Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
 
 
 
CIRCOLARE 2 gennaio 2006, n. 17
  OGGETTO: Ricongiungimenti familiari  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2006-01-02;17

Prefetture UTG - Loro Sedi

Commissariati di Governo - Bolzano - Trento

Regione Autonoma Valle D'Aosta - Aosta


 

Con riferimento al quesito formulato con nota prot. n. 15329/area 1^ SUI del 15.11.2005, concernente i requisiti per la valutazione del reddito in possesso dello straniero che chiede il ricongiungimento familiare, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Tra i requisiti richiesti per la concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare l' art. 29 comma 3 lett. b)  , stabilisce il requisito di un reddito derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento per un familiare, al doppio per due o tre familiari, al triplo per quattro o più, precisando che "ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".

E' chiaro, quindi, che il richiedente il ricongiungimento deve essere titolare di un reddito che, se insufficiente, può essere integrato con i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.

Tale ipotesi vale anche nel caso che a richiedere il ricongiungimento sia il titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, così come specificato al punto 3 della circolare n. 2768 del 25.10.2005  , dove il requisito del reddito non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui lo straniero sia privo di entrate proprie e il reddito sia prodotto esclusivame te da familiare convivente non legato da alcun vincolo di parentela con lo straniero per il quale è stato richiesto il ricongiungimento.


 

Il Direttore Centrale Marchione