraenti monitoreranno l'osservanza del presente articolo durante gli incontri di cui all' art. 19  con il coinvolgimento del POLO.
 
 
  Articolo 16 

Migrazione circolare

 
  1.  Conformemente alla legislazione nazionale in vigore e sulla base delle effettive condizioni del mercato del lavoro, la Parte italiana esaminerà con favore l'inserimento delle Filippine tra quei Paesi che possono beneficiare della quota per ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale e sosterrà iniziative congiunte di migrazione circolare indirizzate a cittadini filippini regolarmente residenti.
 
  2.  Gli enti autorizzati italiani o gli enti di formazione accreditati potranno essere coinvolti nella predisposizione e realizzazione di iniziative di migrazione circolare.
 
 
  Articolo 17 

Integrazione

 
  1.  Le Parti riconoscono il ruolo della Comunità filippina nella promozione dei processi di integrazione Sociale dei nuovi migranti e nella realizzazione di iniziative di sviluppo nel paese di origine.
 
  2.  A questo scopo, la Parte italiana, attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valorizzerà il ruolo della comunità filippina attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni filippine.
 
  3.  La Parte filippina attraverso il DOLE-POLO si impegna a coinvolgere e sostenere le associazioni citate attraverso campagne di sensibilizzazione per facilitare l'integrazione di nuovi migranti filippini nella società italiana.
 
 
  Articolo 18 

Rimesse

 
  1.  La Parte italiana concorda nel fornire corrette informazioni relative al sistema delle rimesse nazionali al fine di aiutare i lavoratori migranti nella scelta della modalità più conveniente.
 

 
CAPO VI 

DISPOSIZIONI FINALI

 
 
  Articolo 19 

Consultazioni bilaterali

 
  1.  Un gruppo congiunto di lavoro sarà costituito dalle Parti contraenti e terrà consultazioni regolari per:
   seguire l'applicazione del presente Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
   procedere ad una valutazione periodica del presente Accordo;
   risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione del presente Accordo;
   proporre emendamenti al presente Accordo, qualora necessario.
 
  2.  Il Gruppo di Lavoro sarà composto da almeno tre membri di ciascuna parte e guidato da un funzionario di alto livello e si riunirà preferibilmente su base annua o quando necessario.
 
 
  Articolo 20 

Protocolli esecutivi

 
  1.  Le modalità di attuazione dell'Accordo saranno dettagliate da Protocolli Esecutivi che entreranno, in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Partì Contraenti.
 
 
  Articolo 21 

Promozione dell'Accordo

 
  1.  Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere la diffusione delle disposizioni del presente Accordo sul proprio territorio nazionale.
 
 
  Articolo 22 

Risoluzione di controversie

 
  1.  Le Parti Contraenti risolveranno tutte le Controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presento Accordo in via negoziale.
 
  2.  Nelle more delle negoziazioni, le Parti continueranno ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni del presente Accordo.
 
 
  Articolo 23 

Vigenza dell'Accordo, emendamenti ed entrata in vigore

 
  1.  Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, trasmessa per canale diplomatico, indicante il completamento delle rispettive procedure interne.
 
  2.  Il presente Accordo , ha una durata in iniziale di tre (3) anni. L'Accordo sarà automaticamente rinnovato ugual periodo di tre (3) anni una volta terminata la sua durata.
 
  3.  Il presente Accordo può essere emendato tramite il mutuo consenso delle Parti Contraenti.
 
  4.  Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo dopo averne dato comunicazione scritta per via diplomatica. La denuncia avrà effetto dopo sessanta (60) giorni dalla ricezione della notifica dall'altra Parte.
 

Sottoscritto a Roma il 9 dicembre 2015, in due esemplari originali, in lingua inglese e italiana. I due testi fanno ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevarrà il testo inglese.