Regione Toscana
norma

 
UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI - MONGOLIA  
ACCORDO 30 aprile 2013
  Partenariato e cooperazione  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2013-04-30;nir-1

Indice


L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione", e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE.

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA.

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", da una parte,

e IL GOVERNO DELLA MONGOLIA, in appresso denominato "Mongolia", dall'altra, in appresso denominati congiuntamente "le parti",

i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo e' un elemento di relazioni piu' ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui entrambe sono firmatarie;

RIBADENDO l'impegno e il desiderio delle parti tesi a un piu' profondo rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti, fra l'altro, dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;

RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto, del rispetto del diritto internazionale, del buon governo e della lotta alla corruzione e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione tra le parti partendo da questi valori comuni;

RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni;

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali, un multilateralismo efficace e la composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione sulle questioni politiche ed economiche e in materia di stabilita', giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

CONSIDERANDO che le parti individuano nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione tra di esse per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373. La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, individua nel terrorismo una delle minacce piu' gravi per la sicurezza. A tale riguardo, l'Unione europea ha attuato misure di fondamentale importanza, tra cui un piano d'azione per la lotta al terrorismo, adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004, e un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004 all'indomani degli attentati di' Madrid. Nel dicembre 2005 l'Unione europea ha inoltre adottato la strategia antiterrorismo dell'UE;

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo, a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo e a contrastare la criminalita' organizzata;

CONSIDERANDO che le parti ribadiscono che le misure efficaci di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani sono complementari e si rafforzano a vicenda;

RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e intensificando la cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che l'istituzione e il corretto funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali e che il 16 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una posizione comune sulla CPI a cui ha fatto seguito un piano d'azione adottato il 4 febbraio 2004;

CONSIDERANDO che le parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di' massa. 11 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha varato una politica UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi. Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha inoltre adottato una strategia per la lotta contro la proliferazione;

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e il 13 gennaio 2006 ha adottato una strategia volta a combattere l'accumulazione illecita di SALW e relative munizioni. In tale strategia il Consiglio europeo ha sottolineato la necessita' di garantire un'impostazione globale e coerente per le politiche di sicurezza e di sviluppo;

IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e a garantire la sicurezza alimentare, nonche' a sostenere e applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale;

SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la riammissione, l'asilo e la politica dei visti e di affrontare congiuntamente i problemi della migrazione e della tratta di esseri umani;

RIBADENDO l'importanza del commercio, in particolare di materie prime, per le loro relazioni bilaterali e l'impegno a definire norme specifiche sulle materie prime nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Mongolia che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono piu' vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la Mongolia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONFERMANDO il proprio impegno a rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione tra di esse e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione e nel reciproco vantaggio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


   
  TITOLO I 

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

 
 
  ARTICOLO 1 

Principi generali

 
  1.  Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
 
  2.  Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
 
  3.  Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti ribadiscono l'importanza attribuita a un elevato livello di tutela ambientale e a strutture sociali inclusive.
 
  4.  Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.
 
  5.  Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione.
 
 
  ARTICOLO 2 

Obiettivi della cooperazione

 
  1.  Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirera' in particolare a:
   a) istituire una cooperazione su questioni politiche ed economiche in tutte le sedi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;
   b) istituire una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale;
   c) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro;
   d) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproco vantaggio; istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti;
   e) istituire una cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalita' organizzata, il terrorismo, la criminalita' transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
   f) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalita' e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), societa' dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanita', occupazione, affari sociali e statistiche;
   g) incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; accrescere il ruolo e la visibilita' di ciascuna parte nella regione dell'altra; i) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, universita', societa' civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'; promuovere l'eliminazione della poverta' nell'ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell'economia mondiale.
 
 
  ARTICOLO 3 

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

 
  1.  Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
 
  2.  Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.
 
  3.  Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
   prendendo disposizioni in vista della firma, della ratifica o dell'adesione, a seconda dei casi, e della piena attuazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
   approntando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e sia corredato di sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
 
  4.  Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagnera' e consolidera' gli elementi suddetti. Tale dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
 
 
  ARTICOLO 4 

Armi leggere e di piccolo calibro

 
  1.  Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e una diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
 
  2.  Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente gli obblighi rispettivi in materia di lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti.
 
