Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 30 dicembre 2010, n. 167
  OGGETTO: Rinnovo delle pensioni per l'anno 2011.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2010-12-30;167

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

E, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

1 Perequazione automatica delle pensioni

Il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, fissa nella misura dello 1,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2011.

Il predetto decreto conferma nella misura dello 0,7 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2010.

La legge 23 dicembre 2000 n. 388  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

Il comma 6 dell'articolo 5  (interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007  dispone che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008 -2010, nella misura del 100 per cento".

Pertanto, per l'anno 2011, la percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito indicato:

aumento del 1,4 %fino a euro 1.382,91
aumento del 1,26 %oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85
aumento del 1,05 %oltre euro 2.304,85

Anche per il rinnovo dell'anno 2011 sono state applicate le disposizioni dell' articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , che stabiliscono che il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Si ricorda che, per la determinazione dell'importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione le pensioni erogate dall'INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL, e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario, per le quali l'Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell' articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  . L'informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.

L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare 102 del 6 luglio 2004.

La perequazione nella misura dello 1,4 per cento è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato nel caso in cui la sede abbia acquisito un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite

- M5 Assegno alimentare per figli

- M6 Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari allo 1,4 per cento l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2010 e 2011, le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 1, tabelle da A a E.

2 Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione del valore definitivo di perequazione per l'anno 2010 e previsionale per l'anno 2011 stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2010 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati dell'1,0 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2009 - luglio 2010 e il periodo precedente agosto 2008 - luglio 2009.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art 12 legge n. 412/1991  ).

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 3,3 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2009 - luglio 2010 e il periodo precedente agosto 2008 - luglio 2009.

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2010 e 2011, e i limiti di reddito, sono riportati nell'allegato 1, tabella M.

2.1. Indennità di frequenza

Come di consueto, le indennità di frequenza sono state rinnovate, per l'anno 2011, con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell'indennità viene disposto per l'intero anno;

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.

3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall' articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2011 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

4 Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età.

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre 2011 e per i quali risultano memorizzate negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all' articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  (già lire 100.000) e all' articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488  (già lire 18.000).

Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

5 Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Al fine di evitare erogazioni indebite, anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2011 gli importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l'avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.

Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

6 Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione. Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

7 Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.

Come indicato nelle circolari n. 55 dell'8 marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003, n. 156 del 9 dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18 febbraio 2008, nessuna perequazione è stata attribuita all'importo in pagamento, che rimane quindi invariato.

La tassazione degli assegni straordinari dei settori del credito (categoria 027-VOCRED) e del credito cooperativo (028-VOCOOP con codice azienda minore di 800) è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003, e della risoluzione n. 10 del 16 febbraio 2007 la cui applicazione è stata illustrata con il messaggio n. 27459 del 14 novembre 2007.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane S.p.A. (028 - VOCOOP con codice azienda pari a 801), sono assoggettati al regime della tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n. 169/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante (029 - VOESO con codice azienda pari a 99), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n. 37768 del 22 novembre 2004. Sugli assegni dello stesso Fondo, è stato rinnovato se presente, l'assegno al nucleo familiare con le modalità in uso per la generalità delle pensioni.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 375 del 2003 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112  (029 - VOESO con codice azienda maggiore di 900), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria.

8 Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2010

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2011, sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare in scadenza nel corso dell'anno, sono state invece rinnovate localizzandole all'ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.

Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

9 Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all' articolo 38  , commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 

Il comma 5 dell'art. 5 della legge 127/2007  ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all'incremento, rispetto all'anno precedente, dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per l'anno 2011 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.850,31.

Si ricorda che, ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007  stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell'art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo pari a 156,00 euro.

10 Applicazione dell' art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122 

Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all'aggiornamento delle procedure in funzione delle modifiche apportate dall' art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122  all' art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14  .

Le innovazioni procedurali sono state illustrate con il messaggio n. 30013 del 29 novembre 2010.

11 Elaborazione delle dichiarazioni reddituali relative all'emissione 2010

Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità di lavorazione dei redditi pervenuti a seguito della campagna reddituale 2010, relativa ai redditi consolidati dell'anno 2009.

12 Situazioni particolari

Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2011 per alcune situazioni particolari.

