Regione Toscana
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GOVERNO ITALIANO - COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LE MIGRAZIONI EUROPEE  
ACCORDO 23 giugno 1967
  Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee per regolare i reciproci rapporti.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1967-06-23;nir-1


   
  Articolo 1   
  1.  Il Comitato si impegna a prestare assistenza alla emigrazione di cittadini italiani e di rifugiati accolti in Italia (qui di seguito denominati emigranti) in conformita' alle norme del suo atto costitutivo, alle clausole del presente Accordo ed alle direttive ed ai regolamenti adottati del suo consiglio. Per quanto riguarda i rifugiati, il Comitato curera' in particolare di renderne quanto piu' ampio e rapido il deflusso dal territorio italiano.
 
  2.  Le forme, la portata ed i beneficiari dell'assistenza del Comitato saranno determinati in specifici programmi, che faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.
 
  3.  L'assistenza del Comitato, qualora implichi la corresponsione di contributi da parte del Governo ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo articolo 3  , sara' riservata a quelle persone che, intendendo stabilirsi in paesi di oltremare, non siano in grado di trasferirvisi senza tale assistenza o il cui trasferimento rientri nei programmi di cui al punto 4 del successivo articolo 3  .
 
  4.  Il Comitato dara' priorita' all'impiego di mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti da esso assistiti ai termini del presente Accordo, pur avendo facolta' di aderire alle eventuali richieste dei singoli paesi di immigrazione di assegnare ai mezzi di trasporto di loro bandiera un'equa parte di tale traffico. Le prenotazioni per il trasporto degli emigranti assistiti ai termini del presente Accordo saranno effettuate dal Comitato in stretta cooperazione con le competenti autorita' italiane. Il Comitato si ispira al principio di utilizzare per quanto possibile i servizi di linea regolari, sia marittimi, sia aerei.
 
  5.  Attraverso scambi di note, il Governo ed il Comitato regoleranno le questioni tecniche connesse con il trasporto degli emigranti per via aerea.
 
  6.  Nell'attuazione dei programmi considerati nel presente Accordo, il Comitato, d'intesa con il Governo, potra' valersi della collaborazione di enti non governativi che siano interessati allo svolgimento dei programmi stessi.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Il Governo corrisponde annualmente un contributo finanziario al bilancio amministrativo del Comitato per un importo stabilito secondo le norme costituzionali del Comitato.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Per il trasporto di quegli emigranti, la cui particolare situazione renda necessario un finanziamento a fondo perduto delle spese di viaggio, il Governo versa al Comitato - in rate anticipate il cui ammontare sara' concordato fra il Governo ed il Comitato - un contributo, a testa, di un importo da determinare nei singoli programmi di cui al punto 2 del precedente articolo 1  fra un minimo di 40 ed un massimo di 80 dollari USA.
 
  2.  Per gli emigranti che verranno trasferiti a cura del Comitato mediante prestiti rimborsabili senza interesse, il Governo versera' al Comitato - in rate anticipate il cui ammontare sara' concordato fra il Governo ed il Comitato - i seguenti contributi a scalare:
   dollari USA 60 a testa per l'anno 1968;
   dollari USA 50 a testa per l'anno 1969;
   dollari USA 20 a testa per gli anni dal 1970 in poi.
 
  3.  Al fine di facilitare la costituzione di un adeguato capitale di avvio dei Fondi prestiti del Comitato per i rifugiati e per gli emigranti nazionali, il Governo ed il Comitato convengono che le eventuali rimanenze attive, risultanti dai contributi versati dal Governo al Comitato e non utilizzate alla data in cui il presente Accordo entrera' in vigore, siano versate in detti Fondi prestiti.
 
  4.  Il Governo ed il Comitato fisseranno di comune accordo le aliquote di tali rimanenze che verranno rispettivamente versate nel Fondo prestiti per gli emigranti nazionali ed in quello per i rifugiati, nonche' i modi ed i programmi secondo i quali le somme cosi' versate nei Fondi saranno utilizzate.
 
  5.  Nel caso in cui venisse deciso lo scioglimento del Comitato od il Governo decidesse di recederne, le somme corrisposte dal Governo al Comitato in base al presente punto saranno restituite al Governo, nelle misure e nelle forme in cui esse risulteranno disponibili.
 
  6.  Le spese richieste dalle operazioni precedenti allo imbarco degli emigranti sono sostenute in parte direttamente dai competenti servizi del Governo ed in parte dal Comitato.
 
  7.  Per la parte di tali spese sostenute dal Comitato, nonche' per quelle afferenti ai servizi tecnici forniti oltremare dal Comitato e che il Governo consideri convenienti per assicurare il miglior insediamento degli emigranti, il Governo stesso versa annualmente al Comitato, a titolo di rimborso forfettario, un contributo il cui importo viene concordato annualmente fra il Governo ed il Comitato sulla base delle spese che questo effettivamente sopporta ai predetti fini.
 
  8.  Il Governo partecipa altresi' ai programmi del Comitato che, nel quadro di interventi di interesse per il Governo a favore dei paesi in via di sviluppo, siano intesi a facilitare l'emigrazione e lo stabilimento oltremare di personale qualificato, versando al Comitato a tale titolo un contributo che verra' annualmente concordato fra il Governo ed il Comitato.
 
