Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA ARGENTINA  
ACCORDO 29 ottobre 1971
  In merito alla cittadinanza.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1971-10-29;da assegnare

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica Argentina, desiderosi di stringere i vincoli che uniscono i due Paesi e di offrire maggiori facilitazioni ai loro cittadini per l'acquisto della cittadinanza, rispettivamente, argentina o italiana, hanno convenuto di sottoscrivere un Accordo di Cittadinanza.

A tal fine hanno designato come loro Plenipotenziario, rispettivamente: il Prof. Alberto Bemporad, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e il Dr. Arturo Mor Roig, Ministro ad interim per gli Affari Esteri e il Culto, i quali, dopo aver scambiato i rispettivi Pieni Poteri e averli trovati in buona debita forma, convengono:


   
  Art. 1   
  1.  I cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana, alle condizioni e nella forma previste dalla legislazioni in vigore in ciascuna delle Parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei dritti inerenti a quest'ultima.
 
  2.  Le persone che si avvalgono delle disposizioni del presente Accordo saranno sottoposte alla legislazione del Paese che li ha concesso la nuova cittadinanza e, in nessun caso, alla legislazione delle due Parti contraenti contemporaneamente.
 
  3.  La cittadinanza cui si riferisce il comma primo sarà determinata in base alle leggi del Paese di origine e sarà certificata dinanzi alle autorità competenti mediante la documentazione che verrà concordata tra le Parti per via diplomatica.
 
 
  Art. 2   
  1.  Gli italiani che acquistino la cittadinanza argentina e gli argentini che acquistino la cittadinanza italiana, dovranno iscriversi nei registri stabiliti dal Paese di cui hanno acquisito la cittadinanza. A decorrere dalla data di iscrizione, godranno della condizione di cittadini nella forma stabilita dalla legge di ciascun Paese.
 
  2.  Detta iscrizione verrà comunicata all'altra Parte contraente, per le vie diplomatiche o consolari, nel termine di 60 giorni dalla avvenuta iscrizione. La sospensione dall'esercizio dei diritti inerenti alla cittadinanza precedente decorrerà dal momento in cui abbia luogo la comunicazione di cui sopra é cenno.
 
 
  Art. 3   
  1.  Per le persone alle quali si riferiscono gli articoli precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica e il rilascio di passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociali e del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che accorda la nuova cittadinanza.
 
  2.  Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sarà regolato l'adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.
 
 
  Art. 4   
  1.  Il trasferimento di residenza nel Paese di origine da parte delle persone che si avvalgono dei benefici del presente Accordo implicherà, automaticamente, la reviviscenza di tutti i diritti e doveri inerenti alla loro precedente cittadinanza. Le persone che effettueranno detto trasferimento avranno l'obbligo di informarne le autorità competenti dei rispettivi Paesi. In tal caso, si provvederà ad iscrivere il trasferimento nei registri previsti nell'articolo 2 e si farà luogo alle comunicazioni del caso e agli effetti previsti nell'articolo stesso.
 
  2.  Nel caso in cui una persona che si sia avvalsa dei benefici del presente Accordo si trasferisca nel territorio di un terzo Stato, si considererà per residenza, agli effetti di determinarne la cittadinanza e la legislazione applicabile, l'ultima che la persona stessa abbia avuto nel territorio di una delle Parti contraenti.
 
  3.  Agli effetti del presente Accordo, si intende per residenza quella stabilita con l'intenzione di fissare in essa la dimora abituale. La prova dello stabilimento della residenza nel territorio delle Parti contraenti, sarà requisito indispensabile e per chiedere la nuova cittadinanza per riacquistare il pieno godimento di quella di origine.
 
 
  Art. 5   
  1.  Gli italiani e gli argentini che anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo avessero acquisito rispettivamente la cittadinanza argentina o italiana, potranno avvalersi dei benefici previsti dall'Accordo stesso e conservare la loro cittadinanza di origine, dichiarando tale loro volontà davanti alle Autorità preposte alla tenuta dei registri previsti dall'articolo 2.
 
  2.  Le disposizioni dell'Accordo saranno ad essi applicate a decorrere dalla data di iscrizione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti in base al regime precedente.
 
 
  Art. 6   
  1.  Gli italiani in Argentina e gli argentini in Italia che non si avvalgono dei benefici loro concessi dal presente Accordo continueranno a godere dei diritti e vantaggi loro concessi, rispettivamente, dalla legislazione argentina e italiana e dagli accordi in vigore.
 
 
  Art. 7   
  1.  Ambedue i Governi si impegnano a facilitare l'espletamento delle procedure per la concessione della nuova cittadinanza inoltre si impegnano ad effettuare le consultazioni necessarie per adottare le misure tendenti alla migliore ed uniforme applicazione del presente Accordo, nonché le eventuali modifiche aggiunte che si ritenessero convenienti.
 
  2.  Tali consultazioni mireranno in particolare a risolvere mediante futuri accordi, i problemi relativi alla sicurezza sociale, alla validità dei titoli e delle qualifiche professionali, dei titoli di studio o accademici e alla doppia imposizione.
 
 
  Art. 8   
  1.  Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili in quanto non si oppongano espressamente alle norme costituzionali in vigore nei Paesi firmatari.
 
  2.  In circostanze eccezionali, potrà sospendersene l'applicazione, previa consultazione tra le Parti, senza che ciò alteri la situazione giuridica delle persone che, precedentemente, si siano avvalse delle disposizioni dello stesso.
 
 
  Art. 9   
  1.  Il presente Accordo sarà ratificato dalle Parti contraenti ed i rispettivi strumenti di ratifica saranno scambiati nella città di Roma.
 
  2.  Entrerà in vigore a decorrere dal giorno in cui si scambino gli strumenti di ratifica e avrà durata indeterminata salvo denuncia di una delle due Parti da comunicarsi almeno un anno prima.
 
  3.  In fede di quanto precede, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo, apponendovi i propri sigilli, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e spagnola, facendo entrambi ugualmente fede.