12.1 Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2011 sono state poste in pagamento per l'anno 2011 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (a credito) ovvero 7 (a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Le pensioni individuate come "ricostituzioni d'ufficio" in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2011 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell'elaborazione effettuata.

Le pensioni che invece sono state poste in pagamento con lo stesso importo del 2010 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2010 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della nuova normativa in materia reddituale.

12.2 Pensioni con importo pari a zero.

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2011 con importo pari a "zero" è a disposizione delle Sedi nella INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB.

Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

12.3 Familiari e contitolari secondari deceduti

Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto a memorizzare la data di scadenza per i familiari e i contitolari secondari deceduti impostando la cessazione in funzione della data di decesso.

Le posizioni interessate possono essere individuate nella procedura DIARIO con il codice azione 154.

13 Tassazione delle pensioni per l'anno 2011

Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296  (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate.

La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall' articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  , è stata operata in misura "proporzionale", secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle entrate.

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull'ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

13.1 Detrazioni personali

Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Si rammenta che per l'attribuzione di questa tipologia di detrazione non è necessario rinnovare la domanda ogni anno. Pertanto il riconoscimento viene effettuato senza soluzione di continuità, salvo espressa richiesta da parte dell'interessato di non volerne usufruire.

Sulle pensioni complementari viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull'ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

13.2 Detrazioni di imposta per familiari a carico

Com'è noto, il comma 221 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge finanziaria 2008) ha posto a carico del richiedente l'onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico.

Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto a revocare le detrazioni per carichi familiari, attribuite in via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui il titolare della prestazione non abbia presentato la relativa richiesta entro il termine del 15 ottobre 2010. E' stato contestualmente quantificato il conguaglio fiscale a debito, che verrà recuperato con le modalità indicate al successivo punto 17.

Anche per l'anno 2011, sono state attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2010, le detrazioni per i familiari a carico. Per agevolare la verifica dell'effettivo diritto, all'inizio dell'anno verrà inviato ai beneficiari il modulo di richiesta appositamente predisposto (modello DETR).

13.3 Detrazioni per le famiglie numerose

In occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a "consuntivo" 2010 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 ( art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a carico.

L'attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

- se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell'imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato;

- l'importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM;

- se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l'imposta netta rimborsata.

L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR). L'importo eventualmente spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2011 come conguaglio fiscale a credito.

L'importo del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d'imposta e viene memorizzato nell'apposito campo, del data base pensioni nel campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).

Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2011) saranno indicati sia l'ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

14 Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

14.1 Addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2010

L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2010 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell'anno 2011 in 11 mensilità. Nel caso in cui l'importo annuo dell?addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nell'allegato 2 è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.

Le aliquote applicate sono comunque consultabili in INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - SERVIZI - ADDIZIONALI ALL'IRPEF - ALIQUOTE.

14.2 Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010 e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011

Come per l'addizionale regionale, anche l'importo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 2010 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell'anno 2011. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011 è trattenuto in nove rate mensili, a partire dal mese di marzo 2011. L'elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l'anno 2009 sono consultabili in INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - SERVIZI - ADDIZIONALI ALL'IRPEF - ALIQUOTE.

15 Determinazione dei dati fiscali a consuntivo

Come di consueto, i dati fiscali a consuntivo sono stati determinati sulla base:

- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con il messaggio n. 8093 del 22 marzo 2010;

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi, prima del rinnovo delle pensioni, con la procedura WEB "GESTIONE DICHIARAZIONI DETRAZIONI", oppure inviate in via telematica dai CAF o dai cittadini;

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;

- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli (ARTE).

15.1 Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli

Le procedure hanno determinato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell'allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.

15.2 Codici di destinazione delle certificazioni fiscal i

Sono stati memorizzati i "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali. Nell'allegato 3 si riportano i codici utilizzati.

16 Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell'anno 2011, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell'acconto IRPEF disposto mensilmente, dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979  , per legge 45/1990  e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;

- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2010;

- l'acconto per l'addizionale comunale per l'anno 2011.

16.1 Conguagli fiscali a consuntivo. Nuova disciplina ( art. 38, comma 7, L. 122/2010  )

L' articolo 38, comma 7 dela legge 30 luglio 2010, n. 122  di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176, stabilisce che "le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  , non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare."