  3.  Le parti si impegnano a collaborare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia dei loro sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagnera' e consolidera' questo impegno.
 
 
  ARTICOLO 5 

Crimini gravi di rilevanza internazionale (Corte penale internazionale)

 
  1.  Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che devono essere efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, a seconda dei casi, anche a livello di Corte penale internazionale. Le parti ritengono che garantire piena operativita' alla Corte penale internazionale costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali.
 
  2.  Le parti convengono di collaborare e di adottare le misure necessarie, a seconda dei casi, per sostenere pienamente l'universalita' e l'integrita' dello statuto di Roma e dei relativi strumenti e di intensificare la loro collaborazione con la CPI. Le parti si impegnano ad applicare lo statuto di Roma e ad adottare le misure necessarie per la ratifica dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunita' della CPI).
 
  3.  Le parti concordano sull'utilita' di un dialogo tra di esse su tali questioni.
 
 
  ARTICOLO 6 

Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

 
  1.  Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e alle rispettive legislazioni e normative, e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo.
 
  2.  In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:
   a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1373 e 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni successive, come la 1822 , delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e dei rispettivi obblighi loro incombenti in forza di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
   b) scambiandosi informazioni su terroristi, gruppi terroristici e loro reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e nazionale;
   c) scambiandosi pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e condividendo le proprie esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
   d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale;
   e) condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo;
   f) attuando e intensificando efficacemente la loro cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito dell'ASEM.
 
 
  TITOLO II 

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

 
 
  ARTICOLO 7 

Cooperazione tra la Mongolia e EUE su principi, norme e standard

 
  1.  Le parti convengono di introdurre in Mongolia i principi, le norme e gli standard comuni europei e di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze finalizzati all'introduzione e all'attuazione.
 
  2.  Le parti si sforzano di intensificare il dialogo e la cooperazione tra le rispettive autorita' sulle questioni attinenti alla standardizzazione che, come convenuto tra le parti, possono includere la creazione di un quadro di cooperazione atto a facilitare gli scambi di esperti, informazioni e competenze.
 
 
  ARTICOLO 8 

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

 
  1.  Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie, i programmi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e la riunione Asia-Europa (ASEM).
 
  2.  Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.
 
 
  ARTICOLO 9 

Cooperazione regionale e bilaterale

 
  1.  Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell'ASEM.
 
  2.  Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o a esso connessi, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie.
 
 
  TITOLO III 

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

 
 
  ARTICOLO 10 

Principi generali

 
  1.  L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo e' la riduzione della poverta', perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorita' e con i settori di reciproco interesse.
 
  2.  Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a:
   a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
   b) conseguire una crescita economica sostenuta;
   c) promuovere la sostenibilita', la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali;
   d) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici;
   e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
   f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
 
 
  ARTICOLO 11 

Sviluppo economico

 
  1.  Le parti mirano a promuovere una crescita economica equilibrata, la riduzione della poverta' e delle disuguaglianze socioeconomiche.
 
  2.  Le parti confermano l'impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio e intendono ribadire l'impegno finalizzato ad applicare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.
 
  3.  L'accordo dovrebbe inoltre mirare a inserire impegni sugli aspetti socioambientali del commercio, ribadendo che il commercio dovrebbe favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, e dovrebbe promuovere la valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale.
 
 
  ARTICOLO 12 

Sviluppo sociale

 
  1.  Le parti intendono sottolineare l'esigenza di politiche economiche e sociali che si rafforzino a vicenda, mettere in risalto l'importanza capitale della creazione di posti di lavoro dignitosi e impegnarsi a favorire il dialogo sociale.
 
  2.  Le parti intendono contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali.
 
  3.  Le parti mirano inoltre a promuovere politiche intese a garantire alla popolazione la disponibilita' e la fornitura di cibo e a garantire mangimi per l'allevamento, secondo modalita' ecologiche e sostenibili.
 
 
  ARTICOLO 13 

Ambiente

 
  1.  Le parti ribadiscono la necessita', ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale cosi' come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversita' biologica, comprese le foreste.
 
  2.  Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale.
 
  3.  Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.
 
 
  TITOLO IV 

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

 
 
  ARTICOLO 14 

Principi generali

 
  1.  Le parti istituiscono un dialogo avente a oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio 'finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.
 
