Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
CIRCOLARE 3 novembre 2008, n. 10
  Oggetto: Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  recante attuazione della direttiva 2005/85/CE  relativa alle norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato". Contenuti del decreto.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione:circolare:2008-11-03;10

Al Sig. Presidente della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo - Roma

Ai Signori Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Ai Signori Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano

Ai Signori Questori - Loro Sedi

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sede

All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Sede


 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2008, n. 247, è stato pubblicato il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159  , "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , recante attuazione della direttiva 2005/85/CE  relativa alle norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato". Il nuovo decreto, adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge delega 6 febbraio 2007, n. 13  , che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie previste dalla legge delega, entra in vigore il 5 novembre 2008, al termine del periodo vacatio legis .

L'intervento normativo è principalmente diretto ad evitare l'uso strumentale del diritto di asilo e la permanenza dello straniero sul territorio nazionale in assenza dei requisiti necessari, senza, d'altra parte, incidere sulla necessità di tutelare le posizioni dei richiedenti la protezione internazionale per tutta la durata del procedimento. Introduce, inoltre, alcuni cambiamenti sulle modalità di nomina dei componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, diretti a rendere il procedimento più spedito.

Il nuovo decreto è composto da un unico articolo ed introduce le seguenti modifiche.

Art. 1, comma 1, lett. a)  . Modifica l' art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 25  , prevedendo che la nomina dei componenti delle commissioni territoriali venga disposta con decreto del Ministro dell'Interno, come era già disposto all' articolo 1-quater del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito con la legge 28 febbraio 1990, n. 39  , abrogato dal D,lgs. n. 25  . Al fine di assicurare la costante funzionalità delle commissioni, introduce altresì una procedura di urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali in seno alle commissioni stesse. Prevede, in particolare, che in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato, la nomina è disposta su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale. La nomina viene tempestivamente comunicata Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 1, comma 1, lett. b)  . Il principio fondamentale sancito dal primo comma dell'art. 7 del D.lgs n. 25  , in base al quale il richiedente è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della commissione territoriale, non subisce modifiche in seguito all'introduzione della disposizione di cui all' art. 1, comma 1, lett. b)  , in cui si prevede che "il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare ". L' art. 7 del D. Lgs n. 25  , nel testo novellato, conferma quindi il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio nazionale durante lo svolgimento della procedura, con l'introduzione di una previsione aggiuntiva sul diritto di circolazione. Il criterio da seguire nell'applicazione della nuova disposizione si ritiene possa essere quello imposto dalle finalità della norma stessa e del nuovo provvedimento legislativo nel suo complesso, intese ad evitare il rischio di dispersione dei richiedenti sul territorio. Occorrerà quindi procedere alla fissazione del luogo di residenza o all'individuazione dell'area geografica, quando, per il particolare profilo del richiedente asilo sussista in concreto il rischio di dispersione. A tal fine è necessario che il questore, anche su segnalazione delle commissioni territoriali competenti all'esame della domanda, provveda, ogni qualvolta ne riscontri i presupposti, a segnalare tempestivamente al prefetto i casi da assoggettare alla limitazione prevista. La competenza del prefetto è fissata in base al domicilio del richiedente asilo. A seconda dei casi, quindi, verrà individuata in relazione alla provincia dove ha sede il centro di accoglienza che ospita il richiedente ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo n. 25/2008  o la struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che ospita il richiedente stesso, ovvero in base al luogo del domicilio eletto dal richiedente che non si trova nelle strutture indicate. Il provvedimento dal prefetto viene comunicato alla questura competente.

Va altresì osservato che la fissazione del luogo di residenza da parte del prefetto non incide sulle previsioni di cui agli articoli 22 del D.Lgs n. 25  e 6 comma 6, del D.Lgs 30 maggio 2005, n. 140  che fissano l'indirizzo dei centri, in cui è accolto o trattenuto il richiedente asilo, quale luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.

Art. 1, comma 1, lett. c)  . Modifica il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 25  , in tema di obblighi del richiedente asilo, ed introduce l'obbligo del richiedente asilo di comparire davanti alla commissione a seguito di convocazione e quello di consegnare, dal momento di presentazione della domanda, tutta la documentazione di cui può disporre, compreso il passaporto. Si tratta di una specificazione di obblighi già sanciti, seppure in forma meno esplicita, dal primo comma dell'art. 11  , nella sua originaria formulazione.

Art. 1, comma 1, lett. d)  e e)  . Riguarda il regime di accoglienza e di trattenimento fissato per i richiedenti asilo dagli articoli 20  e 21  del D. Lgs n. 25 . Le modifiche introdotte dalle d)   ed e)  , citate, comportano che il richiedente, destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento, viene sempre trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Conseguentemente, il richiedente asilo che presenta domanda quando è trattenuto in un CIE rimane nel centro di identificazione ed espulsione in base a quanto previsto dall' articolo 21 del D.Lgs n. 25, lett. c)  nuovo testo.