Pertanto, nel caso in cui il conguaglio IRPEF a debito del pensionato sia risultato superiore a 100,00 euro, e i redditi IRPEF da "pensione" risultino essere, nel 2010, non superiori, 18.000,00 euro, il debito fiscale verrà recuperato in 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.

La casistica descritta è individuate dal codice conguaglio 657, appositamente istituito.

Le situazioni diverse da quella descritta continuano ad essere gestite con le consuete modalità (codice conguaglio 140): il debito sarà recuperato in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011, ovvero in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2010 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

16.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno 2010, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2011.

Il recupero sui rimborsi IRPEF:

- può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;

- può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;

- può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979  , per legge 45/1990  e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

16.3 Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato

Con l'estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l'aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni.

Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);

- l'importo delle ritenute IRPEF viene sommato all'importo delle trattenute erariali (GP8MD04E).

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);

- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

16.4 Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato

Con l'estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:

- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).

16.5 Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l'estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l'importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

16.6 Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l'estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell?importo nel campo GP8MD53E;

- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

16.7 Addizionale regionale e comunale per l'anno 2010 e acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2011

Al momento dell'estrazione della rata mensile di pensione, i conguagli relativi alle addizionali per l'anno 2010 vengono memorizzati nel campo GP8MD52 con i seguenti codici:

- 658: trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l'indicazione dell?importo nel campo GP8MD53E;

- 659: trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l'indicazione dell?importo nel campo GP8MD53E.

A partire dell'estrazione della rata di pensione di marzo 2011, l'importo relativo all'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2011 verrà memorizzato nel campo GP8MD52 con il seguente codice:

- 660: Acconto addizionale comunale IRPEF per l'anno 2011 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

17 Periodicità di pagamento delle pensioni

I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, a seguito dell'applicazione della perequazione.

In particolare:

- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi;

- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 70,00 euro lordi;

- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 70,00 euro lordi.

Il pagamento non viene disposto se l'importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00 euro lordi.

18 Comunicazioni ai pensionati

Per l'anno 2011 viene disposto l'invio di due plichi:

- il plico che sarà inviato all'inizio del 2011, con il Mod. CUD 2011, compilato sulla base delle informazioni predisposte contestualmente alle operazioni di rinnovo; la eventuale richiesta dei redditi; il modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta per i soggetti che ne beneficiano, in via presuntiva, per il 2011;

- il plico, del quale si illustra di seguito nel dettaglio il contenuto, e già in corso di spedizione, con il modello ObisM; la modulistica relativa ai titolari di prestazioni assistenziali; due richieste destinate a soggetti che si trovano in particolari situazioni.

18.1 Certificato di pensione per l'anno 2011 - Modello ObisM

Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM con le notizie relative a tutte le pensioni erogate dall'Istituto.

Il prospetto riporta una sola volta le informazioni relative al titolare della prestazione e un riquadro con l'indicazione dell'importo mensile spettante a gennaio 2011, e delle eventuali variazioni nel corso dell'anno, nonché della tredicesima mensilità, se spettante, per ogni pensione.

Sul modello sono poi riportate in maniera modulare le informazioni relative alla tipologia di pensione erogata: la perequazione attribuita in via previsionale per l'anno 2011, la tassazione mensile applicata, i familiari per i quali viene attribuita la detrazione, l'importo delle addizionali regionale e comunali, gli eventuali benefici accessori alla prestazione.

Il modello ObisM viene inviato all'indirizzo di residenza del pensionato. In presenza di tutore, rappresentante legale o amministratore di sostegno, viene inviato all'indirizzo di residenza del tutore, del rappresentante legale o dell'amministratore di sostegno.

18.2 Comunicazione ai plurititolari con più di un delegato alla riscossione

Ai titolari di più di una pensione, per i quali risultino delegati alla riscossione del pagamento soggetti diversi sulle diverse pensioni, viene chiesto di confermare la delega in favore di un solo soggetto (allegato 4) . Nel caso in cui il pensionato non provveda ad effettuare la comunicazione alla sede INPS entro il termine stabilito, le deleghe memorizzate sulla pensione verranno revocate.

18.3 Comunicazione per i soggetti con codice fiscale non validato

Il titolare di pensione, per il quale risulti memorizzato nell'archivio anagrafico un codice fiscale incompleto o non corretto, viene invitato a consegnare alla sede INPS copia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (allegato 5).

