Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI  
 
CIRCOLARE 16 aprile 2009, n. nir-1
  Oggetto: Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali;dipartimento.prevenzione.comunicazione:circolare:2009-04-16;nir-1

Agli Assessorati regionali alla Sanità

Agli Assessorati provinciali alla Sanità delle Provice autonome di Trento e Bolzano


 

Con riferimento all'oggetto e in relazione ai numerosi quesiti tendenti a conoscere la possibile iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale a favore di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli elencati all' articolo 34 del D.Lgs. 286/98  , questo Ufficio rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell' articolo 34, lettera a) del D.Lgs. 286/98  gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

A questo dettato normativo sono riconducibili i titolari di permessi di soggiorno quali, per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica, ecc. che consentono di svolgere un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali. Ai fini dell'iscrizione obbligatoria è necessario produrre idonea documentazione.

In analogia, i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.05.85, n. 222  e dela DPR 13.02.87, n. 33  , alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono produrre, ai fini dell'iscrizione obbligatoria, un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

A tal proposito si rinvia alla nota di questa Direzione n. 2591 del 4 giugno 2004  .

Appare utile rammentare che, i lavoratori individuati all' articolo 27, comma 1, lettere a)  , i)  e q)  ,del D. Lgs. 286/98 , che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono iscrivibili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale analogamente ai titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

Il Direttore dell'Ufficio D.ssa Stefania Ricci