  2.  Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie e l'adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato dalle organizzazioni internazionali in questo campo.
 
  3.  Riconoscendo che il commercio costituisce un fattore indispensabile per lo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si e' rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza, in totale conformita' con l'OMC.
 
  4.  Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e delle politiche connesse, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.
 
  5.  Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per la soluzione di problemi commerciali, anche nei settori di cui agli articoli da 10 a 27.
 
 
  ARTICOLO 15 

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

 
  1.  Le parti collaborano in merito alle questioni di sicurezza alimentare e sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti.
 
  2.  Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex).
 
  3.  Le parti convengono di migliorare la comprensione e la collaborazione reciproche per quanto riguarda le questioni SPS e il benessere degli animali. Tale potenziamento della capacita' e' in funzione delle necessita' di ciascuna parte ed e' effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte.
 
  4.  Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti ivi attinenti nell'ambito del presente articolo.
 
 
  ARTICOLO 16 

Ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

 
  1.  Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sulle regolamentazioni tecniche, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
 
 
  ARTICOLO 17 

Cooperazione doganale

 
  1.  Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprieta' intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarita'.
 
  2.  Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.
 
 
  ARTICOLO 18 

Agevolazione degli scambi

 
  1.  Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
 
 
  ARTICOLO 19 

Investimenti

 
  1.  Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente piu' stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo regolare inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
 
 
  ARTICOLO 20 

Politica della concorrenza

 
  1.  Le parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettive di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte. Le parti dovrebbero scambiarsi opinioni sulle questioni connesse a pratiche anticoncorrenziali che potrebbero avere ripercussioni negative sui flussi bilaterali di scambi e di investimento.
 
 
  ARTICOLO 21 

Servizi

 
  1.  Le parti avviano un dialogo regolare finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, alla promozione dell'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
 
 
  ARTICOLO 22 

Movimenti di capitale

 
  1.  Le parti si sforzano di facilitare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi dell'accordo.
 
 
  ARTICOLO 23 

Appalti pubblici

 
  1.  Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualita-prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale.
 
  2.  Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.
 
 
  ARTICOLO 24 

Trasparenza

 
  1.  Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine i propri impegni a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.
 
 
  ARTICOLO 25 

Materie prime

 
  1.  Le parti convengono di intensificare la cooperazione e la promozione della loro comprensione reciproca nel settore delle materie prime.
 
  2.  Tale cooperazione e tale promozione della comprensione reciproca dovrebbero riguardare aspetti come il quadro normativa per il settore delle materie prime (comprese la gestione dei proventi del settore minerario ai fini dello sviluppo socioeconomico e la normativa sulla tutela ambientale e sulla sicurezza applicabile ai settori minerario e delle materie prime) e degli scambi di materie prime. Al fine di migliorare la cooperazione e la comprensione reciproca, ciascuna parte puo' chiedere che siano indette riunioni ad hoc sulle materie prime.
 
  3.  Le parti riconoscono che un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole e' il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio delle materie prime.
 
  4.  Le parti, tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio, convengono di promuovere la cooperazione per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi di materie prime.
 
  5.  Su richiesta di una parte, eventuali queStioni inerenti agli scambi di materie prime possono essere sollevate e discusse durante le riunioni del comitato misto e del sottocomitato, che hanno il potere di prendere decisioni in merito a norma dell' articolo 56  secondo i principi enunciati nei paragrafi precedenti.
 
 
  ARTICOLO 26 

Politica regionale

 
  1.  Le parti promuovono la politica di sviluppo regionale.
 
 
  ARTICOLO 27 

Tutela della proprieta' intellettuale

 
  1.  Le parti ribadiscono di attribuire grande importanza alla tutela dei' diritti di proprieta' intellettuale e si impegnano ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale. Inoltre, le parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.
 
  2.  Le parti si scambiano informazioni ed esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti, la lotta alla pirateria e alla contraffazione, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Le parti si forniscono assistenza reciproca al fine di migliorare la tutela, l'uso e la commercializzazione della proprieta' intellettuale, avvalendosi dell'esperienza europea, e al fine di accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.
 
 
  ARTICOLO 28 

Sottocomitato per il commercio e gli investimenti

 
  1.  E' istituito un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
 
  2.  Il sottocomitato assiste il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti i settori che rientrano nel presente capitolo.
 