18.4 Dichiarazioni di responsabilità richieste ai titolari di prestazioni assistenziali

Per accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità (allegato 6).

La richiesta viene inviata:

- agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che, ai sensi dell' art. 1,comma 35 della legge n.247/2007  , sono tenuti a presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (Mod. ICLAV);

- agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell' articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  , a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (Mod. ICRIC);

- agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza (fascia 47,49, 50) per la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall' art.3 della legge n.289/1990  , (Mod. ICRIC);

- ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (MOD ACC.ASPS).

A seguito di apposita convenzione, in corso di stipula con i CAF, le informazioni vengono richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello. Gli interessati restituiranno le dichiarazioni ai CAF, per i quali è in corso di predisposizione l'apposita procedura di trasmissione telematica ovvero potranno comunicare le informazioni richieste, utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) e collegandosi direttamente sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino, dove sarà predisposta un'apposita funzione.

A seguito di apposita convenzione in corso di stipula con i CAF, le informazioni vengono richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello. Gli interessati renderanno le dichiarazioni ai CAF, per i quali verrà rilasciata l'apposita procedura di trasmissione telematica, ovvero direttamente, utilizzando l'apposita procedura messa a disposizione dei cittadini in possesso di PIN nella sezione dei servizi on line del sito istituzionale www.inps.it.

Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell' articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996  per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.

19 Mandati di pagamento

Com'è noto, il pagamento al delegato alla riscossione è ammesso solo nel caso in cui il pagamento venga effettuato con modalità SPORTELLO. La congruenza fra delegato e modalità di pagamento deve essere verificata anche durante l'estrazione dei flussi di pagamento.

A partire dalla rata di gennaio 2011Nel caso il cui il pagamento non venga effettuato in contanti allo sportello, la delega alla riscossione viene cancellata.

L'operazione viene registrata con il codice movimentazione AD, e il codice diario 155 (annullamento delega incompatibile con modalità di pagamento da estraz. cedola aaaamm)

I dati dei mandati di pagamento di gennaio 2011 sono stati messi a disposizione di Poste Italiane e degli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.

Si rammenta che, per i cittadini in possesso di PIN, nella sezione dei servizi on line dedicata al cittadino del sito istituzionale www.inps.it. è possibile visualizzare il dettaglio di ciascuna rata di pensione, anche prima del relativo pagamento.

20 Data base delle pensioni

Al data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall'evoluzione legislativa in materia pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia vengono pubblicate sul sito Intranet dell'Istituto.

21 Pensioni ex I POST

Le pensioni erogate dall'ex IPOST sono state rinnovate, per l'anno 2011,con le modalità già in uso presso l'ente disciolto.

Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato e i Sindacati dei pensionati.


 

Il Direttore Generale: Nori



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Rinnovo 2011 - Tabelle:

circolare167del30122010Allegaton1.pdf

 
- Allegato 2   -

 

Certificazione fiscale a consuntivo:

circolarenumero167del30122010Allegaton2.doc

 
- Allegato 3   -

 

CODICE DI DESTINAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI

pensioni non abbinate: certificazione fiscale emessa
0CUD con emissione normale
1CUD richiesto in sede ovvero rettifica predisposta da procedura conguagli
2Reversibilità erogata a contitolari non intestatari
5Pensioni localizzate ad ufficio pagatore cassa sede: 99999-3300004 (999) 99999-3300009 (ELI) 99999-3300011 (ELB) 99999-3300012 (MOB) 99999-3300013 (RED)
ECUD relativo all?assegno straordinario di sostegno al reddito con tassazione TFR (cat 027, 028, 029)
TQuota totalizzata ex art 71 legge 388/2000
JEsenzione legge 206/2004
pensioni abbinate: certificazione fiscale non emessa
APrima pensione: non richiesta in sede
BPrima pensione: CUD richiesto in Sede ovvero nei casi di rettifica predisposta da procedura conguagli
pensioni abbinate: certificazione fiscale emessa
M2^ pensione: 1^ e 2^ pensione non richieste in Sede
P2^ pensione: localizzazione automatica in Sede con 1^ pensione
R2^ pensione: 1^ pensione o 2^ pensione localizzata a ufficio pagatore cassa sede: 99999-3300004 (999) 99999-3300009 (ELI) 99999-3300011 (ELB) 99999-3300012 (MOB) 99999-3300013 (RED)
 
- Allegato 4   -

 

Logo Inps - Sede INPS

Pagamento Unificato

Pensione ccc,ssss,nnnnnnnn

Pensione ccc,ssss,nnnnnnnn

Pensione ccc,ssss,nnnnnnnn

Gentile Signore/a,

La informiamo che, secondo le informazioni in nostro possesso, le pensioni di cui Lei risulta titolare contengono dati discordanti circa il soggetto delegato a riscuoterle per Suo conto.

