Regione Toscana
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PREFETTURA DI FIRENZE AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI  
CIRCOLARE 11 aprile 2007, n. 164
  Oggetto: Permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d?identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo.  
 


 
  urn:nir:prefettura.firenze:circolare:2007-04-11;164

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Firenze - Loro Sedi


 

Il Ministero dell'Interno a seguito di numerosi quesiti ricevuti dai Comuni intesi a conoscere se possa essere rilasciata o rinnovata la carta d'identità ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di relativo rinnovo ha fornito le seguenti precisazioni.

"Al riguardo, l' art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989, n. 416  , coordinato con la Legge di conversione 28.2.1990, n. 39 (G.U. n. 67/1990), dispone che "La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno".

Tale disposizione risulta essere stata abrogata dall' art. 46 della Legge 6.3.1998, n. 40  , abrogazione successivamente confermata dall' art. 47 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286  .

Sull'argomento, con circolare ministeriale n. 21 del 10.12.1998, è stato precisato che "anche sulle carte d'identità rilasciate a cittadini stranieri la scadenza della validità da annotare sulla quarta facciata dovrà essere quella quinquennale. Infatti l' art. 6 della Legge 6.3.1998 n. 40  , recante Norme sull'immigrazione e condizione dello straniero diversamente dalla normativa precedentemente in vigore, non vincola la validità di tale documento a quella del permesso di soggiorno".

Alla luce del citato quadro normativo - nonché dell'acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l'Immigrazione - si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.

Siffatta conclusione appare essere confermata anche dall' art. 7 del DPR n. 223/89  , modificato dall' art. 14 del DPR n. 334/2004  , che ha espressamente previsto che gli "stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno", nonché dalla Direttiva dell'On. Sig. Ministro dell'Interno del 5.8.2006  , con la quale sono state emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza degli Uffici interessati il contenuto della presente circolare, fornendo un cenno di assicurazione.


 

Il Prefetto De Martino