Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 11 marzo 2009, n. 1280
  Oggetto: Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99  (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione).  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2009-03-11;1280

Ai Sig. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM - Ufficio VI Centro Visti - Roma

Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo, 8 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede


 

Si richiama la circolare n. 1257 del 27 marzo 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a quanto disposto con l' articolo 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99  concernente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al quale le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del Testo Unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

Al riguardo, anche alla luce del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 270/04), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che si possa concedere la conversione del titolo di studio a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiane uno dei seguenti titoli accademici:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);

- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea Magistrale);

- Diploma di Specializzazione (minimo 2 anni);

- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);

- Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;

- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il Diploma di Laurea, ex legge n. 341/90  o con la Laurea specialistica o con la Laurea magistrale.


Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici.

Si ringrazia.

 

Il Direttore Centrale Ciclosi