Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 5 gennaio 2011, n. 1
  Oggetto: Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009  , n.1 del 13 gennaio 2010  e n.18 del 10 giugno 2010.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2011-01-05;1

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

e, p.c.: AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff. lll e Uff. V

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

ALLA S.S.A.I. Uffici della Documentazione Generale e Statistica

ALL'UFFICIO I - Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali

ALL'ANCI

ALL'ANUSCA

ALLA DeA - Demografici Associati


 

Si fa seguito alle precedenti circolari di questa Direzione Centrale, richiamate in oggetto, relative agli avvisi da effettuare on line degli atti di stato civile di cui all' art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69  , premettendo che, come noto, per le pubblicazione di matrimonio e per l'avviso contenente il sunto della domanda di modifica del nome o del cognome non sono stati disposti rinvii nel recente decreto legge di proroga termini

Pertanto, a far data dal 1°Gennaio 2011, le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, curati da parte delle amministrazioni comunali, dovranno avvenire solo ed esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.

All'uopo si richiamano in particolare le direttive emesse nella citata circolare n. 29 del 15 dicembre 2009  con riguardo alla cura richiesta a ciascun comune di "assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico", e che "nell'atto cosi pubblicato dovrà essere indicato l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla legge".

Resta fermo quanto previsto dall' art. 57, comma 2, del DPR n.396/2000  relativamente alla necessità di archiviare l'attestazione relativa alla esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio e alla mancanza di opposizioni, nonché quanto previsto dall' art. 86, comma 1  , e dall'art. 90  , secondo capoverso, di cui al citato DPR n. 396 , circa la necessità di una relazione che attesti l'avvenuta affissione della domanda di cambiamento del nome o del cognome.

Si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto sopra indicato i Sigg. Sindaci.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Menghini