Art. 1, comma 1, lett. f)  , g)   ed i)  . Introduce il rigetto della domanda per manifesta infondatezza e ne disciplina gli effetti. La manifesta infondatezza ricorre tutte le volte in cui la commissione riscontri la palese insussistenza dei presupposti fissati dal decreto legislativo n. 251/2007  sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. La decisione viene adottata al termine del procedimento svolto in conformità alle garanzie ed ai principi fondamentali fissati nel capo II del decreto legislativo n. 25  , così come previsto per le altre decisioni assunte ai sensi dell' art. 32   cit. In caso di rigetto della domanda per manifesta infondatezza, il ricorso, presentato ai sensi dell' articolo 35 del D.Lgs. n. 25  non sospende gli effetti del provvedimento impugnato, salva la possibilità di presentare apposita istanza di sospensione al giudice (art. 35, nel testo modificato dall' art. 1, comma 1 , lett. i)  del nuovo decreto). Inoltre, all'adozione del provvedimento consegue l'obbligo del richiedente di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termina per l'impugnazione ( art. 32, comma 4  , nuovo testo), salvo l'accoglimento dell'istanza di sospensione secondo quanto previsto dall' articolo 35, comma 7, del D. Lgs. n. 25  .

Art. 1, comma 1, lett. h)  . Il termine di scadenza per la presentazione del ricorso viene fissato nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento per i casi in cui è stata disposta l'accoglienza ai sensi dell 'art. 20 del decreto legislativo n. 25  . Si introduce in sostanza lo stesso termine di scadenza già previsto dall' art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 25  , per i casi di trattenimento del richiedente, disposto ai sensi dell' articolo 21 del medesimo D. Lgs  .

Art. 1, comma 1, lett. l)  . E' confermato l'impianto normativo del decreto legislativo n. 25  , in ordine agli effetti del ricorso sul provvedimento impugnato, con alcune modifiche. Resta fermo in particolare il principio in base al quale il rocorso davanti all'autorità necessaria sospende gli effetti del provvedimento impugnato; vengono però ampliati i casi - già previsti - in cui la sospensione non opera automaticamente, ma solo a seguito di una decisione del Tribunale. L'ampliamento comprende le ipotesi: a) di domanda respinta per manifesta infondatezza; b) di ricorso presentato da chi è stato ospitato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) ai sensi dell' articolo 20, comma 2, lettere b)   e c)  , per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o subito dopo, ovvero per aver presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare e prima dell'adozione di un provvedimento di espulsione. Per i ricorrenti, già destinatari di un provvedimento di espulsione al momento della presentazione della domanda di asilo, l'effetto sospensivo immediato del provvedimento impugnato, conseguente alla presentazione del ricorso, era escluso nella formulazione originaria dell' art. 35, commi 7   e 8  , del D. Lgs n. 25 . L'esclusione è confermata nel nuovo testo, in base al quale tutti i richiedenti espulsi rientrano nelle categorie indicate dall' articolo 21 D.Lgs. n. 25  . Conseguentemente, l'effetto sospensivo immediato del provvedimento impugnato riguarda:

a) i richiedenti asilo che si trovano in condizioni di soggiorno regolare al momento della presentazione della domanda.

b) i richiedenti asilo che sono stati ospitati nei centri di accoglienza perchè risultava necessario accertarne l'identità o la nazionalità ( art. 20, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 25  ).

Sono invece esclusi, salvo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, i casi in cui:

- la domanda è stata dichiarata inammissibile ( art. 35, comma 7, D.Lgs n. 25  );

- la commissione ha assunto la decisione dopo l'allontanamento ingiustificato da un centro di accoglienza ( 35, comma 7, D. Lgs n. 25  )

- è stata adottata una decisione di rigetto per manifesta infondatezza ( art. 35, comma 7  , nuovo testo, del D. Lgs n. 25);

- si tratta di richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento nei CIE ai sensi dell' articolo 21 del D. Lgs  (art. 35, comma 8, del D. Lgs n. 25  );

- si tratta di richiedenti per i quali è stata disposta l'accoglienza nei centri per richiedenti asilo, ad eccezione dei casi di accoglienza disposti ai sensi dell' art. 20, comma 2, lett. a)  ( art. 35, comma 8  , nuovo testo, del D. Lgs n. 25).

Non sono stati introdotti cambiamenti per quanto riguarda l'accoglienza o il trattenimento del richiedente che ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 35, cit, ed è in attesa della decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorrente che si trova nei CARA al momento della presentazione dell'istanza di sospensione, rimane in accoglienza fino alla decisione dell'istanza. Allo stesso modo, il ricorrente trattenuto nei CIE resta al centro in cui si trova fino alla decisione dell'istanza stessa ( art. 35, comma 8, del D. Lgs n. 25/2008  ).

Anche nel caso in cui il Tribunale accolga l'istanza di sospensione il nuovo provvedimento non comporta modifiche in ordine alle modalità di accoglienza disposte all' art. 36 del D. Lgs n. 25/2008  . Il ricorrente può continuare a essere ospitato nelle strutture per richiedenti asilo fino alla decisione del ricorso e comunque non oltre il periodo massimo fissato dalla legge (sei mesi decorrenti dalla presentazione della domanda).

Art. 1, comma 1, lett. m)  . La disposizione si limita a correggere un riferimento normativo inesatto riportato al comma 14 dell'articolo 35 del D. Lgs n. 25  .

Il Presidente della Commissione nazionale è pregato di voler far pervenire copia del documento anche ai Presidenti delle Commissioni territoriali. Specifici incontri potranno essere organizzati al fine di rendere condivisa ed omogenea la procedura su tutto il territorio.

 

Roma, 3 novembre 2008

Il Capo Dipartimento Morcone