Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 30 dicembre 2010, n. 101
  OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2010-12-30;101

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni - LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province - LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni - LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta - AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia - TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R. - LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie - LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo - SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione - SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi - ROMA


 

La presente Circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.

Per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, il quadro normativo di riferimento è definito dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009  e dall'Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che hanno riordinato l'intera materia di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento succitato, nel rivedere l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, contiene anche misure di razionalizzazione e di qualificazione "al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione" ( art. 1, comma 2  ), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.

L'Atto di indirizzo, a sua volta, individua le priorità e fissa i criteri generali di carattere pedagogico, didattico ed organizzativo a cui le istituzioni scolastiche debbono attenersi per la formazione e il funzionamento delle classi interessate dagli interventi di riordino.

Per gli istituti di istruzione secondaria superiore, il quadro normativo di riferimento è definito dai Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 87/10  , 88/10  e 89/10  , relativi, rispettivamente, agli istituti professionali, agli istituti tecnici ed ai licei.

I menzionati Regolamenti sono stati accompagnati da specifiche Guide per aiutare le famiglie e gli studenti ad orientarsi nelle scelte delle diverse tipologie e modelli di istruzione e da un'ampia documentazione esplicativa e di commento dei quadri orario e delle Indicazioni riguardanti i nuovi istituti riformati. Tali atti di accompagnamento e di supporto alla riforma, di cui si suggerisce la consultazione, sono stati pubblicati nel sito di questo Ministero ( www.istruzione.it ).

Premesso e precisato quanto sopra e in coerenza con quanto evidenziato negli anni decorsi, si ribadisce che le iscrizioni non solo costituiscono un importante adempimento amministrativo e gestionale, prodromico rispetto alle operazioni di preparazione e di regolare avvio del prossimo anno scolastico, ma rappresentano una rilevante occasione di confronto, di interlocuzione e di collaborazione tra i soggetti, i livelli istituzionali, le autonomie locali, le parti sociali a vario titolo competenti e coinvolti.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è fissato al 12 febbraio 2011.

Perché le SS. VV. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo della delicata materia, si richiamano, per le parti e i contenuti tuttora validi, anche le istruzioni di cui alle circolari n. 4 e n. 17, rispettivamente in data 15 gennaio e in data 18 febbraio 2010, aventi ad oggetto le iscrizioni relative all'anno scolastico 2010/2011.

1. Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine (1) che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2011 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2012.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011.

Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità all'offerta educativa con riferimento alla particolare fascia di età, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2 comma 2 del Regolamento n. 89  :

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l?iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione.

L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Come è noto, gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009  ( art. 2, comma 5  ), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50.

Al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, è prevista per l'anno scolastico 2011-2012 la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.

Al riguardo si fa riserva di apposite comunicazioni e istruzioni.

Per una razionale ed equilibrata distribuzione dell'offerta educativa nelle diverse realtà territoriali, si ritiene opportuno richiamare l' art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 89/2009  che così recita: "L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso".

2. Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale (2):

- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2011;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2012.

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento ( art. 4  ).

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agi elementi in possesso delle singole istituzioni scolastiche, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni esterni, obbligati all'iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. Scuola secondaria di primo grado

Per l'anno scolastico 2011-2012 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011, alla istituzione scolastica prescelta.

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 5 del Regolamento, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), comprensivo del tempo riservato alla mensa. L'accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione. Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l'iscrizione è disposta d'ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.

Qualora i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l'ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011.

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola e da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile, per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia in classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell'assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell'organico assegnato.

Nel caso in cui i corsi di strumento musicale siano formati con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, il numero degli studenti frequentanti ogni anno di corso deve essere pari a quello previsto dai criteri generali per la formazione di una classe.

4. Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005  , fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tale contesto, il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi a) e delle modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni b).

a) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

In proposito assumono particolare rilievo le attività didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro, anche in alternanza;

- l'Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica;

b) Modalità di assolvimento

L'obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da rinnovare anno per anno - di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.

Il dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, devono iscriversi alla classe prima di un istituto secondario di secondo grado. L'obbligo di istruzione, in base all' art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133  , può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  .

Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il dirittodovere di cui al decreto legislativo n. 76/2005  .

Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Il rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di particolare preoccupazione in dipendenza dei nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno diffuse evidenze soprattutto nei contesti metropolitani. I cennati nuovi aspetti dell'evasione e dispersione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua sulla condizione giovanile, anche con riguardo al corretto svolgimento dell'istruzione familiare e alla effettiva frequenza di scuole non statali e non paritarie.

Al fine di far fronte ai suaccennati fenomeni, l'Amministrazione riserva particolare riguardo al lavoro di vigilanza e assicura tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l'altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (D.M. 22 agosto 2007).

In particolare, gli Uffici scolastici regionali adottano le misure necessarie per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, ponendo attenzione soprattutto ai territori maggiormente a rischio ed alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. A tale riguardo, gli Uffici scolastici operano in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l'opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione e di contrasto nei Piani territoriali.

I dirigenti scolastici, in particolare degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettuano le necessarie verifiche, rilevano i casi e le ragioni di inosservanza, attivano tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto dell'anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell'obbligo di istruzione, anche per quanto si riferisce al primo ciclo.

