Regione Toscana
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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN  
ACCORDO 22 maggio 2007
  Sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2007-05-22;nir-1

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Tagikistan, indicati in seguito come le «Parti Contraenti»:

convinti che la cooperazione culturale scientifica e tecnologica costituisca una delle componenti piu' importanti dei rapporti bilaterali, oltre che uno strumento che ne puo' assicurare la stabilita',

considerando il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, desiderosi di incrementare la reciproca conoscenza e la collaborazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

hanno convenuto quanto segue:


   
  Art. 1. 

Finalita'

 
  1.  Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare programmi e attivita' che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi su basi paritarie e di reciprocita'. Le Parti Contraenti si impegnano a perseguire tali obiettivi con mutuo sostegno in accordo con la legislazione vigente, in particolare nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia delle norme contenute nel Trattato di Schengen, e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli Accordi e delle Convenzioni internazionali cui partecipano.
 
  2.  Consapevoli dell'integrazione sempre piu' intensa che si sviluppa sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche in programmi promossi dalle Regioni italiane, nonche' nell'applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea.
 
 
  Art. 2. 

Settori di collaborazione

 
  1.  Le Parti Contraenti assicureranno la collaborazione nei seguenti settori: cultura e arte; musei; biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica.
 
 
  Art. 3. 

Istruzione universitaria

 
  1.  Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie.
 
 
  Art. 4. 

Istruzione scolastica

 
  1.  Nel settore scolastico e dell'istruzione le Parti Contraenti s'impegnano a collaborare per incrementare:
   a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
   b) gli scambi di docenti ed esperti, nonche' di informazioni relative a istituzioni, organizzazioni e imprese collegate con l'istruzione e con la formazione, anche al fine di migliorare le tecniche e i materiali didattici.
 
  2.  Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonche' le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della collaborazione internazionale in ambito educativo.
 
 
  Art. 5. 

Promozione della lingua e della letteratura

 
  1.  Le Parti Contraenti favoriranno le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altro Paese.
 
  2.  A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Universita' e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati, nonche' l'istituzione in via sperimentale di sezioni di tipo bilingue in regime di reciprocita'.
 
  3.  Le Parti Contraenti incoraggeranno, inoltre, l'elaborazione e la pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko.
 
 
  Art. 6. 

Borse di studio

 
  1.  Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilita' e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca e/o periodi di formazione in settori professionali e artigianali presso universita' o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.
 
 
  Art. 7. 

Collaborazione culturale e artistica

 
  1.  Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:
   a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;
   b) visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonche' di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;
   c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.
 
 
  Art. 8. 

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

 
  1.  Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.
 
  2.  Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.
 
 
  Art. 9. 

Collaborazione nel campo dello sport e nel settore giovanile

 
  1.  Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Si favorira' la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze ed iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.
 
 
  Art. 10. 

Collaborazione nel campo dei media

 
  1.  Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, che potranno pervenire ad intese dirette.
 
 
  Art. 11. 

Cooperazione scientifica e tecnologica

 
  1.  Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le universita', i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:
   a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
   b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;
   c) le attivita' scientifiche presso gli istituti di ricerca, le universita', gli archivi, le biblioteche ed i musei dell'altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;
   d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.
 
 
  Art. 12. 

Organi coordinatori

 
  1.  Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione del presente Accordo saranno per la Parte italiana il Ministero degli affari esteri e per la Parte Tagika il Ministero degli affari esteri.
 
 
  Art. 13. 

Trasferimento tecnologico e tutela della proprieta' intellettuale

 
  1.  Le Parti Contraenti, fatti salvi i diritti afferenti alla proprieta' intellettuale, favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonche' attivita' congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
 
 
  Art. 14. 

Commissione mista

 
  1.  Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
 
 
  Art. 15. 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
 
 
  Art. 16. 

Modifiche

 
  1.  Il presente Accordo potra' essere integrato e modificato con il consenso delle Parti Contraenti. Le eventuali integrazioni e modifiche verranno formalizzate con gli specifici Protocolli che saranno parte integrante dell'Accordo ed entreranno in vigore con le procedure di cui al precedente art. 15.
 
 
  Art. 17. 

Impegni relativi ad altri accordi internazionali

 
  1.  Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti nei confronti degli altri accordi internazionali.
 
 
  Art. 18. 

Risoluzione delle controversie

 
  1.  Le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazione.
 
 
  Art. 19. 

Durata e validita'

 
  1.  Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso puo' essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avra' effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.
 
  2.  Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.
 

Fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007, in due originali nelle lingue italiana, tagika e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.
 

Fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007,