  3.  Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.
 
 
  TITOLO V 

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

 
 
  ARTICOLO 29 

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

 
  1.  Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, i settori dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia.
 
  2.  La cooperazione fra le parti comprendera' anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le parti si adoperano per sviluppare l'assistenza giudiziaria reciproca nell'ambito del quadro giuridico esistente.
 
 
  ARTICOLO 30 

Protezione dei dati personali

 
  1.  Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).
 
  2.  La cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.
 
 
  ARTICOLO 31 

Cooperazione in materia di migrazione

 
  1.  Le parti istituiscono una cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina e la presenza irregolare dei loro cittadini nel territorio dell'altra Parte.
 
  2.  Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina, le parti convengono di riammettere, senza ritardi indebiti, i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano piu', le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra parte. A tal fine, le parti forniranno ai propri cittadini documenti d'identita' adeguati. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove a tal fine, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Mongolia, su richiesta della Mongolia o dello Stato membro interessato, dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
 
  3.  L'UE contribuira' finanziariamente all'applicazione di questa intesa mediante gli strumenti di cooperazione bilaterale pertinenti.
 
  4.  Le parti convengono di negoziare, su richiesta di una di esse, un accordo tra l'UE e la Mongolia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione dei loro cittadini, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
 
 
  ARTICOLO 32 

Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti

 
  1.  Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, anche in materia di sanita', giustizia, dogane e affari interni e le autorita' di altri settori pertinenti, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira anche a ridurre i danni causati dalla droga, a contrastare la produzione, il traffico e fuso di droghe sintetiche e a prevenire in modo piu' efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
 
  2.  Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, con la Dichiarazione politica e con la Dichiarazione speciale sui principi fondamentali della riduzione della domanda di droga, approvate nel giugno 1998 dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sulla droga, e con la Dichiarazione politica e il Piano d'azione, adottati nel marzo 2009 in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite.
 
  3.  La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della societa' civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di stupefacenti e gli effetti nocivi da essi causati; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
 
 
  ARTICOLO 33 

Cooperazione per la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione,

 
  1.  Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
 
 
  ARTICOLO 34 

Cooperazione in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo

 
  1.  Le parti concordano sulla necessita' di adoperarsi e collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di tutte le attivita' illecite, come il traffico di droga e la corruzione.
 
  2.  Le parti due convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force "Azione finanziaria" (FATF).
 
 
  TITOLO VI 

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

 
 
  ARTICOLO 35 

Cooperazione in materia di diritti umani

 
  1.  Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani.
 
  2.  Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:
   a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
   b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
   c) il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
   d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
   e) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
 
 
  ARTICOLO 36 

Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

 
  1.  Le parti convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
 
  2.  Le parti collaborano per sviluppare il quadro normativa, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali della Mongolia nell'ambito della cooperazione bilaterale conformemente al GATS e al documento dell'OMC relativo al'impegno per un'intesa comune nel settore dei servizi finanziari.
 
 
  ARTICOLO 37 

Dialogo in materia di politica economica

 
  1.  Le parti convengono di collaborare per la promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e per la condivisione di esperienze sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali.
 
  2.  Le parti si impegnano ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche stabilite di comune accordo, che possono includere la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.
 
  3.  Le parti collaborano e promuovono la comprensione reciproca in materia di diversificazione economica e sviluppo industriale.
 
 
  ARTICOLO 38 

Buon governo nel settore fiscale

 
  1.  Al fine di rafforzare e incentivare le attivita' economiche, tenendo conto dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalita' sottoscritti dagli Stati membri a livello di Unione. A tal fine, fatte salve le competenze dell'Unione e degli Stati membri, le parti si impegneranno a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'efficace applicazione dei suddetti principi.
 
