Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 21 maggio 2007, n. 12712
  Oggetto: Assegno di maternità di base concesso dai Comuni in favore di cittadine extracomunitarie rifugiate politiche  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2007-05-21;12712


 

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta da diverse sedi in merito al riconoscimento del diritto all'assegno di maternità di base ex art. 74 del DLgs. 151/2001  (già art. 66 della L. 448/1998  ), in favore delle cittadine extracomunitarie rifugiate politiche si evidenzia quanto segue.

E' noto che, secondo quanto disposto dal comma 1 del citato art. 74  e dall' art. 10 del DPCM 452/2000  , l'assegno di maternità di base viene concesso dai Comuni in favore delle madri cittadine italiane o comunitarie ovvero extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.

Con nota del 15.07.2005 inviata all'ANCI, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra (ratificata con Legge 722/1954  ), previo parere favorevole espresso dalla Direzione Generale per l'Immigrazione e dal Ministero dell'Interno - ha ritenuto che, ai fini della concessione dell'assegno di maternità, le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche debbano essere equiparate alle cittadine italiane; conseguentemente, fermi restando gli altri requisiti di legge, le rifugiate politiche possono accedere al beneficio in esame anche se non in possesso della carta di soggiorno.

Per completezza espositiva, si evidenzia in fine che, con la medesima nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto non estensibile in favore dei cittadini rifugiati politici l'assegno per "il terzo figlio" ex art. 65 della L. 448/1998  ; in merito si rinvia integralmente a quanto esposto nella circolare n. 62 del 06.04.2004  riguardante anche il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare in favore della categoria in esame.