Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 2 gennaio 2006, n. 1025
  OGGETTO: Tratta di esseri umani - Iniziative.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2006-01-02;1025

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA


 

La considerazione, ormai diffusa, che l'immigrazione, purchè adeguatamente governata, costituisca un'opportunità per chi lascia la propria terra e al contempo una risorsa per il Paese di accoglienza, racchiude evidenti prospettive di favorevoli sviluppi.

Tale valenza positiva rischia di essere vanificata se non si riserva al fenomeno un'attenzione specifica che non trascuri taluni profili drammatici.

Tra questi, per ampiezza e crudeltà, si evidenzia la tratta di persone, gravissima manifestazione criminale che, sin dal momento della scelta di lasciare il proprio Paese, compromette la libertà di future, inesistenti opportunità.

Ne consegue la negazione dei diritti fondamentali e lo stesso fenomeno immigratorio perde così i preziosi contenuti di riscatto per il singolo, di crescita e sviluppo per il Paese di destinazione e per quello di provenienza; quest'ultimo viene depauperato del valore aggiunto rappresentato da quelle risorse umane determinate ad allontanarsi verso nuovi orizzonti e non beneficia neppure della ricchezza costituita dalle rimesse.

L'impegno dell'Italia per far fronte a questa vile utilità criminosa si è orientato, fin dall'inizio, non solo a contrastare e reprimere il fenomeno, ma pure all'assistenza, al recupero e all'integrazione sociale e lavorativa della vittima.

Con scelta consapevole e innovativa, l' art.18 del T.U.  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione ha infatti introdotto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e l'inserimento in specifici programmi di assistenza e integrazione. Nello stesso senso, la legge 11 agosto 2003, n. 228  , recante "Misure contro la tratta di persone" oltre a prevedere un inasprimento delle sanzioni per i reati di tratta di persone e riduzione in schiavitù e a mettere a disposizione più efficaci strumenti di contrasto - hanno previsto per le vittime uno speciale programma di assistenza.

La scelta operata in ordine ad un delitto che offende così profondamente, in particolare, donne e minori, reclutati ai fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, di utilizzo nell'accattonaggio e più in generale in attività criminose, ha privilegiato gli interventi volti a sottrarre le vittime dalla condizione di asservimento e schiavitù.

Obiettivo da perseguire in via prioritaria ed urgente è, quindi, l'immediata liberazione della vittima dallo stato di soggezione fisica e morale e il ripristino dei diritti fondamentali. Il delineato contesto, oltre che il tenore letterale della disposizione contenuta nel citato art. 18  , induce a ritenere che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale , non è necessariamente richiesta da parte della vittima la denuncia, nè alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con l'Autorità giudiziaria. La norma richiamata, infatti, stabilisce che tale questione sia accertata "nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali".

Tenuto conto, peraltro, della circostanza che pervengono a questo Ufficio segnalazioni in ordine a non univoche interpretazioni della norma in argomento, le SS.LL. sono pregate di voler assicurare un'uniforme applicazione nei seni suindicati.

L'opera che le SS.LL. porranno in essere a tal fine, costituendo ulteriore garanzia di legalità, consentirà di valorizzare ancor più sia la sinergia con gli enti locali, quale livello di governo più vicino a tutti coloro che sono presenti sul territorio nazionale, sia la solidarietà, fattore fondante di coesione sociale.

Sotto altro profilo, appare utile evidenziare che la tratta è fenomeno ancora poco conosciuto oltre che, per sua natura, sommerso: le condizioni di isolamento ed esclusione in cui viene costretta la vittima non le consentono, in molti casi, neppure di accedere agli strumenti di tutela che l'ordinamento, in diverse forme, mette a disposizione.

Ai fini dell'emersione, ruolo essenziale può assumere ogni apporto di carattere informativo - offerto da persone diverse dalla vittima - che, pur non concretizzandosi in una denuncia, possa rivelare la commissione di questo odioso crimine e consentire la liberazione dallo stato di soggezione fisica e morale.

E' questo lo specifico ambito di intervento al quale le SS.LL., già partecipi del complesso sistema approntato dall'ordinamento per fronteggiare la tratta di esseri umani, vorranno dedicare rinnovata attenzione, con iniziative che conferiscano risalto al carattere di solidarietà di ogni comportamento volto a segnalare la possibile esistenza di casi di asservimento o sfruttamento in danno di cittadini stranieri.

In questa direzione potranno rivelarsi utili sia una mirata attività di informazione della comunità, che aiuti a percepire il fenomeno e a cogliere fatti o situazioni che possono costituire segnali di allarme, sia una sensibilizzazione nei confronti di un gesto, compiuto anche in forma riservata, che testimoni la partecipazione responsabile del singolo alla vita di altri e costituisca solidale premessa per una piena convivenza sociale .

Nel rimettere alle SS.LL. ogni valutazione in ordine ai percorsi da intraprendere (incontri, riunioni, anche attraverso i Consigli Territoriali dell'Immigrazione, organizzazione e partecipazione a convegni e ad altri eventi, diffusione di materiale informativo) si sottolinea l'importanza che potrà assumere un ancor più intenso coinvolgimento, oltre che dai diversi livelli istituzionali, del modo del volontariato e dell'associazionismo civile e religioso che possono costituire punto di riferimento per i cittadini pronti a compiere un gesto di così alto valore.

Confidando nella consueta sensibilità, si resta in attesa di cortesi notizie sugli interventi e le iniziative intraprese.

 

IL MINISTRO