 
  ARTICOLO 39 

Cooperazione in materia di politica industriale e PMI

 
  1.  Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese, anche:
   a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare condizioni generali atte a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
   b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione europea, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
   c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
   d) agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati di entrambe;
   e) promuovendo posti di lavoro dignitosi, la responsabilita' sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione tiene conto anche della dimensione "consumatore", ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori nel mercato;
   f) sviluppando in determinati settori industriali progetti di ricerca comuni e la cooperazione sulle norme, le procedure di valutazione della conformita' e i regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo;
   g) fornendo assistenza mediante informazioni sulla modernizzazione delle tecniche e delle tecnologie degli impianti di depurazione delle acque reflue dell'industria conciaria;
   h) scambiando informazioni e segnalando partner e possibilita' di cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti attraverso reti esistenti e accessibili a entrambe;
   i) favorendo la cooperazione tra imprese private di entrambe, in particolare le PMI;
   j) valutando l'opportunita' di negoziare un accordo aggiuntivo su scambi di informazioni, workshop volti a intensificare la cooperazione e altri eventi promozionali tra le PMI di entrambe le parti;
   k) fornendo informazioni sull'assistenza tecnica all'esportazione di generi alimentari e prodotti agricoli verso il mercato europeo nell'ambito del sistema preferenziale dell'Unione europea.
 
 
  ARTICOLO 40 

Turismo

 
  1.  Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del processo "Agenda 21 locale", le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
 
  2.  Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
 
 
  ARTICOLO 41 

Societa' dell'informazione

 
  1.  Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della societa' moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si impegnano a scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
 
  2.  La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
   a) partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione;
   b) interconnessione e interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti e dell'Asia;
   c) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   d) promozione della cooperazione tra le parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e, in particolare, gestione dello spettro e ricerca; t)
   f) cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   g) aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalita';
   h) valutazione della conformita' delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;
   i) cooperazione per lo sviluppo della rete a banda larga;
   j) scambi di informazioni sulla politica di concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
 
  ARTICOLO 42 

Audiovisivi e media

 
  1.  Le parti incoraggeranno, sosterranno e agevoleranno gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe nei settori audiovisivo e dei media. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.
 
 
  ARTICOLO 43 

Cooperazione scientifica e tecnologica

 
  1.  Le parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (RST) nei settori di interesse e vantaggio reciproci.
 
  2.  Tale cooperazione si propone di:
   a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in ambito scientifico e tecnologico, anche sull'attuazione di politiche e programmi;
   b) promuovere partenariati di ricerca tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle parti;
   c) favorire la formazione e la mobilita' dei ricercatori;
   d) incentivare la partecipazione dei loro rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori industriali, comprese le piccole e medie imprese, ai rispettivi programmi di RST.
 
  3.  La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni e scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilita' e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche.
 
  4.  Queste attivita' di cooperazione si svolgono in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti. Tali attivita' sono incentrate sui principi di reciprocita', parita' di trattamento e vantaggio reciproco e garantiscono una tutela adeguata della proprieta' intellettuale.
 
  5.  Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa le possibilita' offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
 
 
  ARTICOLO 44 

Energia

 
  1.  Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
   a) aumentare la sicurezza energetica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico e sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli per gli investimenti e a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;
   b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica a livello di produzione, trasporto, distribuzione e consumo finale;
   c) promuovere l'applicazione di norme riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare, non proliferazione e controlli di sicurezza;
   d) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
   e) potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti in questo settore in base a regole trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato.
 
  2.  A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a reciproco vantaggio, in particolare mediante i pertinenti ambiti regionali e internazionali. Con riferimento all' articolo 43  e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti prendono atto della necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del WSSD.
 
  3.  Gli scambi di materiali nucleari saranno svolti in conformita' delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. Se necessario, questi scambi sono soggetti alle dispozioni di un accordo specifico da concludere tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Mongolia.
 
 
  ARTICOLO 45 

Trasporti

 
  1.  Le parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilita' d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l'ambiente e rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
 
  2.  La cooperazione fra le parti in questo settore e' volta a promuovere:
   a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti;
   b) gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terra' conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo;
   c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente; la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore del trasporto aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attivita' delle imprese. E' opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le parti valuteranno la possibilita' di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
   d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti;
   e) l'applicazione delle norme ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti;
   f) la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.
 
 
  ARTICOLO 46 

Istruzione e cultura

 
  1.  Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le parti sosterranno e promuoveranno le attivita' dei rispettivi istituti culturali e della societa' civile.
 
  2.  Le parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e di realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversita'.
 
  3.  Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversita' culturale e tutelare il patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversita' culturale, le parti convengono altresi' di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.
 
