Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 24 luglio 2009, n. 15645
  Oggetto: Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della Direttiva 2004/38 - Nota informativa relativa alla copertura sanitaria degli assistiti stranieri muniti di tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali:circolare:2009-07-24;15645

Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi

e, p.c. SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 - 80133 - NAPOLI

SASN Genova Via Antonio Cantore 3 - 16149- GENOVA


 

Gli assistiti stranieri che esibiscono la TEAM rilasciata dal loro Stato per ricevere prestazioni sanitarie in Italia esercitano contemporaneamente due diritti disciplinati dal diritto comunitario, il diritto alla libera circolazione e soggiorno in altro Stato membro - Direttiva 2004/38/CE - ed il diritto alla salute - Reg. CEE 1408/71 (come modificato dal Reg. CE 631/2004 ) e decisione Commissione Amministrativa 189/2003 (istitutiva della TEAM).

Quanto al diritto di libera circolazione e soggiorno, l'art. 7 della predetta direttiva comunitaria, recepita in Italia con il decreto legislativo 30/2007  , richiede per periodi di soggiorno superiori a 3 mesi il possesso di due requisiti fondamentali: disporre di risorse economiche sufficienti e, per quanto riguarda il settore salute, la "copertura di un'assicurazione malattia completa".

Quanto al diritto alla salute, in base al vigente art. 22 del Reg. CEE 1408/71 ed alla citata decisione 189/2003 il titolare di TEAM in corso di validità, es. lo studente, ha diritto a ricevere "prestazioni medicalmente necessarie".

Ciò premesso, a seguito delle note difficoltà applicative di detto quadro normativo in particolare, per quanto d'interesse del settore salute, al dubbio interpretativo se la copertura sanitaria fornita dalla TEAM fosse o meno completa come richiesto dalla Direttiva citata, in data 2 luglio 2009 è intervenuta la Commissione europea con delle apposite linee guida.

Al riguardo, al paragrafo 2.3.2 di tale documento ("Assicurazione malattia") è precisato che: "La tessera europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino dell'U.E. non sposta la residenza ai sensi del Reg. CEE 1408/71 nello Stato membro ospitante ed ha intenzione di ritornarvi, es. studenti...".

Pertanto, sulla base di quanto affermato dalla la Commissione nelle sue linee guida, lo studente straniero (preso come esempio dalle linee guida, ma in realtà chiunque possegga la TEAM) presente in Italia per più di 3 mesi e munito di TEAM continua ad avere diritto alle prestazioni medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo, ai sensi del Reg. CEE 1408/71 e nel contempo integra una delle due condizioni richieste dalla Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione, posto che qualora non venga spostata la residenza in Italia si considera che la TEAM dia copertura sanitaria completa e pertanto verrà iscritto nello schedario della popolazione temporanea così come indicato dalla circolare n. 18 del 21.07.09  del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Tutto ciò comporta che:

1) per la Commissione europea, se l'interessato mantiene il proprio centro d'interessi presso lo Stato di provenienza, il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante (Italia) non configura una situazione di trasferimento in tale Stato;

2) allo studente titolare di TEAM in corso di validità, purché durante il corso di studi non trasferisca la residenza in Italia, devono essere fornite tutte le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie indipendentemente dal loro costo (salvo quelle che appaiono all'evidenza cure programmate);

3) ai sensi del Reg. CEE 1408/71 e Reg. CEE 574/72 , devono essere emesse le relative fatture allo Stato che ha rilasciato la TEAM in relazioni alle prestazioni erogate;

4) non è possibile iscrivere lo studente al SSN posto che, ai sensi dei citati Regolamenti comunitari, i costi rimborsabili sulla base della TEAM sono solo quelli relativi alle prestazioni medicalmente necessarie tra i quali non figurano quelli che si accompagnano all'iscrizione, es. la quota capitaria che, pertanto non sarebbe possibile addebitare separatamente salvo incorrere in contestazioni. Si consideri tra l'altro che la quota capitaria è esigibile anche qualora nessuna prestazione sia resa all'assistito, mentre gli addebiti effettuabili sulla base della TEAM non possono prescindere dalla concreta erogazione di una prestazione.

Si invitano codesti Assessorati a volere informare le rispettive aziende sanitarie di prendere atto di quanto rappresentato.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO: (Dott.ssa Francesca Basile)