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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR  
ACCORDO 31 maggio 2011
  Sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2011-05-31;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, di seguito denominati le "Parti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio di ciascuna delle Parti, convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

1. La patente di guida emessa dalle Autorità ecuadoriane cessa di validità ai fini della circolazione sul territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della resid enza del titolare in Italia. La patente di guida emessa dalle Autorità italiane cessa di validità ai fini della circolazione sul territorio ecuadoriano, immediatamente dopo l'acquisizione della residenza in Ecuador.

Articolo 3

1. Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

Articolo 4

1. Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari relative a conducenti disabili. Il titolare di patente di guida rilasciata in Ecuador converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

2. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, n ecessari per le categorie richieste, in conformità a quanto previsto in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti. Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età mi nima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme int erne delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza. Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione delle patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente ai modelli di Richiesta di attestazione e Attestazione di cui all'art. 8, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note.

3. Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;

b) nella Repubblica dell'Ecuador la Commissione Nazionale del Trasporto Terrestre, Circolazione e Sicurezza Stradale, CNTTTSV, Direzione Tecnica, Ufficio patenti internazionali.

Articolo 7

1. Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze Consolari.

Articolo 8

1. Dopo che l'interessato ha presentato la documentazione richiesta dall'Autorità della Parte che procede alla conversione, l'Autorità medesima chiede, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte, un' Attestazione relativa alla patente da convertire.

2. Per la richiesta e il rilascio dell'attestazione, le Autorità competenti si avvalgono dei modelli bilingue allegati al presente Accordo.

3. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione dell' Attestazione.

Articolo 9

1. L'Autorità Centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali consolari.

Articolo 10

1. Per le procedure dell'art. 7, dell'art. 8, 3° paragr., e dell'art. 9, i recapiti sono i seguenti:

- Consolato dell'Ecuador in Italia - Via Sicilia n. 154 1° piano - 00187 Roma

- Ambasciata d'Italia in Quito - Cancelleria Consolare La Isla 111 y Humberto Albornoz - Quito.

2. In caso di variazione degli indirizzi, la comunicazione dei nuovi recapiti all'Autorità Centrale delle Parti avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo. Analoga procedura verrà osservata in caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali di cui all'art. 6.

Articolo 11

1. Il presente Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso fra le Parti; potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta de nuncia.

2. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.

Articolo 12

1. Le controversie che possano sorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in forma amichevole per via diplomatica.

Articolo 13

1. Il presente Accordo, con i relativi allegati tecnici, entrerà in vigo re sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Fatto a Roma il 31 maggio 2011 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, firmano il presente Accordo:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il Sottosegretario agli Affari Esteri L'Ambasciatore prof. Vincenzo Scotti

PER IL GOVERNODELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR S.E. Carlos Vallejo Lopez