Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 97709
  Rilascio del certificato dei carichi pendenti a persone non aventi la residenza nel circondario.  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2010-07-19;97709

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello - Loro Sedi

p.c., al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale - Roma


 

Un ufficio giudiziario ha recentemente richiesto conferma all'Amministrazione in merito alla possibilità di rilasciare il certificato dei carichi pendenti anche a persone non aventi la residenza nel circondario del Tribunale presso la cui Procura della Repubblica viene richiesta la certificazione. La valutazione dell'ufficio giudiziario richiedente si fonda sull'interpretazione sistematica e coordinata degli artt. 27  , 33   e 39   del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e dell'art. 24 del decreto dirigenziale del 25.1.2007. Tenuto conto della portata generale della questione, per le future determinazioni, si ritiene opportuno diffondere presso tutti gli uffici giudiziari interessati le conclusioni a cui è giunta questa Amministrazione.

La materia del casellario dei carichi pendenti, che nel vecchio codice di procedura penale  non era regolamentata, trovava un embrione di disciplina legislativa nell'articolo 110 delle disposizioni di attuazione di detto codice. La norma prevedeva, da un lato, il contenuto del certificato e, dall'altro, che, sino all'entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati dei carichi pendenti fossero acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero. Considerate le difficoltà per l'entrata in funzione del servizio centralizzato informatico, con circolare n. 467 del 16 ottobre 1981 venivano dettate regole per uniformare il rilascio dei certificati sulla base della generica previsione dell' articolo 165 c.p.p.  . In particolare, si individuava l'ufficio competente al rilascio in quello del luogo di residenza dell'interessato.

La circolare manteneva efficacia anche con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Tuttavia, successivamente, con il D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313  , la materia veniva raccordata con quella, speculare, del casellario giudiziale, sia per quanto attiene alla formazione e gestione della banca dati centralizzata sia in ordine ai servizi certificativi.

Allorché diventerà operativo il nuovo sistema del certificato nazionale dei carichi pendenti si disporrà infatti di uno strumento che consentirà ad ogni ufficio di fornire informazioni complete relativamente a tutte le iscrizioni effettuate sull'intero territorio nazionale a carico di una data persona (fino a tale momento permarranno i limiti attuali e non sarà possibile conoscere presso un singolo ufficio giudiziario tutte le pendenze riguardanti l'interessato sull'intero territorio nazionale).

In detta prospettiva nel citato D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313  era eliminato qualsiasi riferimento al luogo di residenza della persona richiedente il certificato. Considerata tale ultima circostanza - alla luce, quindi, del mutato quadro normativo rispetto alla circolare risalente al 1981 e pur non essendo stato ancora attuato il disegno finale del testo unico in ordine ai servizi certificativi - si è dell'avviso che non sussistano divieti al rilascio da parte di una Procura della Repubblica del certificato dei carichi pendenti presso il relativo ufficio giudiziario anche a persone che non risiedono nei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso.

Si pregano le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici inquirenti del distretto.

 

Il Direttore Generale: Luigi Frunzio