In considerazione della complessità della materia delle iscrizioni e della sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo, si segnala l'opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

5. Scuola secondaria di II grado

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 12 febbraio 2011.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010  , n. 88/2010  e n. 87/2010  .

Per completezza di esposizione (v. allegato 1), si rammenta che:

- i nuovi Licei comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate);

- i nuovi Istituti Tecnici comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrazione, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a. Meccanica, Meccatronica ed Energia, b. Trasporti e Logistica, c. Elettronica ed Elettrotecnica, d. Informatica e Telecomunicazioni, e. Grafica e Comunicazione, f. Chimica, Materiali e Biotecnologie, g. Sistema Moda, h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i. Costruzioni, Ambiente e Territorio;

- i nuovi Istituti Professionali comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, b. Servizi socio-sanitari, c. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, d. Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.

Ai sensi del D.P.R. 15-3-2010, n. 87  , i percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione.

A puro titolo informativo, si segnala che dall'a.s. 2011-2012 avranno inizio i percorsi formativi, di durata biennale, degli Istituti tecnici superiori, ITS, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Gli ITS, istituiti nell'ambito dei piani territoriali deliberati dalle Regioni, rappresentano un canale formativo di livello post secondario parallelo ai percorsi accademici. Hanno come ente di riferimento un Istituto tecnico o professionale e rilasciano il "diploma di tecnico superiore" valido su tutto il territorio nazionale.

Si tratta in sostanza di "scuole speciali di tecnologia" costituite con l'obiettivo di fornire ai giovani diplomati una formazione specialistica nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico del Paese: Efficienza energetica - Mobilità sostenibile - Nuove tecnologie per il made in Italy (sistema della Meccanica, sistema Moda, sistema Casa, sistema Alimentare, Servizi alle imprese) - Nuove tecnologie della vita - Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tutte le notizie al riguardo sono disponibili sul sito www.indire.it/ifts.

Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Com'è noto, i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (allegato 2) di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007.

Le modalità relative all'iscrizione presso le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni nell'ambito della loro esclusiva competenza. Fermo restando quanto sopra, le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di Ie FP in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle linee-guida di cui all' articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07  . E' bene evidenziare che tale articolo disciplina gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottati con www.istruzione.it - riforma della scuola secondaria superiore-) .

Il suddetto regime di sussidiarietà trova attuazione attraverso le due seguenti tipologie:

- tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali di cui all'allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale di cui all'allegato 2 a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. A questo fine gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a prendere immediato contatto con i competenti Assessorati delle Regioni per conoscere le determinazioni assunte a riguardo al fine di stipulare gli accordi territoriali per la prima attuazione delle linee guida.

- tipologia B "offerta sussidiaria complementare" (Linee guida, capo II, punto 2). Tale tipologia può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competente USR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. In tale caso possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'iscrizione ai citati percorsi avverrà secondo modalità e procedure operative da concordare sulla base delle indicazioni che le singole Regioni forniranno.

I dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere le iscrizioni solo ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

In ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio.

Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.

6. Procedure e modalità di iscrizione

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C, D. A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome.

Per l'istruzione secondaria di secondo grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Sarà cura del dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all'inoltro immediato delle domande di iscrizione, d'intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.

Per una coerente e idonea programmazione del servizio e in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire negativamente sulla rilevazione dei dati ed alterare la esatta definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi di presentare altre domande ad altri istituti, né a questi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

Si rappresenta l'esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Accoglimento delle domande

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell'inizio delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica. Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. L'esperienza dimostra che un'aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie. Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare la soddisfazione delle richieste. In tali casi, il dirigente dell'istituto statale, destinatario della domanda di iscrizione, curerà sollecitamente l'individuazione dell'alunno o degli alunni per il quale o per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda o le domande stesse e procederà, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, all'immediato inoltro della domanda o delle domande ad altro istituto o istituti, individuato/i d'intesa con la famiglia o le famiglie.

Qualora gli interessati chiedano ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, di optare per altro istituto, o di trasferirsi da una scuola ad un'altra in corso d'anno, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità dell'acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

7. Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185  . Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l'unità multidisciplinare al fine di acquisire il profilo dinamico dell'alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale. L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l'attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di II grado ( DPR. 22 giugno 2009, n. 122  , art. 9, comma 4  ). Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate, come previsto dall' art. 3 della legge n. 170/2010  . Si fa riserva di impartire successivi puntuali chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del disposto normativo succitato.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani. Ai sensi dell' art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010. Ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251  , i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Corsi per adulti

In attesa che il regolamento riguardante il riordino dell'istruzione per gli adulti completi il suo iter, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2011, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Istruzione 25/10/2007  , finalizzati:

- al conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria, nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- al recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

- alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale. Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per l'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

Resta inteso, comunque, che, attraverso l'adozione di formale, motivato provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2011 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2011-2012.

8. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.

(1) Nel prosieguo quando si fa riferimento a "bambini", "alunni", "allievi", "studenti", ecc. si intendono, ovviamente, entrambi i generi.

(2) La previsione normativa contenuta nell' art. 155 c. c.  , novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54  stabilisce che: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente". Cfr anche la nota del Dipartimento dell'istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Luciano Chiappetta



ALLEGATI:  
- Allegato   -