Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 18 giugno 2012, n. 16
  OGGETTO: Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-06-18;16

AI SIGG. PREFETII DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff.III - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA

ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA

ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)


 

Sono pervenute a questo Ministero segnalazioni relative a casi di "compravendita di minori stranieri" da parte di coppie coniugate italiane, attraverso falsi atti di riconoscimento di paternità.

A tal proposito, si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione degli ufficiali della stato civile sulla necessità di ottemperare con la dovuta tempestività ed attenzione a quanto disposto dall' art. 74 della legge n. 184 del 1983  che prevede:

"Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Ed ancora: Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile  ".

Quanto sopra, al fine di consentire alla competente autorità giudiziaria, quando riceve le comunicazioni suddette, di poter assumere i necessari provvedimenti a tutela dei minori coinvolti.

Si prega di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto sopra riportato.

 

Il Direttore Centrale: Giovanna Menghini