Le ricordiamo che anche nei confronti di chi, come Lei, beneficia di più trattamenti pensionistici, l'Inps è tenuto al pagamento unificato in rate mensili anticipate. Per questa ragione, è necessario che il pagamento sia effettuato con le stesse modalità e presso lo stesso ufficio pagatore. La delega alla riscossione, inoltre, deve essere rilasciata ad una sola persona.

La preghiamo pertanto di confermare la delega già rilasciata in favore del signor/signora, per la riscossione del totale delle Sue pensioni.

Cognome_______________________ Nome__________________________ Nato a _______________________ il ___________________

Codice fiscale__________________________________

Potrà presentare questo foglio ai nostri sportelli o inviarlo per posta, allegando in questo caso la fotocopia di un Suo documento d'identità.

La informiamo che se non fornirà le informazioni richieste entro 60 giorni, le deleghe da lei precedentemente rilasciate saranno revocate.

La preghiamo infine, nel caso in cui Lei riscuota le pensioni presso uffici pagatori diversi, di comunicare alla Sua sede Inps presso quale ufficio desidera ricevere il pagamento unificato_________________________________________________.

 
- Allegato 5   -

 

Logo Inps - Sede INPS

CODICE FISCALE

Pensione ccc,ssss,nnnnnnnn

Pensione ccc,ssss,nnnnnnnn

Pensione ccc,ssss,nnnnnnnn

Gentile Signore/a

sulla sua/e pensioni/i il codice fiscale non risulta validato dall'Anagrafe tributaria.

La mancata validazione del codice fiscale non consente l'esatta gestione della sua/e pensioni

La invitiamo pertanto a comunicare quanto prima quale sia l'ultimo codice fiscale a lei rilasciato dall'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, presentandone una copia presso i nostri sportelli unitamente alla presente lettera.

 
- Allegato 6   -

 

Logo Inps - Sede INPS

Accertamento dei requisiti per la prestazione assistenziale

Gentile Signore/a

per consentire all'INPS di accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento della/e prestazione/i

ccc,ssss,nnnnnnnn

ccc,ssss,nnnnnnnn

ccc,ssss,nnnnnnnn

Le chiedo di inviare una dichiarazione di responsabilità relativa

alla sua eventuale condizione di ricovero gratuito (mod. ICRIC)

(in caso di disabilità intellettiva o psichica non va resa alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell'art.1 co.254 della legge n.662/1996, deve essere presentato un certificato medico recante l'indicazione delle patologie)

allo svolgimento di attività lavorativa (mod. ICLAV)

(in caso di disabilità intellettiva o psichica non va resa alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell'art.1 co.254 della legge n.662/1996, deve essere presentato un certificato medico recante l'indicazione delle patologie)

alla sua residenza effettiva in Italia (mod. PSAS/ACC).

alla sua residenza effettiva in Italia e alla condizione di ricovero gratuito (mod. PSAS/ACC).

(nei casi di ricovero con retta a parziale o totale carico di enti pubblici va allegata la documentazione rilasciata dall'istituto o comunità di ricovero che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico degli enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari)

Per la comunicazione all'INPS dei dati richiesti potrà scegliere una delle seguenti modalità :

- Può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale) o ad un professionista abilitato che le forniranno assistenza gratuita e trasmetteranno i dati direttamente ai nostri uffici. Le ricordiamo di presentare questa lettera con i codici a barre, nonché tutta la documentazione utile in suo possesso (v.sopra).

- Può trasmettere direttamente via internet le informazioni che la riguardano utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) in suo possesso. In questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che trova sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino

L'eventuale documentazione dovrà essere comunque consegnata alla competente sede INPS.