  9.  Le somme che saranno corrisposte dal Governo al Comitato ai sensi del presente articolo costituiranno altrettante aliquote del contributo del Governo al bilancio operativo del Comitato. Le spese che saranno sopportate direttamente dai servizi del Governo ai sensi del primo periodo del punto 3 del presente articolo, ai fini della valutazione della partecipazione finanziaria italiana alle attività del Comitato, saranno considerate come ulteriori contributi allo stesso bilancio operativo.
 
 
  Articolo 4   
  1.  I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non potranno annualmente eccedere nel loro complesso l'importo che, prima dell'inizio di ogni anno solare, sara' fissato dal Governo, tenendo conto dell'entita' del contributo al bilancio amministrativo del Comitato e della consistenza dei programmi di cui al punto 2 del precedente articolo 1  .
 
  2.  L'importo fissato ai sensi del precedente punto I sara' eccezionalmente aumentato dal Governo ad anno solare iniziato, ove cio' fosse reso necessario da circostanze di carattere straordinario collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia.
 
  3.  Gli importi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per quanto espressi in dollari USA, saranno pagabili in lire italiane od in altre valute concordate fra le parti.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Il Governo terra' informato il Comitato circa le direttive ed i sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure riguardo agli accordi per l'emigrazione di persone dall'Italia che il Governo stipuli con Governi di paesi di immigrazione. Qualora si intenda richiedere l'assistenza del Comitato per l'esecuzione di tali accordi, il Governo consultera' il Comitato sugli aspetti di maggior rilievo degli accordi stessi prima della conclusione dei relativi negoziati.
 
  2.  Il Governo ed il Comitato si consulteranno sugli aspetti di rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla partenza degli emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato.
 
  3.  Il Governo si impegna a fornire le migliori facilitazioni per il transito e l'imbarco in Italia di emigranti provenienti da altri Paesi. Il Comitato si impegna ad usufruire al massimo dei mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti in transito per l'Italia.
 
 
  Articolo 6   
  1.  Il Comitato e' rappresentato in Italia da una Missione di collegamento; i nomi dei componenti di questa vengono notificati dal Comitato al Governo.
 
  2.  La Missione di collegamento avra', nella sua, sede centrale in Roma, il personale necessario per adempiere, con efficienza ed economia, ai compiti del Comitato; essa potra' altresi' inviare in altre localita' italiane, a titolo temporaneo, propri funzionari. Il Governo facilitera', nella misura del possibile, il comando presso la Missione di funzionari delle amministrazioni italiane, qualora la Missione lo richieda.
 
  3.  Il Governo concede alla Missione di collegamento facilitazioni di carattere amministrativo analoghe a quelle accordate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.
 
  4.  I compiti della Missione di collegamento faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Il Comitato ha personalita' giuridica in Italia. Ad esso ed ai suoi funzionari di cittadinanza straniera sono riconosciute le immunità ed i privilegi accordati in Italia alle organizzazioni internazionali ed ai loro funzionari in applicazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.
 
 
  Articolo 8   
  1.  A tutti i dipendenti del Comitato interessati si applica, in materia di assicurazioni sociali, la legislazione italiana vigente per i lavoratori dipendenti, il cui rapporto sia retto da norme di diritto privato.
 
 
  Articolo 9   
  1.  E' costituito un Gruppo misto di lavoro, composto, da una parte, dai rappresentanti delle branche dell'amministrazione italiana interessate e, dall'altra, da rappresentanti della Missione di collegamento del Comitato.
 
  2.  Le riunioni del Gruppo misto di lavoro saranno presiedute dal rappresentante del Ministero degli affari esteri.
 
  3.  Il Gruppo misto di lavoro avra' la funzione di elaborare i programmi di cui al punto 2 del precedente articolo 1  e di esaminare le altre questioni per le quali le clausole del presente Accordo richiedano azioni comuni fra il Governo ed il Comitato. Il Gruppo misto di lavoro avra' inoltre le funzioni di:
   a) accertare la sussistenza dei requisiti che pongono le varie categorie di emigranti, od i singoli candidati all'emigrazione, nelle condizioni di fruire della assistenza del Comitato;
   b) esaminare gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia di interesse per il Comitato, al fine che le attivita' del Comitato siano coordinate con quelle delle amministrazioni dello Stato verso l'esecuzione piu' efficiente ed economica dei vari programmi migratori;
   c) studiare gli eventuali accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritenessero di volta in volta necessari.
 
 
  Articolo 10   
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore dieci giorni dopo che il Governo avra' notificato al Comitato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano.
 
  2.  Esso rimarra' in vigore finche' il Governo ed il Comitato concludano un nuovo Accordo o fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di denunciare l'Accordo stesso.
 

Il presente Accordo abroga e sostituisce quello fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa concluso a Roma il 16 aprile 1952.
 

Fatto in Roma, in lingua italiana, in duplice esemplare, il 23 giugno 1967

Per il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee HAVEMAN

Per il Governo italiano OLIVA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri FANFANI