Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 22 luglio 2010, n. 12881
  OGGETTO: Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009 - Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o più pensioni residenti in un altro Stato membro.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:circolare:2010-07-22;12881

Agli Assessorati Regionali e Provinciali alla Sanità - Loro Sedi

E, p.c.: Ai Patronati di pensionati italiani residenti negli Stati UE, SEE e Svizzera

Agli Istituti previdenziali

Al Ministero degli Affari Esteri - DGIT - ufficio III


 

Con riferimento alla tematica in oggetto, si forniscono alcune precisazioni sulle norme operative contenute nel Titolo III, capitolo I, sezione 2 del regolamento CE n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione n. 987/2009 in materia di legislazione applicabile nei confronti dei titolari di doppia pensione di cui una erogata dallo Stato di residenza.

In base all'art. 24 del Reg. CE 883/2004 , in presenza di una pensione dovuta secondo la legislazione di due o più Stati membri, uno dei quail è lo Stato di residenza, il pensionato, qualora non abbia diritto alle prestazioni sanitarie secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, ha diritto all'assistenza sanitaria in tale Stato a spese dello Stato membro che eroga la pensione o, in caso di pensione dovuta secondo la legislazione di due o più Stati membri, dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato e stato più a lungo soggetto.

Pertanto, il cittadino comunitario, titolare di una pensione dovuta secondo la legislazione di due Stati membri, che risiede in uno dei due Stati che non riconosce il diritto all'assistenza sanitaria, beneficia per se e i suoi familiari delle prestazioni nello Stato di residenza a spese dell'altro Stato.

Finora tale disposizione è stata applicata anche al pensionato comunitario (ad es. italiano) , che pur disponendo di due trattamenti pensionistici di cui uno corrisposto dall'Italia (sulla base dell'anzianità contributiva maturata di almeno 52 settfmane) ed uno corrisposto dall'altro Stato in cui risiede (ad es. Germania), risultava privo del diritto alle prestazioni sanitarie per se e per i suoi familiari nello Stato di residenza per il fatto di non corrispondere il contributo alla Cassa del paese di residenza previsto dalla legislazione di quello Stato.

L`applicazione della norma ha fatto si che in molti casi le spese sanitarie siano state sostenute non già dallo Stato membro in cui il pensionato ha svolto per più tempo la sua attività lavorativa, bensì dallo Stato membro che ha adottato un sistema universale di assistenza sanitaria a finanziamento pubblico, come l'Italia.

Con l'introduzione dell'art. 32 del Reg. di applicazione 987/2009 , entrato in vigore il 1° maggio u.s., viene specificato che, qualora lo Stato membro di residenza subordini il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione, ovvero al pagamento di un contributo, l'esonero del pensionato, a richiesta dello stesso, dall'assicurazione obbligatoria non può comportare oneri a carico di altro Stato membro.

Infatti, l'art. 32 dispone che "Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del Regolamento di base.

Nel caso esemplificato, il pensionato titolare di doppia pensione, l'una erogata dallo Stato italiano e l'altra dalla Germania (Stato in cui risiede), ove sia esonerato per sua espressa richiesta, dal pagamento del contributo previsto dalla legislazione tedesca, non può pretendere che il Servizio sanitario italiano assuma il costo delle prestazioni in natura concesse al pensionato e ai suoi familiari nello Stato membro di residenza.

Lo scrivente Ministero si riserva di inviare ulteriori comunicazioni, ove da parte della Commissione europea fossero diramate indicazioni finalizzate a una uniforme applicazine delle disposizioni di cui trattasi.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II: (Dott.ssa Francesca Basile)