Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  
ACCORDO 11 novembre 2008
  Riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2008-11-11;nir-1


   
  Articolo 1 

Oggetto dell'Accordo

 
  1.  I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un membro del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Federativa del Brasile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa del Brasile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'.
 
  2.  L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:
   a) i coniugi non separati;
   b) i figli non sposati minori di 21 anni;
   c) i figli non sposati minori di 25 anni, purche' frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
   d) i figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili ai sensi della normativa locale.
 
  3.  Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.
 
  4..  Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.
 
 
  Articolo 2 

Procedura di autorizzazione in Italia

 
  1.  L'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
 
  2.  Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione alla registrazione del familiare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore, dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.
 
  3.  Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile comunichera' nella Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana il nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
 
 
  Articolo 3 

Procedura di autorizzazione nella Repubblica Federativa del Brasile

 
  1.  In Brasile, L'Ambasciata d'Italia inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Federativa del Brasile informandolo del nome del familiare, presente in Brasile, che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita' o, nel caso di attivita' lavorativa subordinata, comunicando il nome del datore di lavoro. Il Cerimoniale Diplomatico, verificato che la persona in questione rientra nelle categorie definite dall'Accordo, e dopo aver osservato le procedure interne vigenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
 
 
  Articolo 4 

Applicabilita' della normativa locale

 
  1.  I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
 
  2.  Per quelle attivita' o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente.
 
  3.  Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.
 
  4.  Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.
 
 
  Articolo 5 

Immunita'

 
  1.  Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in conformita' del presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta.
 
  2.  Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in base al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato riceverne. L'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel piu' breve termine possibile. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.
 
 
  Articolo 6 

Limiti all'autorizzazione

 
  1.  L'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente terminera' non appena il beneficiario cessera' di avere lo status di familiare e sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. In caso di fine anticipata e improvvisa della missione da parte del personale accreditato, sara' comunque garantito al beneficiario un termine ragionevole, non superiore a tre mesi, per la definitiva conclusione dell'attivita' lavorativa. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
 
 
  Articolo 7 

Entrata in vigore, durata e denuncia

 
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
 
  2.  Il presente Accordo avra' durata illimitata; ciascuna delle Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.
 

 

Fatto a Roma l'11 novembre 2008