  4.  Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte a instaurare contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture offerte dai programmi dell'Unione europea in Asia in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo. Le due parti convengono inoltre di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus, onde favorire la cooperazione e la modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e incentivare la mobilita' accademica.
 
 
  ARTICOLO 47 

Ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali

 
  1.  Le parti convengono circa la necessita' di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
 
  2.  Le parti convengono che la cooperazione in questo settore e' intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai tini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti.
 
  3.  Le parti convengono di collaborare in materia di cambiamento climatico per adattarsi ai suoi effetti negativi, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, le parti valuteranno la possibilita' di utilizzare i meccanismi del mercato del carbonio.
 
  4.  Le parti convengono di collaborare al fine di rendere piu' efficaci per entrambe le politiche commerciali e ambientali e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.
 
  5.  Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo specifico di:
   a) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunita' indigene e locali, nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
   b) affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali;
   c) sviluppare capacita' ai fini della partecipazione e dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, anche per quanto riguarda la biodiversita', la biosicurezza e i rischi chimici;
   d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi ecologicamente validi;
   e) migliorare la governance nel settore forestale, compresa la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;
   f) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di prodotti di organismi viventi modificati;
   g) migliorare la qualita' dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
   h) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre;
   i) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali cosi' come la designazione e la protezione delle zone di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone.
 
  6.  Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai rispettivi programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi:
   a) creazione della rete di monitoraggio delle riserve idriche e relativa modernizzazione;
   b) introduzione della tecnologia di dissalazione e riutilizzazione dell'acqua;
   c) sviluppo dell'ecoturismo.
 
 
  ARTICOLO 48 

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

 
  1.  Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti:
   a) politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;
   b) possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;
   c) benessere degli animali;
   d) politica di sviluppo rurale;
   e) scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
   f) politica sanitaria e norme di qualita' applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;
   g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
   h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
   i) protezione delle varieta' vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
   j) sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento;
   k) formazione nel settore agricolo e veterinario.
 
 
  ARTICOLO 49 

Sanita'

 
  1.  Le parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica.
 
  2.  La cooperazione si svolge principalmente mediante:
   a) programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l'informazione sulla salute;
   b) attivita' epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
   c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il tabagismo;
   d) la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.
 
 
  ARTICOLO 50 

Occupazione e affari sociali

 
  1.  Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parita' uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
 
  2.  Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
 
  3.  Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare pienamente e ad applicare correttamente le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL, del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. Tutte le attivita' intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e occupazionale. Le parti convengono di cooperare e di prestarsi assistenza tecnica, ove opportuno, al fine di ratificare e attuare efficacemente tutte le convenzioni OIL contemplate dalla dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti.
 
  4.  Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su terni d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'OIL.
 
 
  ARTICOLO 51 

Statistiche

 
  1.  Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti gli scambi di beni e servizi e, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
 
  2.  Le parti convengono di favorire contatti diretti tra le autorita' competenti nell'intento di: intensificare la cooperazione amichevole in campo statistico, sviluppare maggiormente la capacita' degli istituti statistici modernizzando il sistema statistico e migliorandone la qualita', potenziare le risorse umane, impartire formazione in tutti gli ambiti pertinenti e sostenere i sistemi statistici nazionali organizzati secondo le prassi istituite a livello internazionale, comprese le infrastrutture necessarie.
 
  3.  La cooperazione, estesa ai settori di comune interesse, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
   statistiche economiche:
   a) conti nazionali;
   b) statistiche aziendali e registrazione delle imprese;
   c) statistiche su agricoltura, allevamento e sviluppo rurale;
   d) ambiente e riserve minerarie;
   e) industria;
   f) commercio estero di beni e di servizi;
   g) statistiche sul commercio all'ingrosso e al dettaglio;
   h) politica di revisione;
   i) sicurezza alimentare;
   j) bilancia dei pagamenti;
   Statistiche sociali:
   a) statistiche di genere;
   b) statistiche sulla migrazione;
   c) sondaggi sulle famiglie;
   Tecnologia dell'informazione:
   a) scambi di esperienze sulle tecnologie elettroniche e sui metodi volti a garantire la sicurezza, la protezione, la memorizzazione e la riservatezza delle informazioni e applicazione di tali esperienze;
   b) scambi di esperienze sulla creazione di basi dati online rivolte ai consumatori attraverso un sito web di agevole consultazione e formazione in questo campo;
   c) sostegno agli esperti informatici dell'Istituto statistico nazionale della Mongolia per la creazione della base dati informativa;
   d) collaborazione finalizzata all'impegno di sensibilizzare gli utenti sulla base dati informativa.
 
