Regione Toscana
norma

 
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ACCORDO 27 giugno 2011
  In materia di lotta alla criminalità  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2011-06-27;nir-1


   
  Articolo 1   
  1.  Le Parti contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalita' in tutte le sue varie manifestazioni.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Le Parti contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono:
   a) per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
   b) per il Regno hascemita di Giordania, la Direzione di pubblica sicurezza. Al fine di consentire il reciproco scambio delle informazioni per la collaborazione operativa le Parti contraenti si comunicheranno, per iscritto, i rispettivi punti di contatto.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Le Parti contraenti concorderanno le modalita' di collegamento necessario per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalita' anche mediante l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di collegamenti telematici.
 
 
  Articolo 4   
  1.  In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali:
   a) su richiesta degli organi competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' promuovere procedure investigative nel caso di attivita' concernenti la criminalita' anche al fine di evitare azioni terroristiche;
   b) la Parte richiesta si impegnera' a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.
 
 
  Articolo 5   
  1.  In materia di lotta contro il terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso:
   a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti l'attivita' dei gruppi terroristici, gli episodi e le tecniche con un costante aggiornamento delle informazioni relative alle minacce terroristiche, in particolar modo quando tali episodi o minacce mettono a repentaglio gli interessi dei due Stati;
   b) lo scambio periodico di esperienze e di conoscenze in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi volto a un continuo miglioramento delle norme di sicurezza vigenti che consenta il progressivo adattamento all'evoluzione della minaccia terroristica;
   c) in casi di urgenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a trasmettere con il mezzo piu' rapido notizie dettagliate relative all'episodio terroristico, all'identificazione degli autori trasmettendo anche per via telematica o con altro sistema, fotografie, rilievi dattiloscopici e quant'altro utile per la loro completa identificazione, nonche' notizie sui gruppi terroristici di appartenenza e sulla presenza di soggetti ad essi aderenti sul territorio dell'altro Paese, per l'immediato avvio di indagini coordinate.
 
 
  Articolo 6   
  1.  In conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori vertera' su:
   a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di dette sostanze e precursori;
   b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga;
   c) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi;
   d) i metodi e le modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.
 
  2.  Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, la tecnica delle «consegne controllate», definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, nonche' a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.
 
 
  Articolo 7   
  1.  La cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata si effettuera' nei settori di seguito specificati:
   a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa;
   b) aggiornamento costante delle informazioni sulle attuali minacce poste dal crimine organizzato, nonche' sulle tecniche e sulle strutture responsabili nella lotta contro questo fenomeno; tale aggiornamento potra' realizzarsi anche attraverso lo scambio di esperti e l'organizzazione nei due Paesi di corsi di specializzazione comuni su tecniche operative e d'indagine specifiche ed attraverso visite di studio;
   c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;
   d) scambio di atti legislativi e di provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
   e) cooperazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e dell'evoluzione, nonche' delle forme in cui si manifesta la criminalita' organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;
   f) costante scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;
   g) scambio di informazioni operative in ordine alle attivita' illecite gestite dalla criminalita' organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e di antiquariato, di metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati commessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di internet e di altri mezzi di telecomunicazione, nonche' altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori ed il riciclaggio di denaro, beni o altre attivita' di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.
 
 
  Articolo 8   
  1.  Le Parti contraenti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, convengono che la cooperazione in materia di lotta contro la criminalita', come previsto dalle disposizioni del presente Accordo, si estendera' alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi.
 
 
  Articolo 9   
  1.  Per la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo verranno tenute consultazioni fra i rispettivi Ministri dell'interno, che saranno convocate ogni qual volta le Parti contraenti ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione.
 
  2.  Sul piano tecnico, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma ed Amman, su convocazione di una delle Parti contraenti, saranno convocate riunioni tra funzionari delle rispettive strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo, per valutare l'attivita' svolta ed individuare i nuovi obiettivi da raggiungere. Potranno essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche.
 
 
  Articolo 10   
  1.  Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.
 
 
  Articolo 11   
  1.  Le Parti contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
 
  2.  I dati personali comunicati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente.
 
 
  Articolo 12   
  1.  Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
 
 
  Articolo 13   
  1.  Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, multilaterali o bilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti.
 
 
  Articolo 14   
  1.  Se una delle Pasti contraenti ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi fondamentali dello Stato, potra' respingere, in tutto o in parte, tale cooperazione.
 
 
  Articolo 15   
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne ed avra' una durata illimitata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.
 

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
 

Fatto ad Amman, il 27 giugno 2011,