Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 5 marzo 2008, n. 1092
  OGGETTO: Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  recante "attuazione della direttiva 2004/83/CE  recante nome minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-03-05;1092

Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regione della Valle d'Aosta Aosta

e, p. c. Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede

Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede


 

Si informano le SS.LL. che dal 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, che da attuazione alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio in data 29 aprile 2004  .

In particolare, per quanto di competenza, si richiama l'attenzione sull' art. 22  del citato decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria con le modalità stabilite dall' art. 29  e seguenti del T.U. sull'immigrazione.

È, pertanto, estesa la possibilità, da Parte degli Sportelli Unici per l'immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria.

Detto nulla osta, secondo quanto previsto dal comma 5 dell' art. 34  del D. Lgs. n. 251/2007 , potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della a conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria.

Inoltre, ai sensi dell' art. 34, comma 4  la conversione del permesso di soggirono per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui si tratta, potrà avvenire soltanto al momento della scadenza del medesimo titolo di soggiorno.

Il Direttore Centrale Ciclosi