Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 14 dicembre 2011, n. 400/A
  OGGETTO: Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  concernente: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Modifiche integrative dell' articolo 5  del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2011-12-14;400-a

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

E, P.C. AI. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA


 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 284, del 6 dicembre scorso - Supplemento Ordinario n. 251 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dallo stesso 6 dicembre, che, con il comma 3 dell'articolo 40  , ha integrato l' articolo 5  del novellato decreto legislativo 286/98  .

Il legislatore con lo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 del citato articolo 5  , ha inserito un ulteriore comma 9-bis  , con il quale è stata prevista la possibilità, per il lavoratore straniero, di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere temporaneamente attività lavorativa.

In particolare, il nuovo comma ha previsto che: "In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394  , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi