Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 18 novembre 2004, n. 400/A
  OGGETTO: Legge 12 novembre 2004, n. 271  di conversione, con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n, 241  , recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2004-11-18;400-a

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI


 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2004, n. 267 è stata pubblicata la legge 12 novembre 2004, n. 271  di conversione, con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n, 241  , recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

Al riguardo, di seguito alla circolare n. 400/A/2004/901/P/12.214.13 del 15 ottobre u.s., si riportano le ulteriori innovazioni introdotte dalla normativa sopra menzionata.

Art. 1. comma 1 - Viene riformulato il comma 5 bis dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/98  . In particolare viene specificato che nelle more della procedura di convalida l'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera del Questore è sospeso fino alla decisione sulla convalida. Inoltre, viene espressamente previsto che l'accompagnamento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea ed accoglienza, nelle more della procedura di convalida, deve avvenire previa verifica della possibilità di procedere alla convalida nel luogo stesso ove il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è stato adottato. Pertanto tale previsione normativa consente di chiarire che il giudice di pace territorialmente competente per la convalida è anche quello del luogo dove è stato adottato il provvedimento di allontanamento del Questore.

Le Questure al fine di accelerare il procedimento di convalida forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto necessario e la disponibilità di locali idonei. Tale norma unitamente alla previsione della sospensiva, nelle more della procedura di convalida, non già del provvedimento di allontanamento del Questore ma della sua esecuzione, confermano la possibilità del momentaneo trattenimento dello straniero negli Uffici della Questura.

Si ribadisce l'opportunità di intraprendere dirette intese con i giudici di pace per concordare modalità idonee a rendere il più possibile celere ed efficace la procedura della convalida, attesa la limitata disponibilità nei centri di permanenza temporanea ed accoglienza.

Viene infine definita la decorrenza del termine di 48 ore fissate per la decisione del giudice di pace sulla convalida.

Art. 1, comma 2 - Con la riformulazione del comma 2 ter vengono introdotte rilevanti modifiche all' art. 13, commi 13 , 13 bis  , del decreto legislativo n. 286/98 , prevedendo per tutte le ipotesi di reato in esse previste un inasprimento della pena edittale, l'obbligatorietà dell'arresto anche fuori dei casi di flagranza e l'adozione del rito direttissimo.

Art. 1 comma 5 - Vengono innovati i commi 5 ter  e 5 quater   dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 , in particolare viene prevista la reclusione da uno a quattro anni per la violazione dell'ordine del Questore ex art. 14, 5 bis  , se l'espulsione è disposta per ingresso clandestino, perché lo straniero appartiene a taluna delle categorie previste dall' art. 1 della L. 1423/56  , o perché non è stato richiesto il rilascio del permesso di soggiorno nei termini previsti dalla norma o perché il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato. Se invece l'espulsione è stata disposta per omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nei termini fissati dalla norma, la violazione dell'ordine del Questore ex art. 14, comma 5 bis  , è punita con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno.

Ugualmente, un inasprimento della pena è prevista al successivo comma 5 quater  qualora lo straniero già espulso venga trovato sul territorio nazionale in violazione del secondo ordine del Questore, ex art. 14 comma 5 quater del decreto legislativo n. 286/98  con la previsione della reclusione da uno a cinque anni, mentre per lo straniero espulso perché non ha rinnovato il permesso di soggiorno la pena è fissata da uno a quattro anni.

Per i reati previsti dal comma 5 ter  , primo periodo, e dal comma 5 quater dell'art.14 del decreto legislativo n. 286/98  è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Art. 1 ter - Viene previsto un inasprimento della pena per le ipotesi di reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, di cui all' art. 12 del decreto legislativo n. 286/98  , nonché l'estensione ai reati di cui all' art.12, comma 3  , delle disposizioni dell' art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228  "Misure contro la tratta di persone", concernenti le operazioni sotto copertura, previa intesa con la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Art. 1 quater - La norma in esame innova le disposizioni dell' art. 33, comma 5, della legge n. 189/02  e art. 1, comma 5, della legge n. 222/02  in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati a seguito della procedura di regolarizzazione. Con tali disposizioni anche ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati a seguito della procedura di regolarizzazione può essere applicata la disciplina generale fissata dal Testo Unico Immigrazione in materia ( art. 5, commi 5 e 9  e art. 6, comma 1  ).

Art. 1 quinquies - Con la norma in esame vengono apportate modifiche alla disciplina delle convenzioni in materia di sicurezza, di cui all' art. 39 della legge n. 3/03  , prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli Uffici dell'Amministrazione dell'Interno delle istanze, dichiarazioni o atti di privati preliminari all'adozione dei provvedimenti di competenza.

Tale facoltà è oggetto di un progetto di semplificazione della procedura di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno allo studio di questa Direzione Centrale, sul quale verranno successivamente fornite indicazioni.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Pansa