 
  ARTICOLO 52 

Societa' civile

 
  1.  Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile organizzata, in particolare le universita', nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo reale con la societa' civile organizzata onde garantirne l'effettiva partecipazione.
 
  2.  Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna parte, la societa' civile organizzata puo':
   a) partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
   b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza. in tutte le fasi del processo di elaborazione;
   c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacita' nci settori chiave;
   d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.
 
 
  ARTICOLO 53 

Cooperazione finalizzata alla modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione

 
  1.  Le parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:
   a) migliorare l'efficienza organizzativa;
   b) rendere piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;
   c) garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilita' pubblica;
   d) migliorare il quadro legislativo e istituzionale;
   e) sviluppare la capacita' di elaborare e attuare politiche e strategie (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
   f) potenziare i sistemi giudiziari, e;
   g) riformare il sistema di sicurezza.
 
 
  ARTICOLO 54 

Cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi

 
  1 .  Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunita' e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della societa'. E' opportuno riservare particolare attenzione ad azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi per ridurre le minacce e le vulnerabilita' connesse alle catastrofi naturali.
 
  2.  La cooperazione in questo campo e' incentrata sui seguenti elementi di programma:
   a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
   b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacita' di resistenza a tutti i livelli;
   c) preparazione alle catastrofi;
   d) elaborazione di politiche, sviluppo della capacita' istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
   e) risposta alle catastrofi;
   f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.
 
 
  TITOLO VII 

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

 
 
  ARTICOLO 55 

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari

 
  1.  Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
 
  2.  Le parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attivita' di cooperazione finanziate. Le parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorita' giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarita'.
 
  3.  Le parti incoraggiano la Banca europea per gli' investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.
 
  4.  Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Mongolia. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attivita' illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
 
 
  TITOLO VIII 

QUADRO ISTITUZIONALE

 
 
  ARTICOLO 56 

Comitato misto

 
  1.  Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe con un grado sufficientemente alto e incaricato di:
   a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
   b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
   c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
 
  2.  Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell' articolo 28  hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle.
 
  3.  Il comitato misto si riunisce di norma una volta Fanno, alternativamente a Ulan Bator e a Bruxelles, in data definita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
 
  4.  Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
 
  5.  Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
 
  6.  Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
 
 
  TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI

 
 
  ARTICOLO 57 

Clausola evolutiva

 
  1.  Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici.
 
  2.  Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte puo' proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
 
 
  ARTICOLO 58 

Altri accordi

 
  1.  Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri di avviare attivita' di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia.
 
  2.  Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
 
 
  ARTICOLO 59 

Adempimento degli obblighi

 
  1.  Ciascuna parte puo' deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
 
  2.  Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo puo' prendere le misure del caso.
 
  3.  Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.
 
  4.  Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
 
  5.  Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:
   a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, o;
   b)  in una violazione di elementi essenziali dell'accordo, segnatamente l' articolo 1  , paragrafo 1, e l' articolo 3  .
 
 
  ARTICOLO 60 

Strutture

 
  1.  Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformita' con i regolamenti e le norme interne delle due parti.
 
 
  ARTICOLO 61 

Applicazione territoriale

 
  1.  Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Mongolia.
 
 
  ARTICOLO 62 

Definizione di 'parti'

 
  1.  Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.
 
 
  ARTICOLO 63 

Entrata in vigore e durata

 
  1.  Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
 
  2.  Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, e' automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
 
  3.  Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie.
 
  4.  Qualora una parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale piu' restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtu' di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell' articolo 56  , l'altra parte puo' adottare misure appropriate in conformita' dell' articolo 59  , paragrafi 3 e 4.
 
  5.  Il presente accordo puo' essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
 
 
  ARTICOLO 64 

Notifiche

 
  1.  Le notifiche a norma dell' articolo 63  vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento degli Affari esteri della Mongolia.
 
 
  ARTICOLO 65 

Testo facente fede

 
  1.  Il presente accordo e' redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola, tutti i testi facenti ugualmente fede.