Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 7 agosto 2009, n. 10
  Oggetto: Decreto Legge n. 78/2009 del 1 luglio 2009  , convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009  , recante "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie".  
 


 
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Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM, Ufficio VI Centro Visti - Roma

All'INPS - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Roma

Al Dipartimento della P. S. Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Roma

E, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali


 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, serie generale n. 179, la Legge 3 agosto 2009, n. 102  , recate "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" di conversione del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78  .

L' art. 1-ter  della predetta legge prevede la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro deomestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Cio premesso, nell'evidenziare i punti principali della normativa in argomento, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, relativamente all'emersione di lavoratori extracomunitari.

SOGGETTI INTERESSATI

Datori di lavoro

La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:

- cittadino italiano;

- cittadino di un paese appartenente all'Unione Europea;

- cittadino extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all' art. 9 del Testo Unico per l'Immigrazione  (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) nonchè cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario ( D.Lgs. n. 30/2007  ).

Lavoratori

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e continuano ad essere occupatinello svolgimento delle attività sopra specificate, al momento della presentazione della domanda.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1° al 30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione alle stesse.

Si ricorda che potrà essere presentata dichiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti)

a) Lavoro di sostegno al bisogno familiare.

Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare e sarà necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione relativa all'attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico.

b) Assistenza a persone affette da patologie o handicap.

Per l'assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, sarà possibile presentare una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purchè venga prodotta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena l'inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Al riguardo, si evidenzia che non sarà necessario produrre una nuova certificazione medica per quei cittadini per i quali viene richiesta l'assistenza, già riconosciuti in precedenza invalidi; in tal caso, sarà sufficiente esibire la documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito. Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza.

c) Contributo forfettario.

In entrambi i casi - lavoro domestico o assistenza alla persona - è previsto il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, che dovrà essere versato utilizzando il modello " F24 - versamenti con elementi identificativi " presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o con modalità on line collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate. A partire dai prossimi giorni il modello potrà essere reperito e scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ovvero dai siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it , www.inps.it .

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il datore di lavoro potrà presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigraziione presso la Prefettura - UTG competente del luogo dove si svolge il detto rapporto, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ( www.interno.it ); inoltre, sarà attivo un servizio di help desk accessibile dallo stesso sito.

La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica associato all'utente che ha effettuato la richiesta.

Aifini di garantire la trasmissione esclusivamente su connessione protetta della ricevuta, la stessa sarà resa disponibile all'interno del sito web nell'area "elenco domande inviate".

Attesa la complessità delle procedure, la stampa della ricevuta in formato pdf, potrà richiedere il tempo massimo di settantadue ore dalla ricezione della e-mail di conferma.

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consehnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Infine, si rappresenta che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione.

PROCEDIMENTO PRESSO LO SPORTELLO UNICO

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno a partire dal 1° ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione; quindi verificherà, che il datore di lavoro abbia presentato un numero di domande consentito dalla normativa; in caso contrario, le domande in esubero saranno considerate irricevibili secondo l'ordine di presentazione. Al riguardo, il sistema informatico consentirà di controllare il numero di domande presentate su tutto il territorio nazionale.

Lo Sportello Unico acquisisce, inoltre dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.

Quindi, convocale parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:

1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita dalle parti;

2) acquisizione della copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona;

3) verifica della sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di sostegno al bisogno familiare;

4) verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfettario di 500 euro, mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro;

5) verifica del codice identificativo della marca da bollo.

Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio Postale.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, si procederà al rigetto dell'istanza. Si precisa che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfettario di 500 euro.

Nel caso, invece di presentazione di documentazione insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione.

La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l'archiviazione della dichiarazione. Ovviamente, essendo lo straniero già presente sul territorio nazionale, il procedimento non prevede l'invio del nulla osta al MAE per il rilascio del visto d'ingresso.

Comunque, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale. A differenza di quanto previsto nella procedura inerente i flussi d'ingresso, le verifiche di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro, sulla documentazione cartacea prodotta dall'interessato, saranno effettuate direttamente dal personale del predetto Ufficio, presso gli Sportelli Unici; inoltre le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno anche ad accertare la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata nel quadro del piano di controlli delle autocertificazioni relative al lavoro subordinato previsto dal DPR n. 445/2000  .

Si evidenzia, inoltre, che, a seguito di apposite intese raggiunte con l'INPS, al fine di effettuare le verifiche di competenza relative all'avvenuto versamento del contributo forfettario, sarà presente in ogni Sportello Unico un operatore del medesimo Istituto, collegato con il proprio sistema informatico.

Ciò consentirà al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, direttamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Si segnala che, riguardo alle realtà territoriali ove perverrà il maggior numero di domande, saranno allestite più postazioni dello Sportello Unico da adibire al trattamento delle istanze, e da ubicare presso le sedi degli uffici INPS che verranno successivamente individuati.

PROTOCOLLI DI INTESA

Si comunica che, al fine di favorire l'attivazione di positive sinergie nelle varie realtà territoriali, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza e tempestività dei procedimenti amministrativi, è stata raggiunta un'intesa con l'ANCI per promuovere ed assicurare la qualificata collaborazione dei Comuni già sperimentata in altre analoghe occasioni, anche per l'espletamento della nuova procedura di emersione del lavoro irregolare.

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli d'intesa in materia di ricongiungimenti familiari saranno automaticamente abilitati all'invio delle domande di emersione.

Con l'occasione, si informa che resteranno validi, anche per la procedura in esame, i protocolli d'intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata per il medesimo lavoratore, ai sensi del DPCM 30 ottobre 2007  e 3 dicembre 2008  , concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale.

Si precisa che i pareri positivi già resi dalle Questure in occasione della presentazione delle domande ai sensi del DPCM 30 ottobre 2007  e 3 dicembre 2008  per le quali sia già stato consegnato il nulla osta al datore di lavoro, dovranno essere ritenuti validi dallo Sportello Unico nell'esaminare le domande di emersione; ciò, al fine di procedere nel modo più efficace e rapido possibile all'emersione del rapporto di lavoro irregolare.

SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI

Secondo quanto stabilito dall' art. 1-ter, comma 8 della legge  in oggetto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all' art. 12 del T.U. per l'Immigrazione  ) e per quelle relative all'impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, ovvero l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INP, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore comunitario l'estinsione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme testè richiamate. Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 1- ter della legge  in oggetto.

PRESENTAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Chiunque presenti - nell'ambito della procedura di emersione in questione - false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell' art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445  (che disciplina le fattispecie riguardanti le dichiarazioni mendaci e la forma o l'uso di atti falsi), salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.


Si ringrazia per la consueta collaborazione.
 

Il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (Morcone) - Il Direttore Generale dell'Immigrazione (Silveri)